Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8047
CASS
Sentenza 14 giugno 2001

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In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata; ai fini del convincimento del giudice in ordine alla capacità del testatore, può essere rilevante anche la forma con cui è stato redatto il testamento. Dette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se sorretti da congrua motivazione.

Il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non pone di per sè in essere nelle persone che convivono con chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene o come una sorta di compossesso (nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso con il quale si pretendeva di rivendicare il possesso di alcuni oggetti sul presupposto che i beni che si trovavano nella casa di abitazione nella quale convivevano la ricorrente ed il proprietario appartengono pro quota alle persone ivi conviventi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8047
Data del deposito : 14 giugno 2001

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