Sentenza 5 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2018, n. 9954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9954 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, e l'inammissibilità nel resto;
udito il difensore, Avv. Luca Scaricaciottoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 04/05/2015 il Tribunale di Lanciano aveva affermato la responsabilità penale di RO DR per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla distrazione della somma di €: 1.854,00, assolvendolo dalla distrazione dei beni strumentali. Con sentenza emessa il 25/01/2017 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma, ha riqualificato il fatto nel reato di bancarotta preferenziale, ritenendo provata la deduzione dell'appellante, secondo cui la somma accertata in cassa era stata impiegata per pagare i propri compensi professionali per l'attività di liquidatore, ed ha rideterminato la pena inflitta in mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione RO DR, deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione formulata con l'atto di appello.
2.2. Vizio di omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo, non essendo sufficiente che l'imprenditore esegua pagamenti preferenziali, ma occorrendo la prova dell'intenzione di avvantaggiare alcuni creditori e di arrecare pregiudizio ad altri;
manca, dunque, la motivazione sull'intenzione di violare la par condicio creditorum, anche in considerazione della modestia della somma contestata.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., avendo la Corte omesso di indicare i criteri utilizzati nella determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la motivazione del diniego della richiesta di assoluzione è implicita nella conferma dell'affermazione di responsabilità per il fatto contestato, ed oggetto di riqualificazione nel meno grave reato di bancarotta fraudolenta preferenziale. Al riguardo, invero, si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione relativa ad una determinata questione sono contenuti implicitamente nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione (ex multis, Sez. 5, n. 10426 del 15/10/1979, Arrigoni, Rv. 143587) 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi, Rv. 257963; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 2014, De Florio, Rv. 258713), la riqualificazione nel meno grave reato di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 28077 del 15/04/2011, Landi, Rv. 250461: "Non integra il reato di bancarotta per distrazione ma quello di bancarotta preferenziale il liquidatore che riconosca a se stesso il credito vantato nei confronti della società fallita o fallenda e lo incassi;
infatti, il fatto che attraverso tale condotta favorisca se stesso e non un qualsiasi creditore non impedisce che sussista l'ipotesi di cui all'art. 216, comma terzo, Lfall.") è stata operata sulla base proprio della versione resa dall'imputato al curatore, secondo cui il residuo della "cassa" era stato impiegato per pagare i propri compensi per l'attività di liquidatore, e la prova del dolo specifico è desumibile, secondo le ordinarie inferenze, dal pagamento preferenziale eseguito nei propri confronti, distogliendo la relativa somma dall'attivo destinato al soddisfacimento della massa dei creditori in violazione della par condicio creditorum.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena base pari ad un anno di reclusione, ridotta ad otto mesi in considerazione del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283: "nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.").
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2017 Il Consigliere estensore Il Pres