Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2002, n. 15106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15106 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3901/005 1 06/021 5 1 06 Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 3637/00 Dott. Pietro CUOCO 1 Dott. Attilio Consigliere Cron. 35295 CELENTANO Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere Ud. 04/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HOTEL CITY S.N.C. in liquidazione, CERESINI SILVIO, MAURIZIO, FADINI TERSILLA quali eredi di Cecesini Pietro,2002 CERESINI 2606 BINI ROSANNA, AU AN ROSA, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VIA G. B. VICO 1, presso lo studio PROSPERI MANGILI, che li dell'avvocato FRANCO rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO GUALTIEROTTI, giusta delega in atti;
controricorrenti . e sul 2° ricorso n° 03901/00 proposto da: quali erects on ceresimi Pietro, liquidazione, CERESINI SILVIO, HOTEL CITY SNC in TERSILLA,LA, ✓ BINI ROSANNA, CERESINI MAURIZIO, FADINI AU AN ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che li rappresenta e difende PIERO GUALTIEROTTI, unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 21/98 del Tribunale di CREMONA, depositata il 26/02/99. - R.G. N. 457/98; -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI per delega GUALTIEROTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della HOTEL CITY s.n.c. ed assorbito il ricorso INPS. -3- 3637/2000 e 3901/2000 r.g.n. ud. 4 giugno 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con verbale n. 3162 dell'11.6.1993 la Sede INPS di Cremona contestava alla s.n.c. Hotel City distinte omissioni contributive, alcune delle quali derivanti dalla mancata corresponsione di somme dovute in forza di contratto collettivo;
conseguentemente richiedeva il pagamento dei contributi ritenuti evasi con relative sanzioni civili, parimenti revocando il beneficio della fiscalizzazione. La società suddetta proponeva ricorso in sede amministrativa facendo presente che il pagamento dell'una tantum prevista dal C.C.N.L., nonché del lavoro domenicale e degli scatti di anzianità, era stato effettuato, anche se in date diverse da quelle stabilite dal contratto stesso, e che parimenti erano stati versati i contributi con i modelli DM/10 relativi ai periodi di erogazione. Essa provvedeva comunque a regolarizzare tutte le inadempienze contestatele proponendo domanda per fruire del condono previdenziale. L'Istituto, pur dando atto dell'integrale versamento di contributi e sanzioni, riteneva che la società non potesse beneficiare della fiscalizzazione per non avere regolarizzato anche la posizione retributiva dei dipendenti. Conseguentemente l'INPS chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Cremona. giudice del lavoro, per la complessiva somma di lire 44.494.722 riferita esclusivamente alla fiscalizzazione, пред decreto notificato alla società, nonché anche ai suoi soci in proprio, in data 7/6/1996 Avverso tale decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti eccependo anzitutto che il presupposto ritenuto necessario dall'INPS per godere della fiscalizzazione si era realizzato in quanto, come da documentazione prodotta, erano state versate ai singoli dipendenti le retribuzioni dovute a conguaglio. Osservavano inoltre che, al fine di beneficiare della fiscalizzazione nell'ambito del predetto condono, era richiesta la regolarizzazione contributiva, ma non anche quella retributiva. Nel corso del giudizio, e precisamente in data 16/12/1996. la società inoltrava istanza di condono anche ai sensi dell'art. 2 del D.L. 23.10.1996. n. 538, facendo riserva di 3 ottenere la ripetizione di quanto versato a titolo di fiscalizzazione (ritenuta) indebita all'esito del giudizio in corso. All'atto della formulazione delle conclusioni, e precisamente nelle note autorizzate, l'INPS sollevava anche eccezione di improcedibilità del giudizio in quanto la domanda di condono sarebbe stata preclusiva dell'accertamento sulla sussistenza, o meno, del debito contributivo. Con sentenza 24.11/1.12.1997 il Pretore di Cremona accoglieva l'opposizione ritenendo fondata l'interpretazione dei ricorrenti sulla normativa del condono in relazione al beneficio della fiscalizzazione.
2. La sentenza stessa veniva impugnata dall'INPS il quale riproponeva l'eccezione di improcedibilità e, nel merito, ribadiva l'insussistenza del diritto alla fiscalizzazione e quindi la permanenza del suo credito contributivo. Nel costituirsi in giudizio gli appellati argomentavano in ordine all'ammissibilità del condono con riserva e, nel merito, rilevavano l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e ribadivano che per beneficiare della fiscalizzazione era sufficiente l'intervenuta regolarizzazione contributiva. Con sentenza n. 21 del 16.12.1998/26.2.1999 il Tribunale di Cremona accoglieva l'eccezione preliminare dell'INPS di improcedibilità del giudizio per essere intervenuto il condono, ritenendo che alla relativa domanda non fosse possibile apporre alcuna riserva di ripetizione all'esito di un procedimento di accertamento negativo del credito. Conseguentemente dichiarava l'impossibilità di un esame nel merito della pretesa contributiva dell'Istituto.
3. Avverso questa pronuncia la società City Hotel ed i suoi soci hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. L'INPS ha resistito con controricorso ed inoltre ha proposto autonomo ricorso con due motivi al quale hanno resistito gli intimati con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la società City Hotel ed i suoi soci denunciano la violazione dell'art. 2 d.l. 23 ottobre 1996 n.538 in connessione con l'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448. In particolare i ricorrenti si dolgono del fatto che il tribunale abbia (in via preliminare rispetto ad ogni altra questione di merito) accolto l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dall'INPS sul presupposto della ritenuta inapponibilità di alcuna riserva o condizione alla domanda di condono. Deducono i ricorrenti che nelle more del giudizio è intervenuto il legislatore (art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448. cit.) che, con disposizione di interpretazione autentica, ha ammesso l'apponibilità della clausola di riserva di ripetizione alla domanda di condono. My 2. Il ricorso dell'INPS è articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo l'Istituto denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360. nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare la difesa dell'istituto sostiene che la ritenuta improcedibilità del giudizio comporta il rivivere (non già del decreto ingiuntivo, ma) della sentenza pretorile che (erroneamente) non è stata riformata dal Tribunale. Inoltre l'ente previdenziale rileva che, proponendo appello, aveva anche chiesto dichiararsi che la società medesima, nonché i suoi soci quali obbligati solidali, erano tenuti a versare le differenze contributive, relativamente al periodo 1.12.1988/30.4.1993, dovute a titolo di fiscalizzazione indebitamente operata dalla società stessa. Il tribunale invece non si è pronunciato su tale motivo d'appello. 5 2.2. Con il secondo motivo l'Istituto denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, nono comma, ultimo alinea, d.
1. n. 515/95, non convertito i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, legge n. 608/96, e 6 del d.l. n. 338/89, conv. in 1. n. 389/89, nonché vizio di motivazione (art.360. nn. 3 e 5 c.p.c.). L'istituto contesta che per godere del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali fosse sufficiente il mero adempimento degli obblighi contributivi fruendo del condono previdenziale;
era invece necessario il pagamento a favore dei lavoratori di una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto il tribunale erroneamente non avrebbe dichiarato il credito contributivo dell'INPS.
3. I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Va esaminato innanzi tutto il ricorso della società City Hotel e dei suoi soci, atteso che la questione dell'ammissibilità, o meno, del condono condizionato o con riserva è logicamente preliminare rispetto alle questioni sollevate dall'Istituto nel suo ricorso. La sentenza impugnata, nel ritenere tanquam non esset la riserva apposta alla richiesta della società di avvalersi del condono previdenziale, era, all'epoca, conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Infatti Cass.. sez. un., 15 maggio 1998, n. 4918, ha affermato che la domanda di condono accolta dall'ente previdenziale fa venire meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo. mentre la riserva di accertamento negativo del debito apposta alla domanda stessa è priva di effetti (ma non incide sulla validità della domanda di condono). Quindi secondo questa giurisprudenza, per i giudizi pendenti, se l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina sul condono previdenziale avveniva in corso di causa, il giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere. Successivamente però è intervenuta la specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448 - applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in corso che ha previsto che le clausole di riserva di ripetizione, subordinate - agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n.79, conv. in legge 28 maggio 1997 n.140. e di altri precedenti disposizioni di legge in materia di condono, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Di ciò ha tenuto conto la successiva giurisprudenza di questa Corte che (a partire da Cass. 8 giugno 1999 n.5655) ha operato un revirement ed ha, in particolare, riconosciuto nel menzionato jus superveniens la natura di disposizione di interpretazione autentica. Infatti questa Corte (ex plurimis Cass. 21 luglio 2001 n.9959) ha affermato che a seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448 - applicabile, quale jus superveniens, anche ai giudizi in corso le clausole di riserva di ripetizione. subordinate agli effetti del - contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L.. 28 marzo 1997 n.79, conv. in legge 28 maggio 1997 n.140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo (conf. Cass. 27 febbraio 2002 n.2943, Cass. 19 giugno 2001 n.8297, Cass. 13 luglio 2000 n.9306, Cass. 22 aprile 2000 n.5311, Cass. 18 agosto 1999 n.8698). Parimenti è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, nono comma, legge n. 448/1998, cit., in riferimento all'art. 3 Cost. (Cass. 21 marzo 2002 n.4060, Cass. 2 marzo 2002 n.3037, Cass. 14 dicembre 2001 n.15793). Più recentemente poi C. cost. 7 giugno 2002 n.234 ha dichiarato la M manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui. nel contemplare la validità delle clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il riconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in 1. 28 maggio 1997, n. 140, nonché la possibilità che sulla base di tali clausole si possa chiedere l'accertamento negativo del relativo debito, ha disposto che sulle eventuali somme da rimborsarsi da 7 parte degli enti impositori non sono dovuti interessi. La Corte ha in particolare osservato che la disciplina censurata, in conformità alla stessa qualificazione normativa del condono previdenziale come agevolazione, riconosce ai soggetti interessati un'agevolazione ulteriore, cioè la facoltà di apporre al condono la clausola di riserva di ripetizione. Pertanto la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge in parte qua perché non poteva esimersi dal valutare il merito della controversia pur in presenza della domanda di condono della società ricorrente con riserva di ripetizione. -sul5. Conseguentemente risulta. solo in parte. assorbito il ricorso dell'INPS che presupposto dell'esattezza dell'interpretazione dei giudizi d'appello che hanno ritenuto non apponibile alcuna condizione o riserva alla richiesta di condono previdenziale - ha censurato (con il primo motivo) la sentenza del tribunale quanto alla formulazione del dispositivo, ritenuto (dall'Istituto) imperfetto e di per sé pregiudizievole in quanto avrebbe comportato il passaggio in giudicato della sentenza di prima grado, non espressamente riformata. Una volta cassata (per quanto sopra esposto) la pronuncia d'appello in accoglimento del ricorso della società City Hotel e dei suoi soci per essere risultata erronea (seppur in ragione di una successiva disposizione di interpretazione autentica) l'opzione esegetica M del tribunale, la prima censura dell'INPS (che muove invece dal presupposto dell'esattezza dell'interpretazione accolta dal tribunale e riguarda la coerenza rispetto ad essa del dispositivo adottato dalla sentenza impugnata) non ha più ragion d'essere ed è quindi assorbita dalla cassazione della sentenza impugnata. Ma l'INPS con il secondo motivo di ricorso (ed in parte anche con il primo) si duole altresì del fatto che il tribunale non si sia pronunciato sulla questione di merito ossia sulla pretesa dell'Istituto ad ottenere dalla società le differenze contributive relative al periodo 1 dicembre 1988 - 30 aprile 1993. Questa censura è sostanzialmente fondata in quanto, come si è già sopra evidenziato, la domanda di condono della società non precludeva l'esame del merito della sussistenza, o meno, dell'obbligo contributivo allegato dall'INPS e negato dalla società.
6. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Bologna che dovrà valutare il motivo di merito dell'appello dell'INPS, riguardante l'asserita insussistenza del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, non considerato dal tribunale di Cremona perché precluso dall'(erroneo) accoglimento dell'eccezione. ritenuta pregiudiziale ed assorbente, dell'improcedibilità del giudizio per l'intervenuta richiesta di condono previdenziale (con riserva di ripetizione) ed in ciò si adeguerà al seguente principio di diritto: A seguito dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n.448 - applicabile, quale jus superveniens, anche ai giudizi in corso in quanto disposizione di interpretazione autentica le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito. apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. D.L. 28 marzo 1997 n.79, conv. in legge 28 maggio 1997 n.140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, ma il giudice deve pronunciarsi nel merito della sussistenza, o meno, dell'obbligo contributivo.>>
PER QUESTI MOTIVI
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso della società City Hotel s.n.c. e dei suoi soci ricorrenti;
accoglie per quanto di ragione il ricorso dell'INPS; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma il 4 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amoroso) (Salvatore Senese) fabatur fece ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE Depositato in Cancerests REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 09912-5-071 IL CANCELLIERE G