Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 2
In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata; ai fini del convincimento del giudice in ordine alla capacità del testatore, può essere rilevante anche la forma con cui è stato redatto il testamento. Dette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se sorretti da congrua motivazione.
Il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non pone di per sè in essere nelle persone che convivono con chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene o come una sorta di compossesso (nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso con il quale si pretendeva di rivendicare il possesso di alcuni oggetti sul presupposto che i beni che si trovavano nella casa di abitazione nella quale convivevano la ricorrente ed il proprietario appartengono pro quota alle persone ivi conviventi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8047 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OV AS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA A., difesa dagli avvocati GRASSO EDUARDO, NIGRO GIOVANNI, BARRECA LINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER RI LU, ER OS;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n. 08944/99 proposto da:
ER RI LU, ER OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO A. AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato DE CAMELIS PAOLO, difesi dall'avvocato LISERRE ANTONIO e dall'avv. DE CAMELIS, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
OV RM AS;
- intimata -
avverso la sentenza n. 815/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 28/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE, per delega dell'Avv. E. GRASSO e l'Avv. Carmelo BARRECA, per delega dell'avv. E. GRASSO, depositata in udienza, difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Antonio LISERRE, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato Svolgimento del processo
Con ricorso del 9.5.87, IA IS e RI PE, sorelle di TO PE, deceduto in Palermo il 30.11.1986, adirono il Presidente del Tribunale di Palermo per ottenere il sequestro giudiziario, in danno dell'erede testamentaria, RM AN RO, dei beni relitti dal de cuius, deducendo che il testamento olografo del PE (pubblicato in Messina il 5.1.87), doveva ritenersi apocrifo o, comunque, estorto con violenza od inganno, in considerazione delle circostanze in cui era stato redatto. Concessa dal Presidente la misura cautelare con provvedimento del 27.6.1987, le ricorrenti convennero quindi in giudizio davanti al Tribunale la RO, chiedendo la convalida del sequestro e, nel merito, la declaratoria della nullità o la pronuncia di annullamento del testamento.
La RO, costituitasi, chiese il rigetto delle domande, e propose, in via riconvenzionale, azione di danni contro le attrici per il pregiudizio derivatole dell'esecuzione della misura cautelare. Con precedente citazione del 30/6/87, le predette PE avevano proposto altra impugnativa del testamento in questione, rilevandone, gradatamente, la nullità per difetto di forma, per falsità, per incapacità naturale del testatore e per dolo.
Riuniti i giudizi, il Tribunale, con sentenza del 3.2.1995/21.4.1995, pronunciò l'annullamento del testamento olografo in questione per incapacità del testatore, dichiarando aperta in favore delle attrici la successione legittima del PE, e convalidando il sequestro eseguito ante causam.
Ha proposto appello la RO, riproponendo, nei confronti delle sorelle PE, la richiesta di restituzione di alcuni oggetti personali che si trovavano, a suo dire, nell'abitazione del de cuius al momento della morte di quest'ultimo, e domanda di danni per l'azione temeraria intrapresa.
Hanno resistito all'appello IA IS e AL PE, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ma rilevando anche, in subordine, che il testamento in questione sarebbe comunque soggetto ad annullamento per l'evidente captazione della volontà testamentaria del de cuius, traendosi dalle circostanze della disposizione impugnata, e dalle vicende della relazione tra la RO e il fratello, la prova della forza dominatrice e del dolo che la RO aveva potuto esercitare nei confronti di quest'ultimo. Con sentenza in data 19.6/28.10.1998, la Corte di appello di Palermo pur accogliendo in parte l'appello, con diversa motivazione, emetteva declaratoria di annullamento del testamento in applicazione dell'art. 624 c.c.. Osservava al riguardo la Corte territoriale che, in effetti, l'affermazione della totale incapacità di intendere e di volere di TO PE, che avrebbe, in ipotesi, abbracciato l'intero arco della sua esistenza, non trovava sufficiente conforto nelle risultanze istruttorie acquisite agli atti.
Infatti, le patologie nervose accusate in vita dal PE, attenevano di per sè, proprio alla sfera dell'umore, inducendo nel soggetto che ne soffre stati d'animo altalenanti frequentemente caratterizzati da una nota di eccessività.
Nel caso in esame i ripetuti atteggiamenti autolesionistici del PE, e il suo frequente ricorso alle cure di specialisti in malattie nervose, denotavano soltanto gli inevitabili riflessi delle ricorrenti cadute del tono dell'umore in un soggetto che spesso doveva affrontare vere e proprie crisi depressive, senza che vi fosse un qualche riscontro che a tali turbe psichiche corrispondesse anche una significativa sprovvedutezza del PE nel curare i propri interessi durante l'ordinario svolgimento della sua vita di relazione.
Altrimenti doveva valutarsi la fattispecie in relazione all'accertamento della effettiva volontà di testare di TO PE.
Doveva ritenersi, in base a più considerazioni, che il PE avesse espresso la sua volontà testamentaria in condizioni psichiche ben diverse dalla cinica pretermissione di ogni valutazione "morale" sull'importanza dell'atto che compiva in favore della RO. Un primo indizio lo si traeva dalla postilla contenuta nel foglietto contenente la disposizione testamentaria, in cui era aggiunta, appunto a mò di poscritto, di seguito alla sottoscrizione del PE che siglava l'istituzione della RO come erede universale, la precisazione che la disposizione era stata formulata "senza alcuna costrizione fisica", segno evidente che la RO si era resa ben conto dell'instabilità psichica del de cuius e gli richiese anche l'aggiunta di tale precisazione, ritenuta, a torto o a ragione, una "garanzia" contro future contestazioni. Tenuto conto delle disposizioni testimoniali e delle stesse dichiarazioni della RO anche in relazione ai di lei rapporti sessuali con tale SS, doveva ritenersi raggiunta la prova che nelle circostanze della disposizione testamentaria in oggetto, la volontà del de cuius fu influenzata in modo determinante dalla dolosa captazione della RO, avendo costei taciuto fatti di intuitivo rilievo ai fini delle determinazioni del PE, del quale sfruttò inoltre l'evidente instabilità psichica del momento. Peraltro, nelle valutazioni del caso, occorreva considerare che se il concetto di dolo contrattuale e di dolo testamentario è unitario, nel secondo caso l'idoneità dei mezzi fraudolenti impiegati per condizionare la volontà altrui deve essere valutata con maggior larghezza, in relazione sia alla particolare natura del negozio testamentario che con specifico riferimento a condizioni di salute e di spirito anormali del soggetto passivo e alla sua eventuale suggestionabilità; senza la necessità dell'identificazione dei più rigorosi presupposti di una vera e propria incapacità di intendere e di volere. Quanto alle pretese restitutorie di beni personali formulate dalla RO, non era dato rinvenire negli atti del procedimento alcun supporto probatorio della domanda, che andava pertanto rigettata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RO sulla base di tre motivi;
resistono con controricorso IA IS e AL PE, che hanno proposto altresì ricorso incidentale, basato su di un unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.; appare opportuno esaminare per primo il ricorso principale.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 624 c.c. nonché
dell'art. 2697 stesso codice.
Rifacendosi alla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia, si sostiene che i presupposti per affermare la captazione della volontà altrui non sussisterebbero, alla luce dell'insegnamento secondo cui in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potersi configurare il dolo non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso testatore - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (v. Cass. 19.7.1999, n. 7689). Poiché nella specie non sarebbe dimostrata l'esistenza di alcun tipo di artifizio o raggiro o altro mezzo fraudolento posto in essere dalla RO per ottenere la redazione della disposizione testamentaria a sè favorevole;
ne' v'è nella sentenza impugnata alcuna motivazione che giustifichi l'esistenza in capo alla predetta di un dolo specifico, quale è quello richiesto dall'art. 624 c.c., sussisterebbe violazione delle norme di cui agli artt. 624 e 2697 c.c.. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa vari punti decisivi della controversia.
A tal fine si esaminano partitamente, svilendoli, gli elementi su cui la Corte di appello di Palermo ha basato le proprie convinzioni, con riguardo alla (addotta) parossistica esaltazione sessuale del PE;
sulla spiegazione della disposizione testamentaria in chiave motivazionale;
sugli artifizi e raggiri attribuiti alla RO. Dall'esposizione dei detti motivi di ricorso risulta conseguente che gli stessi vengano trattati congiuntamente, atteso che le due doglianze, seppure afferenti a diversi profili, convergono nel negare valenza all'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, peraltro partendo dal presupposto secondo cui non sussisteva l'incapacità del PE di intendere e di volere, come ritenuto dai giudici di prime cure.
La Corte di appello di Palermo ha fondato il proprio convincimento su elementi che si dipartono dall'inizio della relazione tra il cinquantenne PE, facoltoso soggetto affetto da turbe caratteriali inconfutabilmente accertate, e la ventenne RO, modella giovanissima ed avvenente. Che il coinvolgimento emozionale del primo fosse intenso è da ritenersi conseguente, ma tanto va visto nell'ottica non del fatto in sè quanto della vicenda testamentaria.
Ricordato che il PE morì in circostanze non del tutto chiarite, la Corte palermitana rammenta che sin dalle prime deposizioni la RO accennò al testamento in esame, aggiungendo poi che il documento era stato distrutto, mentre ne era invece in possesso, tanto che ne curò poi la pubblicazione.
Accenna poi la Corte di appello di Palermo alla sede della redazione dell'olografo, avvenuta in un albergo di Taormina ove i due avevano deciso di trascorrere un lungo "ponte", alla invero poco comune utilizzazione di un foglio di un bloc-notes, ma sottolinea la postilla con cui il PE dichiarava di aver agito senza alcuna costrizione fisica, ravvisando in essa la consapevolezza della RO circa l'instabilità psichica del de cuius, che riteneva tale precisazione una sorta di garanzia contro eventuali, future contestazioni.
A sostegno dell'influenza che la giovane aveva raggiunto sul maturo spasimante, si evidenzia ancora la peculiarità degli atteggiamenti assunti al riguardo dal PE, descritti con una dovizia di dettagli che ne confermano la natura ciclotimica del carattere, unitamente ad una persistente esaltazione.
Ancora, si dà conto delle discordanti dichiarazioni della ragazza in relazione alla sua amicizia, non solo platonica, nei confronti di tale SS, suo coetaneo, ed alla conoscenza che ne aveva avuto il PE, che non considerava certo la RO come amante occasionale, in quanto risultava aver concepito progetti matrimoniali.
Ovviamente, tale ampia argomentazione è contestata dalla odierna ricorrente sotto più profili, attinenti per un verso alla affermata convivenza more uxorio tra i due, che avrebbe eliso qualsivoglia "ricatto sessuale" nel convegno di Taormina, i cattivi rapporti con le sorelle intrattenuti dal PE, la sua condizione di scapolo privo di eredi diretti, la mancata revoca o modifica del testamento nei sette mesi e mezzo intercorsi tra la redazione dello stesso e la morte dello stesso PE.
Questa Corte deve innanzi tutto vagliare il profilo di violazione di legge che va riferito all'art. 624 c.c., atteso che la valenza probatoria va in primo luogo vagliata alla luce della corretta applicazione di tale disposizione.
Si è ricordata la ragionata giurisprudenza riaffermata più volte con cui questa Corte ha avuto modo di ripetere che per affermare l'esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il "dolus malus causam dans" trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore ed ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato (v. Cass. 27.2.1991, n. 2122). Peraltro, è stato anche affermato che i mezzi fraudolenti sono tali anche in relazione all'età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius (v. Cass. 22.1.1985, n. 254), elementi questi che influiscono sulla valutazione, da attribuire al dolo ed alla rilevanza di esso nella libera determinazione del testatore. Nè può essere sottaciuto che condivisibilmente si è affermato che (v. Cass. 7.7.1978, n. 3411) anche la forma in cui il testamento è redatto costituisce un elemento utile ai fini del convincimento in ordine alla capacità o incapacità naturale del testatore al momento dell'atto.
Riassumendo i termini della questione, sotto il profilo della violazione di legge, va rimarcato che sia il luogo di redazione del testamento, in quanto ostensibilmente convegno amoroso, che le condizioni personali del testatore (cinquantenne affetto da ciclotimia), che la forma in cui il testamento venne redatto, che la postilla già rimarcata inducono concordamente a ritenere che l'attività di convincimento della RO, che tutto contribuisce a dimostrare attuata, non fu limitata a blandizie o simili, ma si concretò in un consapevole sfruttamento delle condizioni emozionali, caratteriali e di età del PE, onde captarne dolosamente la volontà.
Ma se così è e le emergenze processuali sono univoche e rafforzate dal quanto meno sconcertante comportamento della odierna ricorrente nelle sue prime deposizioni al riguardo, la prospettata violazione dell'art. 624 c.c. non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della norma citata, proprio nel solco tracciato dalla impostazione giurisprudenziale applicabile. È il caso di aggiungere che la giurisprudenza ha anche evidenziato che (cfr. Cass. 27.6.1969, n. 2328) il concetto di dolo contrattuale e di dolo testamentario (captazione) è unitario, non potendosi, in entrambi i casi, prescindere dalla necessità di un voluto e cosciente impiego di mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno colui verso il quale sono diretti. Nel caso del testamento, tuttavia, tale idoneità deve essere valutata con maggior larghezza e con più specifico riferimento al concreto soggetto passivo, sia per la particolare natura del negozio da lui compiuto, sia perché, più facilmente, nel momento di compierlo, egli può risultare incline a subire l'altrui suggestione a causa di condizioni di salute e di spirito anormali (v., più recentemente, Cass. 11.8.1982, n. 4561). Da tanto può dunque evincersi che la prospettata violazione dell'art. 624 c.c. non sussiste e dunque sotto tale profilo la sentenza non presenta il vizio denunciato.
Quanto poi ai pure denunciati vizi motivazionali, va in via preliminare ricordato che anche in tema di accertamento della captazione valgono le regole ordinarie circa la valutazione delle prove e la formazione del convincimento del giudice del merito, i cui apprezzamenti di fatto non sono censurabili in sede di legittimità se sorretti da congrua motivazione (cfr. per analogia Cass. 19.3.1980, n. 1851). Ciò premesso, a prescindere da uno specifico rilievo, di cui si parlerà ex professo in prosieguo, va evidenziato che a questa Corte non può essere richiesto di rivalutare le risultanze istruttorie evidenziate, ma unicamente di verificare se l'argomentazione su cui la sentenza impugnata si basa sia congrua, sufficiente ed immune da vizi logici e/o tecnici.
Il vizio di omessa od insufficiente motivazione sussiste unicamente quando nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame dei punti decisivi e non può essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori. Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, appartiene al convincimento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 21.1.1995, n. 685). Quanto poi al vizio di contraddittorietà della motivazione, esso presuppone che le ragioni poste a base del convincimento risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi e cioè l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata;
tale vizio pertanto non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte (cfr. Cass. 2.2.1996, n. 914). Può infatti rilevarsi che non vi sono sostanziali diversità, se non di natura semiologica, nei fatti di causa, è piuttosto l'interpretazione degli stessi che connota la diversa valenza che nel ricorso si vorrebbe ai fatti medesimi attribuire, in modo tale da giungere a conclusioni opposte rispetto a quelle recepite nella sentenza impugnata.
Si è in precedenza (oltre che in narrativa) ampiamente esposto l'iter argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo e nello stesso non è dato cogliere ne' contraddittorietà ne' insufficiente valutazione degli elementi di causa, la valutazione degli stessi è stata effettuata nel rispetto delle regole ermeneutiche e senza vizi logici, cosa questa che non consente di scendere nell'analitico esame delle critiche, che rimangono tali, senza assurgere alla valenza di evidenziare crepe motivazionali significative.
Solo un profilo merita dettagliato e specifico esame ed è quello attinente al pertinente rilievo secondo cui nei sette mesi e oltre di vita seguiti alla redazione del testamento il PE, a quanto consta, non pensò di revocarlo o, comunque, modificarlo. Indubbiamente, a parte pure possibili illazioni che non hanno il pregio del riscontro e che pertanto non possono trovare ingresso nell'argomentare, il dato cronologico quale esposto rendeva possibile ogni ripensamento e pertanto, la circostanza secondo cui a tanto il PE non addivenne appare a prima vista collidente in qualche misura con le conclusioni raggiunte.
Ma il dedotto, vizio di omessa motivazione deve riguardare fatti potenzialmente decisivi;
e, a ben guardare, tale dato appare del tutto sfornito di tale requisito, in quanto se è vero che passarono più di sette mesi prima della morte del testatore, è pur vero che il decesso avvenne per circostanze impreviste ed imprevedibili, tanto che niente poteva far pensare al PE che la sua fine fosse prossima.
Diversa e significativa sarebbe stata tale circostanza ove il testatore, come talora accade, avesse avuto sentore della sua morte imminentè, ma poiché tale elemento di conoscenza è incompatibile con le circostanze del caso, il dato permane ma non assurge alla dignità di elemento decisivo, costituendo invece nulla più di un indizio, alla pari degli altri.
In base alle considerazioni che precedono, i primi due motivi di ricorso devono essere disattesi.
Con il terzo motivo (omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
errata applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) si assume che erroneamente la Corte di appello di Palermo avrebbe respinto la domanda di restituzione di beni personali avanzata dalla RO e ciò sul presupposto che la ricorrente ed il PE convivevano nella casa di via Croce Rossa 42, in Palermo e che i beni che si trovano nella casa di abitazione appartengono pro quota alle persone ivi conviventi.
La doglianza non ha pregio;
per vero è stato ritenuto che il mero fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non pone di per sè in essere nelle persone che convivono con chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere configurato come una sorta di compossesso o di possesso autonomo sullo stesso bene (cfr. Cass. 2.10.1974, n. 2555). Ora, risulta calzante al riguardo la rilevata circostanza del difetto di prova, atteso che gli oggetti di cui la RO reclama la restituzione furono trovati nella cassaforte in casa di esclusiva proprietà del PE, donde la necessità di provarne l'appartenenza, cosa in concreto non avvenuta, non decisiva risultando all'uopo la destinazione naturalmente femminile di alcuni oggetti, custoditi in luogo inaccessibile, a quanto consta, alla RO, se non per il tramite del PE.
Il ricorso principale deve essere pertanto respinto;
il ricorso incidentale è dichiaratamente condizionato e non deve pertanto essere dichiarato l'assorbimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
respinge il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in L. 260.000=, oltre a L.
8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001