Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9549
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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In materia di previdenza per il personale di volo, poiché solo per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 480 del 1988, la titolarità di brevetti, licenze o attestati aeronautici è stata elevata a requisito per l'iscrizione al Fondo di previdenza del personale di volo, mentre l'originaria formulazione dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965 prendeva in considerazione - ai fini della obbligatoria iscrizione al Fondo - le categorie previste dall'art. 732 cod. nav., iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria (ed assunte da aziende del settore con contratto di lavoro a norma degli artt. 900 e segg. cod. nav.), l'INPS non può contestare la legittimità del periodo di iscrizione al Fondo per il periodo in cui un lavoratore, antecedentemente alla indicata modifica normativa, pur iscritto nel Registro aeronautico italiano tra il personale addetto al controllo dei motori ed altri impianti di bordo, fosse privo del brevetto aeronautico di meccanico, pur astrattamente necessario ai fini di quest'ultima iscrizione in base alla previsione generica di cui all'art. 737 cod. nav. e a quella specifica regolamentare dell'art. 189 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356. Infatti l'atto di iscrizione al Registro aeronautico (di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale della gente dell'aria, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411) costituisce un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello "status" del professionista, che è efficace "erga omnes" fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione e non può essere disapplicato dal giudice ordinario in controversie di lavoro o previdenziali in cui rilevi l'iscrizione stessa.

I limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta "ad probationem" operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo. Deve quindi escludersi la rilevanza giuridica dell'eccezione sollevata dall'INPS, in riferimento all'art. 903 cod. nav., circa la mancata prova per iscritto di un contratto di volo - la cui concreta attuazione non sia contestata - costituente presupposto dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo a norma dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965.

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  • 1Il valore del documento nel diritto e nel processo civile
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1999, n. 9549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9549
Data del deposito : 8 settembre 1999

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