Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15042 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
KINTIVN C.C. 65869 N IN VIN a N 9861/6/9 DA ITALIANA REPUBBLICA H ON BEZIONE QUINTA 15042 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D SSAZIONE: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16545/99 Presidente Saccucci Dott. Runo Consigliere Dott. Massimo Oddo Cron. 35231 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Ruggiero Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ud. 14-5-02 Ceccherini Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per l'Abruzzo, in persona del Ministro pro- tempore e del direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; N. ricorrente -
contro
TO De MA (IR, rappresentate e difese dall'Avv. Massimo Carosi del foro di L'Aquila, per procura speciale a margine, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Città d'Europa n. 618, presso lo studio del Dott. Sergio Verfucci;
2094 1 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, n.154/VI/98 del 9-11/24-11-98 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/5/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'avv. Carosi, che si è riportato al controricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Carlo Destro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo TO ] La sig.ra IR De MA impugnava il silenzio- rifiuto opposto dalla Direzione Generale delle Entrate dell'Abruzzo-Sez. L'Aquila sull'istanza di rimborso IRPEF di £.7.234.000, oltre interessi legali, per l'anno 1993. La Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila con sentenza n.153/05/97 accoglieva il ricorso. Detta Direzione proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila con sentenza n. 154/VI/98 del 9/24-11-98 rigettava l'appello. Il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione notificato in data 7/11-8-99. Veniva 2 dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.33,34,129 co.2°,134 D.P.R. 23-12-86,n.917 T-U Imposte Dirette, dell'art.51 co.2° L.30-12-91, n.413 e dell'art.12 delle Preleggi, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Proponeva controricorso la contribuente. JL. De MA deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto senza osservare il termine breve, essendo stata la sentenza impugnata notificata il 26-4-99; nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso. Motivi della decisione E' risultata fondata, sulla base dell'esame degli atti, l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 325 co.2° c.p.c.. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, su iniziativa della contribuente, veniva notificata all'Ufficio Finanziario territoriale il 26-4-99. Il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro il termine breve di giorni sessanta, che andava a scadere il 26-6-99. Invece, il proposto ricorso risulta notificato il 7/11-8-99. 3 Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Amministrazione Finanziaria. Sussistono giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
inammissibile;
La Corte dichiara il ricorso compensa le spese del presente grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 14-5-2002. Il Relatore Il Presidente асчистfran Vice forms accus Dott. Bruno SaccucciSascucci Dott. Francesco Ruggiero рами پیانا IL CANCELLIERE C Arnaldo DasanoЧол о NUORIA 2.5 OTT. 2002 illo ёшь Oggi Au