Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 2
In materia di previdenza per il personale di volo, poiché solo per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 480 del 1988, la titolarità di brevetti, licenze o attestati aeronautici è stata elevata a requisito per l'iscrizione al Fondo di previdenza del personale di volo, mentre l'originaria formulazione dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965 prendeva in considerazione - ai fini della obbligatoria iscrizione al Fondo - le categorie previste dall'art. 732 cod. nav., iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria (ed assunte da aziende del settore con contratto di lavoro a norma degli artt. 900 e segg. cod. nav.), l'INPS non può contestare la legittimità del periodo di iscrizione al Fondo per il periodo in cui un lavoratore, antecedentemente alla indicata modifica normativa, pur iscritto nel Registro aeronautico italiano tra il personale addetto al controllo dei motori ed altri impianti di bordo, fosse privo del brevetto aeronautico di meccanico, pur astrattamente necessario ai fini di quest'ultima iscrizione in base alla previsione generica di cui all'art. 737 cod. nav. e a quella specifica regolamentare dell'art. 189 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356. Infatti l'atto di iscrizione al Registro aeronautico (di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale della gente dell'aria, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411) costituisce un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello "status" del professionista, che è efficace "erga omnes" fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione e non può essere disapplicato dal giudice ordinario in controversie di lavoro o previdenziali in cui rilevi l'iscrizione stessa.
I limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta "ad probationem" operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo. Deve quindi escludersi la rilevanza giuridica dell'eccezione sollevata dall'INPS, in riferimento all'art. 903 cod. nav., circa la mancata prova per iscritto di un contratto di volo - la cui concreta attuazione non sia contestata - costituente presupposto dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo a norma dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965.
Commentario • 1
- 1. Il valore del documento nel diritto e nel processo civileRedazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9549 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Mario Delli Priscoli Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
3. Dottor Ugo Berni Canani Consigliere
4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere
5. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris giusta delega in calce al ricorso;
contro
IE DO, elettivamente domiciliato in Roma in via Pisistrato 10 presso lo studio dell'avvocato Gianni Romoli, che, unitamente all'avvocato Francesco Romano, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trento del 28 novembre 1996, depositata il 17 dicembre 1996, numero 1217/96, r.g. 995/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 17 maggio 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Gianni Romoli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
Con ricorso del 14 aprile 1995, IE DO - premesso che aveva prestato dal 10 giugno 1975 al 31 ottobre 1993 attività di meccanico elicotterista alle dipendenze di aziende di navigazione aerea e che in tale qualità era stato iscritto allo speciale Fondo per il personale di volo istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e che, al momento della domanda di pensionamento, questo aveva proceduto all'annullamento della iscrizione relativamente al periodo 10 giugno 1975/20 novembre 1986 per la mancanza del requisito della titolarità di brevetto aeronautico - convenne in giudizio l'Istituto stesso avanti il pretore di Trento chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla conservazione della iscrizione anche per questo ultimo periodo. Il pretore accolse la domanda con pronuncia resa il 28 maggio 1996, che, appellata dall'ente previdenziale, è stata confermata dal tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, ai fini dell'iscrizione al Fondo previdenziale per il personale di volo l'articolo 4 della legge numero 859 del 1965 richiede la presenza di quattro requisiti,
dei quali due oggettivamente posseduti dal IE (appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 732 del codice della navigazione e iscrizione nel relativo albo), mentre sulla sussistenza degli altri due non era stata mossa contestazione.
Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da due motivi. Il IE resiste con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione
Con la prima ragione di censura - denunciando, ai sensi dei numeri 3 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, violazione degli articoli 4 della legge 13 luglio 1965 numero 859, 732, 735 e 737 del codice della navigazione - l'Istituto ricorrente lamenta la erroneità della decisione impugnata, a tale fine osservando che l'articolo 737 del codice della navigazione stabilisce che l'iscrizione del personale di volo di cui all'articolo 732 negli albi e nel registro indicati dall'articolo 735 è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dal regolamento per ciascuna categoria, regolamento che è quello approvato con il regio decreto 11 gennaio 1925 numero 356 che fa divieto di esercitare le mansioni di pilota, di ufficiale di rotta o di meccanico in difetto del brevetto o della licenza prescritti, derivandone che, nella specie, avendo il IE conseguito il brevetto esclusivamente nel 1986, al certificato di iscrizione nel "Registro aeronautico italiano" non poteva riconoscersi idoneità probatoria per la appartenenza dello stesso IE al "personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo".
Con il secondo motivo - denunciando, ai sensi dei medesimi numeri dell'articolo 360 del codice di rito, violazione sempre dell'articolo 4 della legge numero 859 del 1965 e degli articoli 2697, 2699, 2700,
2724 e 2725 del codice civile - il ricorrente rileva che, potendo essere iscritti al Fondo i soggetti che, appartenenti alle categorie del personale di volo, assunti da aziende con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione, il IE non ha adempiuto all'onere di fornire, come prescritto dall'articolo 903 dello stesso codice, la prova per iscritto della esistenza di tale contratto, che costituisce condizione del diritto.
Entrambi i rilievi sono infondati.
Quanto al primo va osservato che, attesa l'epoca alla quale si riferisce l'oggetto della controversia (sussistenza o meno dei requisiti da possedersi - nel periodo intercorrente tra gli anni 1975 e 1986 - per la iscrizione dei lavoratori della categoria al Fondo di previdenza per il personale di volo), è alla originaria formulazione dell'articolo 4 della legge numero 859 del 1965 che bisogna fare riferimento. Tale norma, antecedentemente alle innovazioni apportate dall'articolo 1 della legge 3 ottobre 1988 numero 480, testualmente disponeva: "Sono iscritte obbligatoriamente al Fondo le categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del Codice della navigazione, iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente
nazionale della gente dell'aria ed assunte da aziende di navigazione aerea con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del Codice citato".
Solo in seguito, con il citato articolo 1, venne espressamente richiesta la titolarità di "brevetti aeronautici, di licenza o di attestato". Sostiene peraltro il ricorrente che, anche se tale ultimo requisito non era esplicitamente indicato, pur tuttavia lo stesso doveva ritenersi ugualmente indispensabile, essendo subordinata, dall'articolo 737 del Codice della navigazione, la possibilità dell'iscrizione del lavoratore negli albi e nei registri ai "requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento", emanato con il regio decreto il gennaio 1925 numero 356, che, all'articolo 189, prevede espressamente il "brevetto aeronautico di meccanico" per l'esercizio della relativa attività (articolo 192). L'osservazione è indubbiamente esatta. È però necessario considerare che, per quanto disposto dall'articolo 16 del "Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria" (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1^ settembre 1967 numero 1411), il controllo sulla sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto soggettivo all'iscrizione, previsti dall'articolo 13 dello stesso Regolamento (e tra questi il possesso dei brevetti), è demandato al Consiglio direttivo dell'Ente nazionale della gente dell'aria che, solo all'esito positivo della verifica, "ordina l'iscrizione".
Tale atto va inquadrato, ad avviso della prevalente dottrina tra quelli di accertamento costitutivi.
E in tale senso si è pronunciata anche questa Corte, avendo affermato il principio che il Collegio condivide, secondo il quale, l'iscrizione nell'albo professionale della gente dell'aria configura un atto di accertamento costitutivo dello status del professionista che opera erga omnes fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione, con la conseguenza che nelle controversie relative a rapporti di lavoro (e, deve qui aggiungersi, di qualsiasi natura) aventi come presupposto tale iscrizione, deve escludersi che il giudice ordinario possa effettuare un sindacato incidentale sulla legittimità dell'iscrizione stessa, al fine della sua eventuale disapplicazione (Cass., 10 novembre 1990 n. 10858). Relativamente poi al secondo motivo, deve osservarsi che l'Istituto ricorrente non contesta la circostanza oggettiva che il resistente avesse prestato, nel periodo che interessa, attività lavorativa con le aziende dallo stesso indicate, essendosi limitato a eccepire con l'appello e, quindi con il presente ricorso, che non erano stati allegati i relativi atti, richiedendosi dall'articolo 903 del codice della navigazione che il contratto di lavoro del personale di volo debba essere provato per iscritto.
È vero che sul punto il tribunale ha mancato di pronunciarsi. Peraltro tale omissione è priva di decisività.
E invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la stessa ratio dell'articolo 2725 del codice civile deve indurre a ritenere che i limiti legali alla prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta, sia ad substantiam che ad probationem, così come quelli di valore previsti dall'articolo 2721 per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti e obblighi tra le parti contraenti e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione, il che si verifica nell'ipotesi nella quale - come nella specie - la convenzione, di cui si affermi l'esistenza, sia stata stipulata non tra le parti in causa, ma tra una soltanto di esse e un terzo (ex plurimis, Cass., 25 marzo 1995, n. 3562; Cass., 16 giugno 1992, n. 7400). Del ricorso si impone pertanto il rigetto, con la condanna del suo proponente al rimborso delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella misura che si indica nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale a rimborsare a IE DO le spese del giudizio di legittimità che liquida in lire 16.000 oltre lire tre milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999