Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2008, n. 7465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7465 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/01/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00099
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 025911/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BA NA, N. IL 05/01/1939;
avverso SENTENZA del 13/04/2007 TRIB. SEZ. DIST. di CESENA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3 novembre 2006, il Tribunale di Forlì ha ritenuto BA NA responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) (per avere abusivamente svolto attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione) e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge;
rileva che il materiale non poteva qualificarsi rifiuto, a sensi del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, conv. L. n. 178 del 2002, dal momento che era effettivamente riutilizzato per la costruzione di un piazzale senza alcun trattamento preventivo e senza arrecare danni allo ambiente. La deduzione non è meritevole di accoglimento. Il ricorrente sostiene che il materiale di risulta da attività di demolizione (annoverato tra i rifiuti speciali dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3 ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3) fosse sottratto alla disciplina sui rifiuti a sensi del D.L. n. 138 del 2002, art. 14, conv. L. n. 178 del 2002, vigente all'epoca del commesso reato.
La previsione derogatoria (a prescindere dalla questione della sua non compatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto, così come interpretata dalla Corte di Giustizia) non è invocabile alla ipotesi che ci occupa.
Secondo la ricordata norma, il rifiuto, che non nuoce allo ambiente e può essere utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo, non è sottoposto alla normativa del D.Lgs. n. 22 del 1997; antecedente allo utilizzo, può essere praticato un trattamento che si diversifichi da una delle operazioni preliminari previste negli allegati al D.Lgs..
Ora i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997 per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti anche con riferimento al ricordato art. 14 (questa conclusione esonera dallo affrontare la problematica della compatibilità della norma derogatoria con la disciplina comunitaria).
Nè può applicarsi al caso la disciplina delle materie prime secondarie che, a sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 181 diventano tali all'esito delle operazioni di recupero tra le quali sono espressamente incluse la cernita e la selezione;
i materiali, pur riutilizzabili, conservano la loro qualifica di rifiuti finché non costituiscono prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati.
Neppure è prospettabile la tesi (peraltro, non sostenuta dal ricorrente) di una legittima operazione, prodromica alla attività di gestione, preparatoria al recupero dei rifiuti;
non sono provate le precise condizioni (relative alla quantità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale, al rispetto delle norme tecniche) richieste per la configurazione di un deposito preliminare (non necessitante di autorizzazione a sensi del D.Lgs. n.22 del 1997, art. 6, lett. m) ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183,
lett. m).
In conclusione, si deve rilevare come i rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione di fabbricati possano essere avviati ad attività di recupero anche con procedure semplificate, ma previo controllo della competente autorità che è mancato nella ipotesi in esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008