Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, poiché mira ad evitare che il contraente possa per tal via superare la nullità derivante dall'inosservanza della forma prescritta ad substantiam, opera solo tra le parti del contratto e non anche nei confronti del terzo che invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito resa sulla base dell'esito negativo del giuramento deferito, nell'ambito di una controversia per il riconoscimento di mansioni superiori, dal lavoratore nei confronti dell'istituto di credito datore di lavoro, avente ad oggetto la stipulazione da parte del primo di contratti di mutuo con enti pubblici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 14, presso lo studio dell'avvocato VERNOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CATALANO OLGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBAGALLO FILIPPO, MUSTO ALFREDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 937/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 20/07/98 R.G.N. 3175/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con atto 23 novembre 1991 il sig. NZ CI ricorreva al Pretore/giudice del lavoro di Canosa di Puglia nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. dal quale dipendeva con qualifica di capo ufficio di grado ottavo, ma in realtà svolgendo mansioni proprie di funzionario di grado settimo, e chiedeva il riconoscimento di tale qualifica e la condanna di controparte a corrispondergli le conseguenti differenze retributive (eventualmente anche a titolo di lavoro straordinario), pari a L. 96.812.276.
Con sentenza in data 8 giugno 1996, il Pretore rigettava la domanda e la pronuncia veniva confermata dal Tribunale/Sezione lavoro di Trani che respingeva l'appello del lavoratore e compensava interamente le spese del grado.
Ha rilevato il giudice di appello che il Pretore, interrogate liberamente le parti e acquisita la documentazione da loro prodotta, non aveva svolto alcuna ulteriore attività istruttoria avendo aderito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui i dipendenti inquadrati dal Banco di Napoli nel grado ottavo come capo ufficio non hanno diritto al grado settimo e alla qualifica di funzionario di direzione per essere stati preposti ad agenzia foranea di terza categoria, in quanto, secondo lo statuto e il regolamento del personale, tale preposizione costituisce normale esercizio delle mansioni del capo ufficio, nonostante la previsione della possibilità eventuale dell'espletamento della detta mansione di preposto anche da parte di funzionario di direzione appartenente al grado settimo.
Peraltro, ha considerato il Tribunale che in grado di appello non solo è stato contestato tale criterio, ma si è sostenuto dal lavoratore che le mansioni svolte in concreto, soprattutto in ragione dell'autonomia decisionale e del potere di firma, si collocherebbero oggettivamente al di sopra del profilo del settimo livello, sicché sarebbe insufficiente la formale distinzione categoriale della tipologia di agenzia sul quale si sarebbe fondato l'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto.
Sotto il primo profilo, il Tribunale ha giudicato insidacabile la scelta imprenditoriale - consentita dall'ordinamento interno e non contrastante con il principio di buona fede e di salvaguardia della dignità umana ai sensi dell'art.41 della Costituzione - di preporre all'agenzia foranea di terza categoria il capo ufficio preposto, anziché un funzionario di settimo livello.
Sotto il secondo profilo, corrispondente, secondo il giudice di secondo grado, ad una migliore esplicitazione dell'originaria domanda, il Pretore non aveva approfondito l'istruttoria in ordine ai compiti effettivamente espletati dal CI presso l'agenzia di Spinazzola dal giugno 1986 al luglio 1990 e sul punto l'appellante aveva deferito a controparte giuramento decisorio in ordine all'espletamento da parte del CI delle operazioni (salvo quelle di cui ai n. 3, 9, 12 e 14 di cui all'art. 6 dello Statuto), di deliberazione e concessione di fidi di ogni tipo;
di autonoma responsabilità per l'azione di sviluppo;
di solidale responsabilità (con altri incaricati) dell'organizzazione e della produzione dell'agenzia di Spinazzola: il legale responsabile del Banco di Napoli, peraltro, negò di conoscere le predette circostanze. Restava, dunque, preclusa la disamina sulla sufficienza delle altre risultanze istruttorie che comunque apparivano complessivamente inidonee a supportare la tesi dell'appellante.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il CI con tre motivi.
Resiste il Banco di Napoli con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'annullamento della sentenza di appello è domandato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2095, 2103, 1175, 1356, 1375, 1362 e segg. c.c. in relazione alla normativa regolamentare, statutaria e dell'ordinamento interno del Banco di Napoli, con riferimento all'art. 360, nn.
3-5 c.p.c. sostenendosi che non era in discussione il potere datoriale, previsto dall'ordinamento interno (atto di autonomia collettiva) di preporre ad agenzia foranea di terza categoria - in modo discrezionale - un funzionario o un capo ufficio;
ma era contraria agli artt. 2103, 1175 e 1375 c.civ. la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 29 maggio 1978 che aveva attribuito ai preposti ad agenzie foranee di terza categoria il potere di deliberare in materia di fidi. Tale potere a prescindere dall'entità del fido, poteva essere delegato esclusivamente al personale direttivo e non anche a quello impiegatizio, così come dispongono l'art. 18 dell'ordinamento interno e l'art. 19 dello statuto del Banco.
L'art. 4 del regolamento del personale qualifica come direttivo il personale inquadrato dal primo al settimo grado. Mansioni di tale responsabilità non avrebbero potuto essere affidate a personale impiegatizio, ai sensi dell'art. 38 Statuto, ad opera dell'Ordinamento interno.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento interno le mansioni ed attribuzioni del personale impiegatizio sono determinate prescindendo dall'elemento di qualificazione dell'entità organica o del ramo di attività cui l'impiegato è addetto.
Il potere di deliberare fidi esorbitava, a norma dell'art. 38 Statuto dai poteri del capo ufficio, ne' in senso diverso poteva provvedere il regolamento organico, tanto meno in assenza di un qualsiasi accordo sindacale preventivo e la relativa clausola sarebbe stata, comunque, nulla in assenza di corresponsione di un equivalente maggior trattamento retributivo, perché contraria al divieto di cui all'art. 2103, novellato, c.civ. e, in ogni caso, siccome priva di adeguata giustificazione, perché contraria ai principi di correttezza e buona fede.
Il motivo è infondato.
Il primo ordine di censure, ripreso anche nella parte finale del motivo, circa la pretesa illiceità del potere datoriale di conferire la direzione di una agenzia foranea di terza categoria ad un funzionario o a un capo ufficio (di grado ottavo), non può essere condiviso. Se è vero che, nella sostanza, tale facoltà datoriale potrebbe astrattamente determinare una parificazione di posizioni di diverso livello nell'espletamento della mansione apparentemente identica di direzione di agenzia foranea di terza categoria e quindi una sostanziale disparità di trattamento (che peraltro potrebbe astrattamente prospettarsi sia come inadeguatezza della retribuzione del capo ufficio, a parità di funzioni, sia, ad egual ragione, come un demansionamento del funzionario); a tali obiezioni ha dato adeguata risposta il Tribunale il quale ha escluso vuoi la violazione della clausola generale di buona fede, vuoi dell'art. 41 della Costituzione in ragione della compatibilità di tale facoltà
datoriale con il razionale perseguimento dei fini aziendali, a seconda della varietà delle realtà operative (evidentemente anche in presenza di agenzie di eguale qualificazione formale) in ambito nazionale, il che esclude, in linea di massima e salvo specifici elementi di prova riferiti al singolo lavoratore, non posti in evidenza dal ricorrente, l'arbitrarietà della scelta. Va aggiunto che nel rapporto di lavoro privato non vige il principio di parità di trattamento (Cass. S.u., 29 maggio 1993, n. 6031; Cass. 29 marzo 1994, n. 3027; 4 agosto 1995, n. 8562; 15 ottobre 1998, n. 9867). In relazione ad ulteriori censure contenute nel motivo, rileva la Corte che la ratio decidendi del Tribunale non è fondata sulla irrilevanza del potere deliberativo, particolarmente in materia di concessione di fidi, in capo al CI (come si prospetta dal ricorrente), ma sta nella considerazione che la prova dell'espletamento di tale potere, affidata dall'appellante al giuramento decisorio deferito a controparte, è mancata per l'esito negativo del giuramento.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 434 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn.
3-5 c.p.c. per avere il giudice di appello affermato - senza che la circostanza trovasse rispondenza nelle acquisizioni istruttorie e sebbene fosse in contrasto con le stesse deduzioni delle memorie difensive di controparte (secondo cui il CI ha sempre erogato fidi ed ha negoziato, sia pure nei limiti previsti per il grado di capo ufficio, in relazione alla agenzia di terza categoria cui era preposto) - che il dipendente aveva erogato i fidi sotto le direttive degli uffici competenti e dei dirigenti e funzionari della filiale di Napoli. Aggiunge il ricorrente che, a norma di regolamento, il potere di concedere fidi è sempre esercitato dal preposto singolarmente;
non era giustificata, dunque, la diversa affermazione del Tribunale secondo cui il CI avrebbe svolto l'attività deliberativa sotto le direttive di funzionari e dirigenti della filiale. Oltretutto, il potere deliberativo si espleta per sua natura con atto decisionale autonomo;
infatti, i preposti ad agenzie foranee svolgono tale attività deliberativa sotto il semplice controllo della filiale capogruppo, così come emerge dalla normativa aziendale.
Immotivatamente e illogicamente, poi, il Tribunale, aderendo alla decisione del Pretore, aveva escluso che l'attività di preposto espletata dal CI avesse quel carattere di autonomia proprio del superiore inquadramento. Infatti, sia il funzionario che il capo ufficio preposti ad una agenzia foranea di qualsiasi categoria in egual misura dipendono amministrativamente e contabilmente e sono diretti, coordinati e controllati dalla filale autonoma o capogruppo. Una adeguata considerazione di queste circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice di appello ad una diversa decisione, a prescindere all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori al settimo livello.
Il motivo non merita accoglimento.
Esso, infatti, presenta profili di inammissibilità in quanto diretto contro affermazioni del Pretore, in punto di mancanza di autonomia del lavoratore, delle quali il Tribunale si è solo limitato a dare atto, nel riferire dello svolgimento del processo, ma che non hanno costituito affatto, come risulta dalla esposizione che precede, il cardine della motivazione adottata dal giudice di appello.
Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420, 421, 437 c.p.c. e dell'art. 2739 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn.
3-5 e sostiene che erroneamente il Tribunale non ha ammesso l'acquisizione di un contratto di mutuo per la realizzazione di opere pubbliche stipulato dal ricorrente in rappresentanza del Banco. Si trattava, infatti, di prova indispensabile per la decisione della controversia la cui acquisizione non avrebbe violato il principio di concentrazione e immediatezza proprio del rito del lavoro e rispondeva al principio del contraddittorio. Il documento, non indicato nel ricorso al Tribunale, era già prodotto ed acquisito nel giudizio di primo grado come da verbale di udienza del 2 aprile 1996. Il Banco, pur opponendosi all'ammissione di tale prova in quanto tardiva, ne aveva implicitamente riconosciuto l'autenticità, tuttavia affermando che comunque essa non avrebbe mutato i termini del problema. Sarebbe stato sostanzialmente pacifico che il CI aveva firmato mutui per opere pubbliche con enti pubblici;
in successivi scritti il Banco era receduto da tale posizione, così rendendo indispensabile riporre in grado di appello l'acquisizione del contratto di mutuo o quanto meno sollecitare l'adozione in tal senso di provvedimenti di ufficio: in ogni caso su tale documento era stata richiamata, ai fini della decisione, l'attenzione del giudice.
L'autorizzazione alla acquisizione era stata negata sul presupposto del carattere assorbente del giuramento decisorio che tuttavia era inammissibile, quanto al capitolo primo della formulazione, in quanto contrastante con il divieto di deferire giuramento su un contratto per la cui validità sia richiesta la forma scritta, quale è un contratto di mutuo con ente pubblico e comunque per tutte le operazioni bancarie elencate nell'art. 6 dello Statuto. Avrebbe dovuto, quindi, essere autorizzato - al di là delle ordinarie preclusioni, non operanti nel rito del lavoro - il deposito del contratto in questione, la cui autenticità non era contestata. In ogni caso, dal giuramento avrebbe dovuto essere espunta l'ipotesi volta a negare un fatto che risultava avvenuto alla presenza di pubblico ufficiale.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di appello ha ritenuto assorbente e decisivo ai fini della risoluzione della controversia l'esito negativo del giuramento deferito dallo stesso lavoratore alla controparte: è pacifico che nel giuramento de scientia o de notitia, quale - necessariamente è quello deferito alla persona giuridica e prestato dal suo legale rappresentante, la dichiarazione di ignorare i fatti costituisce giuramento in senso negativo, per cui la lite deve essere decisa in senso favorevole al giurante.
L'eccezione secondo cuì il mezzo istruttorio sarebbe stato inammissibile stante il divieto di cui all'art. 2739 c.civ., di deferire giuramento sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta è destituita di fondamento in diritto. La norma, infatti, mira ad evitare che il contraente possa per tal via superare la nullità derivante dall'inosservanza della forma stabilita ad substantiam, tanto è vero che in caso di perdita o distruzione senza colpa del documento, il giuramento (con offerta di prova e menzionante nella formula anche su queste ultime circostanze) è ritenuto ammissibile (Cass. 6 febbraio 1978, n. 537). Il divieto, dunque, opera tra le parti del contratto solenne (oltretutto, solo la parte può perdere o subire la distruzione del documento, normalmente nella disponibilità sua e non di terzi, ai quali non avrebbe senso richiedere la prova dello smarrimento o della distruzione incolpevole), nei confronti della parte cioè che intenda avvalersi del vinculum iuris per i diritti che gliene derivano nei confronti dell'altra parte e non nell'ipotesi in cui un terzo - e tale è il CI rispetto alla banca ed al beneficiario del fido - invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico a prova di un determinato tipo di attività lavorativa fonte di pretese assolutamente diverse da quelle inerenti alla pattuizione. Ciò la Corte ritiene anche in analogia con quanto è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'analogo divieto di prova testimoniale (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1642; 1 febbraio 2000, n. 1074; 13 dicembre 1999, n. 13937;
8 settembre 1999, n. 9549).
Infine, si deve rilevare come il giuramento non fosse volto a negare (art. 2739, primo comma, c.civ.), ma ad affermare quanto chi lo deferiva sostiene risultare da atto pubblico.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente (art. 91 c.p.c.).
P. T. M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese di questo giudizio in L. 34.000, oltre L. 3.500.000= per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001