Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
Il provvedimento con cui il Pubblico Ministero, nell'esercizio del potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro, rigetta la richiesta di immissione nella disponibilità di un immobile oggetto di sequestro preventivo, è impugnabile con la procedura dell'incidente di esecuzione e non già con lo strumento dell'opposizione di cui all'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen, riservato al solo sequestro probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2008, n. 22250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22250 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00484
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 041666/2007
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AT, N. IL 16/04/1953;
avverso ORDINANZA del 19/10/2007 PROC. REP. PRESSO TRIBUNALE di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AL OR ha proposto opposizione, a sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, avverso il provvedimento 19 ottobre 2007 con il quale il Pubblico Ministero respingeva la sua richiesta di essere immesso nella disponibilità di un immobile oggetto di sequestro preventivo.
Il Giudice, previo parere del Pubblico Ministero, ha dichiarato inammissibile la istanza sia perché la procedura seguita riguardava solo il sequestro probatorio sia per il rilievo che l'organo della accusa fosse competente a determinare le modalità esecutive di sequestro.
Per l'annullamento del provvedimento del Pubblico Ministero 19 ottobre 2007, definito abnorme, LI ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge. Sostiene che la sua richiesta di uso del bene avrebbe dovuto essere interpretata come di revoca parziale del sequestro per cui il Pubblico Ministero non poteva decidere negativamente, ma era tenuto ad inviare gli atti al Giudice;
rileva che il vincolo reale era finalizzato ad impedire la prosecuzione dei lavori e non l'abitazione dello immobile. Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che il Collegio ritiene equo quantificare in Euro mille - alla Cassa delle Ammende.
Il potere di fissazione delle modalità esecutive di un provvedimento di sequestro preventivo spetta al Pubblico Ministero per il chiaro disposto dell'art. 655 c.p.p., comma 1, e dell'art. 92 disp. att. c.p.p.; in relazione a tali norme, compete all'organo della accusa l'emissione di un provvedimento di sgombero dello immobile abusivo se il suo utilizzo vanificherebbe le ragioni per la quali è stato apposto il vincolo reale.
Il provvedimento del Pubblico Ministero 19 ottobre 2007 non esulava dagli schemi normativi e, di conseguenza, non era affetto da abnormità; esso era impugnabile con la procedura dello incidente di esecuzione, non attivata dall'indagato che, invece, ha proposto opposizione a sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, riservata al sequestro probatorio.
La opposizione avrebbe dovuto essere qualificata dal Giudice, in base al generale principio contenuto nell'art. 568 c.p.p., u.c., quale incidente di esecuzione e trattato come tale.
Di conseguenza, la sequela procedimentale non è stata conforme al modello tipico, ma la tesi del Giudice non merita censure dal momento che la conclusione è esatta: il Pubblico Ministero ha legittimamente esercitato una facoltà che gli competeva.
Inoltre, l'indagato avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione per l'annullamento della ordinanza del Giudice e non nei confronti del Decreto 19 ottobre 2007, del Pubblico Ministero (già oggetto di precedente impugnazione a sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5).
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008