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Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41907 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41907 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/10/2022 la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari che, a seguito di giudizio ordinario, aveva condannato IO TI alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio di AN IR. 1.1. Il 14/03/2010, al culmine di una lite tra i due cognati, vicini di casa, IO EN e AN IR, quest'ultimo, dopo essere stato spintonato e temendo di essere colpito, sferrava due pugni al EN;
subito dopo il IR sentiva un colpo al fianco e, girandosi, vedeva che EN impugnava un coltello del tipo pattadese, appuntito e dotato di doppia lama;
l'imputato tentava nuovamente di colpire all'addome il IR, che riusciva a schivare il colpo retraendosi. La persona offesa a quel punto si dava alla fuga verso la piazza del paese, inseguito da EN che urlava. Giunti nella piazza del paese EN, che aveva continuato a minacciare la p.o., saliva a bordo di un fuoristrada parcheggiato nelle vicinanze, dirigendosi a tutta velocità
contro
IR che trovava rifugio dietro un'altra autovettura. A quel punto il EN si allontanava. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il contestato delitto di tentato omicidio (ed in esso assorbito il reato di minacce) stante la piena attendibilità del IR, la cui versione aveva trovato plurimi riscontri. 1.3. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte evidenziava come le coltellate fossero dirette a colpire un soggetto disarmato in regioni vitali;
l'arma, pur mai rinvenuta, era stata dettagliatamente descritta dal IR e dal teste TU, ed era idonea ad arrecare lesioni potenzialmente mortali. Quanto alla natura della lesione riportata dal IR, la Corte riteneva condivisibile quanto affermato dal perito medico legale dr. Matera, per cui l'indicazione della guardia medica di una ferita lacero contusa fosse frutto di un errore terminologico, trattandosi invece di una ferita da taglio alla radice della coscia sinistra, suturata con due punti. La Corte territoriale ha ricostruito l'elemento soggettivo del tentato omicidio in termini di dolo diretto, declinato quantomeno come dolo alternativo. La condotta posta in essere dall'imputato, accompagnata dalle minacce di morte rivolte alla p.o., è stata ritenuta idonea a cagionare la morte della vittima, in considerazione della potenzialità offensiva del coltello e del distretto corporeo attinto contiguo a zona vitale. 1.4 E' stata respinta la richiesta di riconoscimento della scriminante della legittima difesa, reale o putativa o dell'eccesso colposo: secondo la valutazione 2 della Corte territoriale, la dinamica dei fatti portava ad escludere la reale sussistenza di una necessità difensiva determinata dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, a fronte invece di una ingiustificata condotta ritorsiva e violenta deliberatamente realizzata dal EN. Parimenti la Corte sassarese ha ritenuto di non poter configurare la desistenza avendo il EN ripetutamente tentato di raggiungere IR dapprima per colpirlo e poi per investirlo. Neppure è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione: fu infatti EN a dare luogo allo scontro con IR, avendo forato le gomme dell'auto della moglie ed avendolo per primo spintonato;
dopo essere stato colpito da IR, accettò la sfida. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Pietro Diaz, articolando quattro motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si denunciano vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. inerenti l'idoneità della condotta o del suo mezzo (v. motivi 1, 2 e 4 del ricorso). Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere parlato dell'idoneità del mezzo (con riferimento all'arma utilizzata) e non di idoneità della condotta, evitando in tal modo di analizzare quest'ultima e fornendo sul punto una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Dopo avere riportato ampi stralci della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente evidenzia che essa cade nello stesso vizio ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione dell'arma utilizzata in un coltello, anziché - come affermato dall'imputato -, un cacciavite;
omette di confrontarsi, ricorrendo a massime giurisprudenziali non calzanti, con il dato costituito dalla ferita riportata dalla vittima: e senza possibilità di esiti mortali. 2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'animus necandi. La Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'animus necandi, limitandosi a richiamare massime giurisprudenziali;
incorre poi in vizio argomentativo laddove ipotizza e suppone, al tempo stesso, la sussistenza delle due specie di dolo, dolo diretto e dolo alternativo, <evidenziando l'inaccertamento dell'una o dell'altra, e quindi la mancanza della motivazione sul punto>. 3 2.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'omesso riconoscimento della desistenza. 2.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla legittima difesa, reale o putativa, e sull'eccesso colposo. La Corte sassarese, contraddittoriamente, non ha correttamente valutato la circostanza, pur rilevata, che fu IR a colpire per primo, così innescando un'offesa ingiusta con pericolo attuale di reiterazione. La reazione del EN non era quindi ingiusta, ma necessitata;
neppure può essere ritenuta sproporzionata, tenuto anche conto della presunzione di sproporzione introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, in tema di legittima difesa cd. domiciliare. 2.5 Con il quinto motivo il ricorrente censura l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. 3. Il Procuratore Generale, dr. Pietro Gaeta, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria rubricata <motivi nuovi ex art. 585 iv comma cod. proc. pen.>, il ricorrente, per il tramite dell'avv. Diaz, deduce vizio argomentativo della sentenza impugnata laddove, nel descrivere la ferita riportai:a dal IR, < ne distorce e contorce le risultanze (in modo rilevante ex art. 606.1 e) c.p.p.): travisa un documento medico certificativo;
travisa il contenuto della perizia (facendole dire che si sarebbe trattato di una lesione da taglio), lì dove afferma che, quella certificazione, non dice se la ferita sia stata lacero contusa o da taglio>. Ancora erra la Corte sempre con riferimento alla ferita, travisando quarto affermato dal dr. Murgia, trattandosi in realtà di una < microlesione guarita senza postumi! istantaneamente", ubicata in area non vitale, incapace di innescare pericolo di vita (e che comunque non ha innescato pericolo di vita)>. Ulteriormente il ricorrente censura la rnancanza o manifesta illogicità di motivazione sull'idoneità del "secondo colpo". Ha quindi richiamato ed ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso già avanzati, chiedendone l'accoglimento. 5. In data 07/06/2013 il codifensore del ricorrente, avv. Gian Marco Mura, ha depositato telematicamente una memoria, con allegati, chiedendo a questa Corte di valutare il rinvio dell'udienza, pendendo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte sassarese di correzione di errore materiale emessa il 30/01/2023. 4 6. Assume in sintesi il difensore di essere <stato posto nelle condizioni di non poter interporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte appello sassari con evidente lesione del diritto difesa proprio assistito>; più precisamente, osserva la Difesa, che erroneamente la cancelleria della Corte d'appello aveva apposto una attestazione che indicava come termine ultimo per la presentazione dell'impugnazione quello del 5 dicembre 2022 (calcolato in relazione al termine ordinario di 15 giorni per il deposito della sentenza), dal momento che in motivazione (pag. 12) i giudici avevano indicato in 90 i giorni per il deposito della sentenza e che la dizione, contenuta nel dispositivo, doveva essere intesa come motivazione nel termine di 90 giorni, come esplicitato in motivazione. La Difesa aveva quindi avanzato richiesta di rettifica del termine ultimo per il deposito del ricorso;
detta istanza era stata qualificata come richiesta di correzione ex art. 130 cpp, e decisa dalla Corte con emenda dell'indicazione nella parte motiva del riferimento al termine di 90 giorni;
avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale emessa dalla Corte sassarese in data 30/01/2023, la Difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, attualmente pendente. 7. A sua volta, l'avv. Diaz ha depositato ulteriore memoria in data 7 giugno 2023, con allegati, con la quale insta per un rinvio dell'udienza, per le medesime motivazioni avanzate dal codifensore. Nel merito ulteriormente argomenta chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente esaminata la questione processuale, avanzata da entrambi i difensori con note depositate il 07/06/2023, con la quale instano per un rinvio dell'udienza in attesa della decisione di questa Suprema Corte in merito al ricorso avanzato avverso l'ordinanza della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, di correzione di errore materiale, emessa il 30/01/2023. 2. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, nonché degli atti allegati dalle difese emerge in sintesi che: - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Sassari in data 20/10/2022, decisa a trattazione scritta senza intervento delle parti, recava nel dispositivo la dizione; - in motivazione, a pagina 12, era dato leggere <la corte, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti, previa deliberazione, ha pronunciato sentenza, 5 procedendo al deposito del dispositivo, riservando il della motivazione nel termine di giorni 90>; - la cancelleria aveva indicato il giorno 05/12/2022 come termine ultimo per la presentazione dell'impugnazione, calcolato in ragione del termine di 15 giorni per il deposito della sentenza, indicato in dispositivo;
- uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, Avv. Dia2:, ha esercitato le sue prerogative entro tale termine, depositando ricorso per cassazione tempestivamente il 5 dicembre 2022; - il secondo difensore di fiducia dell'imputato, avv. Mura, con atto in data 05/12/2022, ha avanzato istanza di rettifica del termine ultimo per il deposito del ricorso, da calcolarsi in relazione al termine di 90 giorni per il deposito della sentenza;
- la Corte di Sassari ha deciso con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 30/01/2023 disponendo che <nella sentenza n. 691 22 emessa il 20 10 2022, nella motivazione, parte in cui è indicato termine per deposito della sentenza, la locuzione "nel di giorni 90" deve essere sostituita con quella al comma 2 dell'articolo 544 c.p.p.>. - l'Avv. Mura ha proposto ricorso per cassazione, attualmente pendente, avverso tale ultima ordinanza. 3. Ciò premesso, va osservato che: - l'avv. Diaz, difensore di fiducia dell'imputato, ha tempestivamente (giorno 5 dicembre 2022, al quarantacinquesimo dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza) proposto ricorso per cassazione per conto del proprio assistito;
- l'impugnazione attacca tutti i punti della decisione attinenti la ritenuta responsabilità dell'imputato; - nell'atto di impugnazione il difensore non solleva questioni processuali, in particolare non eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente all'equivoco sui termini di deposito della sentenza. Ebbene, posto che qualsiasi errore che possa ingenerare un equivoco in ordine al termine per il deposito della sentenza costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepito nel primo atto utile, avendo l'avv. Diaz esercitato le sue prerogative, depositando ricorso per cassazione il 5 dicembre 2022, entro il termine attestato dalla cancelleria della corte territoriale, la questione attinente la asserita dicotomia di indicazioni processuali, è comunque sanata. A tale, dirimente, argomento, deve aggiungersi che, in ogni caso non risulta che l'Avv. Mura abbia depositato un ricorso tardivo chiedendo la rimessione in termini per il deposito dell'impugnazione (che, seguendo il suo stesso 6 ragionamento avrebbe dovuto essere depositata entro il 4 marzo 2023), di talchè il termine ultimo per proporre autonomo ricorso per cassazione sarebbe comunque spirato. La richiesta formulata dai difensori di fiducia dell'imputato, volta ad ottenere un rinvio dell'udienza deve pertanto essere disattesa. 4. Venendo al merito, i motivi primo, secondo e quarto, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 4.1. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fat:to di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula quindi dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4.2. In linea generale, occorre, ancora, notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello che tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile. 4.3. Sempre in via generale, giova ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il 7 riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 5. Tanto precisato ai fini del corretto inquadramento teorico delle questioni dedotte, va precisato che la Corte territoriale, con ampia e puntuale motivazione, ha risposto a tutte le eccezioni formulate dalla difesa (ora sostanzialmente reiterate), esibendo un apparato motivazionale logico ed esaustivo, quindi immune da censure in sede di legittimità. 5.1. I Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno ricostruito il fatto sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima costituita parte civile, AN IR, ritenuto attendibile e credibile, e la cui versione è risultata riscontrata da quanto dichiarato dal teste (estraneo) IC TU, dalla certificazione medica acquisita e dalle conclusioni rassegnate dai perito nominato dal primo Giudice, dott.ssa Matera. La condotta posta in essere dall'imputato è stata ritenuta idonea a cagionare la morte della vittima, in considerazione della natura dell'arma utilizzata (un coltello, come dichiarato dal IR e confermato dal Murittu), della distanza ravvicinata tra feritore e vittima, della sede corporea attinta (il primo colpo era stato affondato nella radice della coscia sinistra mentre il secondo colpo, non andato a segno, era diretto all'addome), della penetrazione dello strumento e della reiterazione dei colpi, il secondo dei quali non era andato a buon fine solo grazie alla reazione della vittima. Risulta poi giuridicamente irrilevante ed erroneo denunciare, come si legge in ricorso, l'assenza di ferita e la sua natura superficiale. Non soltanto la deduzione è versata in fatto ed è smentita dagli accertamenti medico-legali, ma sul punto di diritto, non assume nessuna rilevanza l'assenza del pericolo per la vita dell'aggredito, quanto la potenzialità lesiva dell'azione, giudicata, come nel caso in esame,. 5.2. Le censure dedotte in ordine alla natura dell'arma utilizzata si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod, proc. pen.: la corte sassarese ha ritenuto provato (con motivazione congrua e priva di aporie logiche, e quindi insindacabile in sede di legittimità) l'utilizzo di un coltello sulla base della testimonianza della persona offesa, nonché del teste Murittu, e dagli esiti dell'accertamento peritale effettuato dalla dott.ssa Matera circa la compatibilità (desumibile dalla perforazione dei vestiti e dalla profondità della ferita) della lesione riscontrata con l'utilizzo di un coltello, e non, certamente, di un cacciavite i 8 Quanto all'asserita omissione della motivazione circa il sec:ondo (mancato) fendente, la Corte sassarese si limita a registrare, sul punto, l'attendibilità piena delle dichiarazioni dell'offeso. 6. Non appare affetta da vizi logici o contraddizioni - e perciò, incensurabile nella presente sede di legittimità - la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza, nel comportamento del ricorrente, dell'elemento psicologico del dolo omicidiario. 6.1. La Corte sassarese ha correttamente applicato i principi enunciati da questa Corte di legittimità che, con riguardo all'atteggiamento psicologico dell'agente, ha costantemente valorizzato la potenzialità dell'azione lesiva, desumibile dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. I giudici di merito hanno quindi ampiamente argomentato sul mezzo adoperato e sulla sua sicura idoneità a produrre lesioni letali;
sulla zona attinta (l'attaccatura della coscia, con penetrazione di almeno due centimetri in parte anatomica prossima al decorso dei grossi vasi aortico e cavo); sulle modalità dell'atto lesivo. La Corte, inoltre, contrariamente a quanto dedotto in ricorso e nei motivi aggiunti, come già detto, ha adeguatamente confutato l'obiezione difensiva secondo la quale l'esiguità della ferita in concreto procurata e l'assenza di un pericolo di vita fossero elementi idonei a disarticolare tanto l'univocità dell'azione quanto il suo riflesso in punto di intenzionalità omicida. In tal senso, i giudici hanno correttamente richiamato uno dei numerosissimi precedenti di questa Corte che, ai fini del tentativo, valorizzano la serie di atti che, sulla base di una valutazione ex ante e indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, palesano "l'adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s'inseriscono, l'intenzione dell'agente di commettere il delitto" (in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 27323 del 20/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 240736). 6.2. Nella vicenda in esame, per le ragioni sin qui esposte, la condotta materiale tenuta da IO EN appare sostenuta da un coefficiente psicologico qualificato dai giudici di appello, quantomeno, alla stregua del dolo alternativo. L'apparato motivazionale adottato dalla Corte di appello appare, sul punto, di granitica tenuta logica, puntuale ed esaustivo, quindi immune da critiche in questa sede. 6.3. Con concorde valutazione, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza della legittima difesa, osservando come le risultanze istruttorie 9 \'‘) avessero escluso la sussistenza di una necessità difensiva determinata dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta. La pacifica ricostruzione dei fatti colloca in un diverbio tra i due (a seguito del riconoscimento da parte dello stesso EN di essere stato l'autore del danneggiamento all'autovettura della moglie del IR) l'origine della catena di azioni causalmente collegate;
secondo la credibile ed attendibile versione dei fatti resa dalla p.o., egli, dopo essere stato spintonato dal EN, gli aveva sferrato due pugni;
si innesta a questo punto < la violenta azione ritorsiva del EN, realizzata in maniera in alcun modo necessitata è comunque del tutto sproporzionata, indicativa di una volontà omicidiaria reattiva colpi ricevuti, reiterata anche nella piazza del paese culminata con il tentativo di investimento, quando ormai il pericolo era sicuramente passato> (sentenza appello pag. 21). 6.4. Dal quadro probatorio puntualmente ricostruito dai giudici dell'appello emerge quindi che l'imputato non si è trovato nella necessità di difendersi da un pericolo attuale e concreto, al contrario viene spiegato che è la persona che ha innescato lo scontro, trovando nel caso concreto specifica applicazione il consolidato principio per cui «non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo» 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861 - 01). 6.5. Correttamente è stata esclusa la legittima difesa putativa, in quanto il soggetto che ha accettato la sfida non può ritenere per errore di trovarsi nella necessità di difendersi;
mentre la fattispecie dell'eccesso colposo può ipotizzarsi solo se l'esimente sussiste (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 2009, P.G. in proc. Diari e altri, Rv. 242349). 7. Il quarto motivo con'il quale si invoca il riconoscimento della desistenza, è infondato. Anche in ordine a tale profilo, le conclusioni della sentenza paiono perspicue, muovendo dal corretto rilievo che la desistenza è inapplicabile quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo (Sez. 1, Sentenza n. 30336 del 14/06/2013 Cc. (dep. 15/07/2013 ) Rv. 256797 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11746 del 28/02/2012 Ud. (dep. 29/03/2012 ) Rv. 252259 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 32830 del 09/04/2009 Ud. (dep. 12/08/2009) Rv. 244602 - 01). Circostanza che - per quanto sopra già detto - non è dato verificare nella vicenda in esame. La sentenza impugnata evidenzia innanzitutto - a mezzo di 10 valutazione confortata da congrua motivazione ed in nulla assertiva - la compiutezza del 'primo' tentativo omicidiario, terminato solo grazie alla pronta fuga della vittima. D'altra parte, proprio la circostanza che il EN abbia poi tentato di investire il IR è stata apprezzata come incompatibile con la desistenza rispetto a tale primo segmento di condotta. Né la seconda porzione di condotta - quella, appunto, che ha realizzato il compiuto tentativo omicidiario a mezzo dell'autoveicolo condotto dallo stesso ricorrente - è cessata in ragione della desistenza dell'agente stesso. Il dato del riparo, fortuito e provvidenziale, della vittima dietro un'autovettura presente sul posto è infatti confermato dal proprietario di tale veicolo, sì da escludere qualsivoglia resipiscenza dell'imputato ipotizzata dalla difesa. 8. Il quinto motivo, mediante il quale la difesa si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen, è meramente reiterativo di doglianze già spiegate in fase di merito. In proposito, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.» (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894 - 02). 8.1. Ebbene, ciò premesso, logica e coerente è la motivazione adottata dalla Corte territoriale, per disattendere il punto del gravame in oggetto: la Corte, infatti, ha ritenuto non applicabile tale circostanza, in considerazione del fatto che fu l'imputato a dare luogo allo scontro con il IR, avendo forato le gomme dell'auto della moglie ed avendolo per primo spintonato e richiamando sul punto il principio secondo cui l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5 - , Sentenza n. 12045 del 16/12/2020 Ud. (dep. 30/03/2021 ) Rv. 281137 - 03. 8.2. Ancora del tutto correttamente la Corte ha richiamato, facendone ineccepibile applicazione nel caso concreto il consolidato principio per cui «la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di 11 adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira.» (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 01). 9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41907 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/10/2022 la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari che, a seguito di giudizio ordinario, aveva condannato IO TI alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio di AN IR. 1.1. Il 14/03/2010, al culmine di una lite tra i due cognati, vicini di casa, IO EN e AN IR, quest'ultimo, dopo essere stato spintonato e temendo di essere colpito, sferrava due pugni al EN;
subito dopo il IR sentiva un colpo al fianco e, girandosi, vedeva che EN impugnava un coltello del tipo pattadese, appuntito e dotato di doppia lama;
l'imputato tentava nuovamente di colpire all'addome il IR, che riusciva a schivare il colpo retraendosi. La persona offesa a quel punto si dava alla fuga verso la piazza del paese, inseguito da EN che urlava
contro
IR che trovava rifugio dietro un'altra autovettura. A quel punto il EN si allontanava. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il contestato delitto di tentato omicidio (ed in esso assorbito il reato di minacce) stante la piena attendibilità del IR, la cui versione aveva trovato plurimi riscontri. 1.3. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte evidenziava come le coltellate fossero dirette a colpire un soggetto disarmato in regioni vitali;
l'arma, pur mai rinvenuta, era stata dettagliatamente descritta dal IR e dal teste TU, ed era idonea ad arrecare lesioni potenzialmente mortali. Quanto alla natura della lesione riportata dal IR, la Corte riteneva condivisibile quanto affermato dal perito medico legale dr. Matera, per cui l'indicazione della guardia medica di una ferita lacero contusa fosse frutto di un errore terminologico, trattandosi invece di una ferita da taglio alla radice della coscia sinistra, suturata con due punti. La Corte territoriale ha ricostruito l'elemento soggettivo del tentato omicidio in termini di dolo diretto, declinato quantomeno come dolo alternativo. La condotta posta in essere dall'imputato, accompagnata dalle minacce di morte rivolte alla p.o., è stata ritenuta idonea a cagionare la morte della vittima, in considerazione della potenzialità offensiva del coltello e del distretto corporeo attinto contiguo a zona vitale. 1.4 E' stata respinta la richiesta di riconoscimento della scriminante della legittima difesa, reale o putativa o dell'eccesso colposo: secondo la valutazione 2 della Corte territoriale, la dinamica dei fatti portava ad escludere la reale sussistenza di una necessità difensiva determinata dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, a fronte invece di una ingiustificata condotta ritorsiva e violenta deliberatamente realizzata dal EN. Parimenti la Corte sassarese ha ritenuto di non poter configurare la desistenza avendo il EN ripetutamente tentato di raggiungere IR dapprima per colpirlo e poi per investirlo. Neppure è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione: fu infatti EN a dare luogo allo scontro con IR, avendo forato le gomme dell'auto della moglie ed avendolo per primo spintonato;
dopo essere stato colpito da IR, accettò la sfida. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Pietro Diaz, articolando quattro motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si denunciano vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. inerenti l'idoneità della condotta o del suo mezzo (v. motivi 1, 2 e 4 del ricorso). Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere parlato dell'idoneità del mezzo (con riferimento all'arma utilizzata) e non di idoneità della condotta, evitando in tal modo di analizzare quest'ultima e fornendo sul punto una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Dopo avere riportato ampi stralci della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente evidenzia che essa cade nello stesso vizio ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione dell'arma utilizzata in un coltello, anziché - come affermato dall'imputato -, un cacciavite;
omette di confrontarsi, ricorrendo a massime giurisprudenziali non calzanti, con il dato costituito dalla ferita riportata dalla vittima:
incorre poi in vizio argomentativo laddove ipotizza e suppone, al tempo stesso, la sussistenza delle due specie di dolo, dolo diretto e dolo alternativo, <evidenziando l'inaccertamento dell'una o dell'altra, e quindi la mancanza della motivazione sul punto>. 3 2.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'omesso riconoscimento della desistenza. 2.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia vizi ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla legittima difesa, reale o putativa, e sull'eccesso colposo. La Corte sassarese, contraddittoriamente, non ha correttamente valutato la circostanza, pur rilevata, che fu IR a colpire per primo, così innescando un'offesa ingiusta con pericolo attuale di reiterazione. La reazione del EN non era quindi ingiusta, ma necessitata;
neppure può essere ritenuta sproporzionata, tenuto anche conto della presunzione di sproporzione introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, in tema di legittima difesa cd. domiciliare. 2.5 Con il quinto motivo il ricorrente censura l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. 3. Il Procuratore Generale, dr. Pietro Gaeta, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria rubricata <motivi nuovi ex art. 585 iv comma cod. proc. pen.>, il ricorrente, per il tramite dell'avv. Diaz, deduce vizio argomentativo della sentenza impugnata laddove, nel descrivere la ferita riportai:a dal IR, < ne distorce e contorce le risultanze (in modo rilevante ex art. 606.1 e) c.p.p.): travisa un documento medico certificativo;
travisa il contenuto della perizia (facendole dire che si sarebbe trattato di una lesione da taglio), lì dove afferma che, quella certificazione, non dice se la ferita sia stata lacero contusa o da taglio>. Ancora erra la Corte sempre con riferimento alla ferita, travisando quarto affermato dal dr. Murgia, trattandosi in realtà di una < microlesione guarita senza postumi! istantaneamente", ubicata in area non vitale, incapace di innescare pericolo di vita (e che comunque non ha innescato pericolo di vita)>. Ulteriormente il ricorrente censura la rnancanza o manifesta illogicità di motivazione sull'idoneità del "secondo colpo". Ha quindi richiamato ed ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso già avanzati, chiedendone l'accoglimento. 5. In data 07/06/2013 il codifensore del ricorrente, avv. Gian Marco Mura, ha depositato telematicamente una memoria, con allegati, chiedendo a questa Corte di valutare il rinvio dell'udienza, pendendo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte sassarese di correzione di errore materiale emessa il 30/01/2023. 4 6. Assume in sintesi il difensore di essere <stato posto nelle condizioni di non poter interporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte appello sassari con evidente lesione del diritto difesa proprio assistito>; più precisamente, osserva la Difesa, che erroneamente la cancelleria della Corte d'appello aveva apposto una attestazione che indicava come termine ultimo per la presentazione dell'impugnazione quello del 5 dicembre 2022 (calcolato in relazione al termine ordinario di 15 giorni per il deposito della sentenza), dal momento che in motivazione (pag. 12) i giudici avevano indicato in 90 i giorni per il deposito della sentenza e che la dizione
detta istanza era stata qualificata come richiesta di correzione ex art. 130 cpp, e decisa dalla Corte con emenda dell'indicazione nella parte motiva del riferimento al termine di 90 giorni;
avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale emessa dalla Corte sassarese in data 30/01/2023, la Difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, attualmente pendente. 7. A sua volta, l'avv. Diaz ha depositato ulteriore memoria in data 7 giugno 2023, con allegati, con la quale insta per un rinvio dell'udienza, per le medesime motivazioni avanzate dal codifensore. Nel merito ulteriormente argomenta chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente esaminata la questione processuale, avanzata da entrambi i difensori con note depositate il 07/06/2023, con la quale instano per un rinvio dell'udienza in attesa della decisione di questa Suprema Corte in merito al ricorso avanzato avverso l'ordinanza della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, di correzione di errore materiale, emessa il 30/01/2023. 2. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, nonché degli atti allegati dalle difese emerge in sintesi che: - la sentenza emessa dalla Corte di appello di Sassari in data 20/10/2022, decisa a trattazione scritta senza intervento delle parti, recava nel dispositivo la dizione
- uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, Avv. Dia2:, ha esercitato le sue prerogative entro tale termine, depositando ricorso per cassazione tempestivamente il 5 dicembre 2022; - il secondo difensore di fiducia dell'imputato, avv. Mura, con atto in data 05/12/2022, ha avanzato istanza di rettifica del termine ultimo per il deposito del ricorso, da calcolarsi in relazione al termine di 90 giorni per il deposito della sentenza;
- la Corte di Sassari ha deciso con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 30/01/2023 disponendo che <nella sentenza n. 691 22 emessa il 20 10 2022, nella motivazione, parte in cui è indicato termine per deposito della sentenza, la locuzione "nel di giorni 90" deve essere sostituita con quella al comma 2 dell'articolo 544 c.p.p.>. - l'Avv. Mura ha proposto ricorso per cassazione, attualmente pendente, avverso tale ultima ordinanza. 3. Ciò premesso, va osservato che: - l'avv. Diaz, difensore di fiducia dell'imputato, ha tempestivamente (giorno 5 dicembre 2022, al quarantacinquesimo dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza) proposto ricorso per cassazione per conto del proprio assistito;
- l'impugnazione attacca tutti i punti della decisione attinenti la ritenuta responsabilità dell'imputato; - nell'atto di impugnazione il difensore non solleva questioni processuali, in particolare non eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente all'equivoco sui termini di deposito della sentenza. Ebbene, posto che qualsiasi errore che possa ingenerare un equivoco in ordine al termine per il deposito della sentenza costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepito nel primo atto utile, avendo l'avv. Diaz esercitato le sue prerogative, depositando ricorso per cassazione il 5 dicembre 2022, entro il termine attestato dalla cancelleria della corte territoriale, la questione attinente la asserita dicotomia di indicazioni processuali, è comunque sanata. A tale, dirimente, argomento, deve aggiungersi che, in ogni caso non risulta che l'Avv. Mura abbia depositato un ricorso tardivo chiedendo la rimessione in termini per il deposito dell'impugnazione (che, seguendo il suo stesso 6 ragionamento avrebbe dovuto essere depositata entro il 4 marzo 2023), di talchè il termine ultimo per proporre autonomo ricorso per cassazione sarebbe comunque spirato. La richiesta formulata dai difensori di fiducia dell'imputato, volta ad ottenere un rinvio dell'udienza deve pertanto essere disattesa. 4. Venendo al merito, i motivi primo, secondo e quarto, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 4.1. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fat:to di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula quindi dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4.2. In linea generale, occorre, ancora, notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello che tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile. 4.3. Sempre in via generale, giova ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il 7 riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 5. Tanto precisato ai fini del corretto inquadramento teorico delle questioni dedotte, va precisato che la Corte territoriale, con ampia e puntuale motivazione, ha risposto a tutte le eccezioni formulate dalla difesa (ora sostanzialmente reiterate), esibendo un apparato motivazionale logico ed esaustivo, quindi immune da censure in sede di legittimità. 5.1. I Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno ricostruito il fatto sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima costituita parte civile, AN IR, ritenuto attendibile e credibile, e la cui versione è risultata riscontrata da quanto dichiarato dal teste (estraneo) IC TU, dalla certificazione medica acquisita e dalle conclusioni rassegnate dai perito nominato dal primo Giudice, dott.ssa Matera. La condotta posta in essere dall'imputato è stata ritenuta idonea a cagionare la morte della vittima, in considerazione della natura dell'arma utilizzata (un coltello, come dichiarato dal IR e confermato dal Murittu), della distanza ravvicinata tra feritore e vittima, della sede corporea attinta (il primo colpo era stato affondato nella radice della coscia sinistra mentre il secondo colpo, non andato a segno, era diretto all'addome), della penetrazione dello strumento e della reiterazione dei colpi, il secondo dei quali non era andato a buon fine solo grazie alla reazione della vittima. Risulta poi giuridicamente irrilevante ed erroneo denunciare, come si legge in ricorso, l'assenza di ferita e la sua natura superficiale. Non soltanto la deduzione è versata in fatto ed è smentita dagli accertamenti medico-legali, ma sul punto di diritto, non assume nessuna rilevanza l'assenza del pericolo per la vita dell'aggredito, quanto la potenzialità lesiva dell'azione, giudicata, come nel caso in esame,
sulla zona attinta (l'attaccatura della coscia, con penetrazione di almeno due centimetri in parte anatomica prossima al decorso dei grossi vasi aortico e cavo); sulle modalità dell'atto lesivo. La Corte, inoltre, contrariamente a quanto dedotto in ricorso e nei motivi aggiunti, come già detto, ha adeguatamente confutato l'obiezione difensiva secondo la quale l'esiguità della ferita in concreto procurata e l'assenza di un pericolo di vita fossero elementi idonei a disarticolare tanto l'univocità dell'azione quanto il suo riflesso in punto di intenzionalità omicida. In tal senso, i giudici hanno correttamente richiamato uno dei numerosissimi precedenti di questa Corte che, ai fini del tentativo, valorizzano la serie di atti che, sulla base di una valutazione ex ante e indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei, palesano "l'adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente, per la loro essenza ed il contesto nel quale s'inseriscono, l'intenzione dell'agente di commettere il delitto" (in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 27323 del 20/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 240736). 6.2. Nella vicenda in esame, per le ragioni sin qui esposte, la condotta materiale tenuta da IO EN appare sostenuta da un coefficiente psicologico qualificato dai giudici di appello, quantomeno, alla stregua del dolo alternativo. L'apparato motivazionale adottato dalla Corte di appello appare, sul punto, di granitica tenuta logica, puntuale ed esaustivo, quindi immune da critiche in questa sede. 6.3. Con concorde valutazione, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza della legittima difesa, osservando come le risultanze istruttorie 9 \'‘) avessero escluso la sussistenza di una necessità difensiva determinata dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta. La pacifica ricostruzione dei fatti colloca in un diverbio tra i due (a seguito del riconoscimento da parte dello stesso EN di essere stato l'autore del danneggiamento all'autovettura della moglie del IR) l'origine della catena di azioni causalmente collegate;
secondo la credibile ed attendibile versione dei fatti resa dalla p.o., egli, dopo essere stato spintonato dal EN, gli aveva sferrato due pugni;
si innesta a questo punto < la violenta azione ritorsiva del EN, realizzata in maniera in alcun modo necessitata è comunque del tutto sproporzionata, indicativa di una volontà omicidiaria reattiva colpi ricevuti, reiterata anche nella piazza del paese culminata con il tentativo di investimento, quando ormai il pericolo era sicuramente passato> (sentenza appello pag. 21). 6.4. Dal quadro probatorio puntualmente ricostruito dai giudici dell'appello emerge quindi che l'imputato non si è trovato nella necessità di difendersi da un pericolo attuale e concreto, al contrario viene spiegato che è la persona che ha innescato lo scontro, trovando nel caso concreto specifica applicazione il consolidato principio per cui «non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo» 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861 - 01). 6.5. Correttamente è stata esclusa la legittima difesa putativa, in quanto il soggetto che ha accettato la sfida non può ritenere per errore di trovarsi nella necessità di difendersi;
mentre la fattispecie dell'eccesso colposo può ipotizzarsi solo se l'esimente sussiste (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 - dep. 2009, P.G. in proc. Diari e altri, Rv. 242349). 7. Il quarto motivo con'il quale si invoca il riconoscimento della desistenza, è infondato. Anche in ordine a tale profilo, le conclusioni della sentenza paiono perspicue, muovendo dal corretto rilievo che la desistenza è inapplicabile quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo (Sez. 1, Sentenza n. 30336 del 14/06/2013 Cc. (dep. 15/07/2013 ) Rv. 256797 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11746 del 28/02/2012 Ud. (dep. 29/03/2012 ) Rv. 252259 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 32830 del 09/04/2009 Ud. (dep. 12/08/2009) Rv. 244602 - 01). Circostanza che - per quanto sopra già detto - non è dato verificare nella vicenda in esame. La sentenza impugnata evidenzia innanzitutto - a mezzo di 10 valutazione confortata da congrua motivazione ed in nulla assertiva - la compiutezza del 'primo' tentativo omicidiario, terminato solo grazie alla pronta fuga della vittima. D'altra parte, proprio la circostanza che il EN abbia poi tentato di investire il IR è stata apprezzata come incompatibile con la desistenza rispetto a tale primo segmento di condotta. Né la seconda porzione di condotta - quella, appunto, che ha realizzato il compiuto tentativo omicidiario a mezzo dell'autoveicolo condotto dallo stesso ricorrente - è cessata in ragione della desistenza dell'agente stesso. Il dato del riparo, fortuito e provvidenziale, della vittima dietro un'autovettura presente sul posto è infatti confermato dal proprietario di tale veicolo, sì da escludere qualsivoglia resipiscenza dell'imputato ipotizzata dalla difesa. 8. Il quinto motivo, mediante il quale la difesa si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen, è meramente reiterativo di doglianze già spiegate in fase di merito. In proposito, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.» (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894 - 02). 8.1. Ebbene, ciò premesso, logica e coerente è la motivazione adottata dalla Corte territoriale, per disattendere il punto del gravame in oggetto: la Corte, infatti, ha ritenuto non applicabile tale circostanza, in considerazione del fatto che fu l'imputato a dare luogo allo scontro con il IR, avendo forato le gomme dell'auto della moglie ed avendolo per primo spintonato e richiamando sul punto il principio secondo cui l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5 - , Sentenza n. 12045 del 16/12/2020 Ud. (dep. 30/03/2021 ) Rv. 281137 - 03. 8.2. Ancora del tutto correttamente la Corte ha richiamato, facendone ineccepibile applicazione nel caso concreto il consolidato principio per cui «la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di 11 adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira.» (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 01). 9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/06/2023