Sentenza 13 dicembre 2019
Massime • 2
È legittimo l'arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall'autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell'immediatezza dello stesso. (Fattispecie relativa ad arresto di persona trovata in possesso di un grosso quantitativo di frutta, per sua stessa ammissione sottratta poco prima da un frutteto).
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene. (Fattispecie relativa alla asportazione di un grosso quantitativo di uva da una vigna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2019, n. 11000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11000 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2019 |
Testo completo
1 11000-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA MICCOLI Presidente - Sent. n. sez. 1643/2019 CC 13/12/2019- MICHELE ROMANO R.G.N. 34485/2019 RENATA SESSA - Relatore - Motivazione Semplificata ANGELO CAPUTO PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CALTAGIRONE nel procedimento a carico di: RO AG nato a [...] il [...] IR AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/08/2019 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' impugnata l'ordinanza del 27 agosto 2019 con cui il Tribunale di Caltagirone non ha convalidato l'arresto di AT TI e IR SA operato dalla Polizia Giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in ragione della ritenuta assenza dei requisiti della "quasi flagranza” ( posto che la misura precautelare era stata adottata sulla base di quanto riferito ai carabinieri intervenuti dallo stesso AT che riferiva di aver rubato l'uva e della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, elementi, questi, dei quali era imposta la considerazione versandosi in ipotesi di arresto facoltativo in flagranza ).
2. Il ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone deduce il vizio di violazione di legge, sotto il duplice profilo della errata applicazione della norma di cui all'art. 382 cod. proc. pen., in relazione al presupposto della quasi flagranza, per come interpretato dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, e di quella di cui all'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo ai requisiti della gravità della condotta e della pericolosità dei soggetti, illegittimamente esclusi dal giudice censurato, avuto riguardo alla circostanza che l'arresto intervenne subito dopo il fatto a seguito della stessa ammissione dell'indagato e senza soluzione di continuità quindi, e al titolo di reato (non essendo peraltro univoca l'interpretazione giurisprudenziale riguardo alla insussistenza dell'aggravante dell' esposizione alla pubblica fede nel caso di frutti pendenti ) e alla pericolosità dei predetti desumibile dai numerosi precedenti penale anche specifici di cui risultano gravati.
3. Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso chiedendo disporsi il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto. L'arresto fu legittimamente eseguito, ricorrendo nella fattispecie dipanatasi che trovava il suo epilogo nell'arresto delle due persone che si erano rese esecutrici del furto dell'uva, il cui modo di presentarsi, ancora verde e fresca, unitamente alla presenza degli strumenti adoperabili per il taglio, rendeva palese la immediatezza del controllo di Polizia Giudiziaria rispetto alla condotta l'ipotesi della quasi-flagranza. Né può ritenersi che abbia determinato una frattura rilevante ai fini della valutazione che occupa la circostanza che si sia operato anche sulla base delle dichiarazioni del fermato dal momento che esse intervennero senza ingenerare 2 alcuna soluzione di continuità, contribuendo nell'immediatezza a definire la natura della merce che già le modalità di trasporto ne avevano reso più che sospetta la detenzione da parte dei due fermati. Il rigetto della convalida nel caso di specie si incentra, invero, su una applicazione pedissequa della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Vetrice, Rv. 267591 alla luce della quale se è vero che occorre la percezione autonoma delle tracce del reato commesso immediatamente prima e del loro collegamento con l'indiziato, è altrettanto vero che l'assunzione di informazioni è considerata come momento di interruzione della immediatezza allorquando proviene dalla vittima o da terzi ovvero da soggetti esterni al reato che, ove non ricorra l'ipotesi dell'inseguimento riconducibile alla flagranza vera e propria, sono evidentemente soggetti che intervengono in un momento successivo che, quand'anche prossimo, non è per definizione considerabile come immediato;
di qui la ragione della impossibilità di ravvisarsi in un siffatto caso l'ipotesi della quasi-flagranza; nel caso di specie, invece, la dichiarazioni è resa dallo stesso autore del reato trovato con la refurtiva ovvero con la cosa per sua stessa ammissione appena rubata. -5.Da ciò deriva che il giudice della convalida che deve esercitare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto sia rimasta nei limiti della discrezionalità alla medesima polizia giudiziaria ha errato nel non riconoscere lo stato di quasi-flagranza delle riconosciuta- persone tratte in arresto, essendo state queste trovate subito dopo la commissione del reato da uno dei due pacificamente ammessa a fronte - -dell'evidenza della refurtiva trasportata in possesso di ingente quantitativo di uva del quale non veniva offerta giustificazione neppure in ordine alle ragioni del trasporto così da far ritenere altamente probabile che immediatamente prima si fossero resi artefici del reato denunciato;
né essendo dubitabile che il furto di frutti pendenti su un albero non sia aggravato dalla circostanza della esposizione alla pubblica fede, dal momento che, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, a cui questo Collegio intende aderire per la sua aderenza al dettato normativo e alla ratio della disposizione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere 3 dall'opera dell'uomo ( cfr. ex multis Sez. 5, n. 39222 del 30/06/2015, Rv. 264870 01; Sez. 4, n. 11158 del 14/02/2019 Rv. 275276 01 ).
6. Per effetto dei vizi riscontrati, l'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere stato l'arresto legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è avvenuto legittimamente. Così deciso il 13/12/2019. Il Consigliere estensore Renata SessaSe Il Presidente Grazia Miccoli GONE PEN DEPOS AGAIN CANCELLERIA - 1 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZION TO GIUDIZIATIO 4