Sentenza 15 dicembre 2010
Massime • 1
È legittimo l'atto di acquisizione da parte della polizia giudiziaria di una scheda telefonica spontaneamente consegnata dall'imputato anche se effettuata in assenza del suo legale, trattandosi di atto d'indagine atipico posto in essere nell'esercizio dei poteri alla stessa riconosciuti dagli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. e per il cui compimento non è richiesta l'assistenza del difensore.
Commentario • 1
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Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2010, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/12/2010
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 3955
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 20437/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AB nato il [...];
avverso la sentenza del 12/06/2009 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Terranova Gabriele, in sostituzione dell'avv.to Viggiano Filippo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 12/06/2009, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 12/10/2007 nella parte in cui il Tribunale della medesima città aveva ritenuto CO BR responsabile del delitto di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 12 e riqualificava, secondo l'originaria imputazione,
l'appropriazione delle carte di credito smarrite da OL IE come ipotesi delittuosa di cui all'art. 647 c.p. e non come furto secondo quanto ritenuto dal Tribunale.
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 521 C.P.P. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che non integrasse la violazione della suddetta norma il fatto che, durante il giudizio di primo grado, fosse stata disposta la correzione della data del commesso reato (indicata nel decreto che dispone il giudizio nel 14/09/2004) in quella del 14/09/2003;
2. OMESSA RILEVAZIONE DI UNA nullità verificatesi all'udienza preliminare. Rileva il ricorrente che il g.u.p. aveva dichiarato l'inutilizzabilità di un vasto gruppo di atti ma, immediatamente dopo, aveva rimesso gli atti al p.m. perché rinnovasse quegli atti. Osserva il ricorrente che, pur essendo un simile modo di operare illegittimo, come avevano riconosciuto sia il Tribunale che la Corte territoriale, il processo avrebbe dovuto essere retrocesso alla fase e al grado (udienza preliminare) in cui il vizio si era verificato proprio al fine di eliminare dal mondo giuridico un'ordinanza abnorme che aveva scompaginato "il diritto di difesa, l'assetto ordinamentale che prevede la sequenza ex art. 415 bis e seguenti e le prerogative del pubblico ministero (...) la retrocessione apre ad uno scenario corretto: il g.u.p. deciderà sulla base dei soli elementi legittimamente acquisiti (...)";
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 c.p.p. per avere la Corte territoriale fatto malgoverno della regola di cui al suddetto articolo e cioè per avere desunto da un fatto noto (ricarica dell'utenza telefonica 3282784039 con le carte smarrite dal titolare) il fatto ignoto, ossia che l'imputato, essendo usuario della suddetta utenza telefonica, aveva effettuato la ricarica con le carte smarrite di cui si era appropriato. Osserva il ricorrente che tale procedimento logico avrebbe potuto essere utilizzato solo se il fatto ignoto fosse scaturito come conseguenza necessaria del fatto noto. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale, lungi dall'indicare quali erano gli indizi gravi, precisi e concordanti a carico del ricorrente si era limitata ad addurre una motivazione sarcastica priva di ogni spessore logico, fattuale e giuridico, pur avendo il ricorrente fornito due spiegazioni alternative.
4. INUTILIZZABILITÀ dell'atto con il quale il ricorrente, previa convocazione effettuata dai C.C., aveva "spontaneamente" consegnato la Sim Card recante il nr 3282784039. Ad avviso dell'imputato, tale atto doveva ritenersi illegittimo in quanto eseguito senza assistenza difensiva, assistenza necessaria perché è su quell'atto che l'imputato è stato ritenuto l'utilizzatore dell'utenza telefonica e, quindi, la condanna;
5. omessa motivazione in ordine alla doglianza circa l'eccessività del danno liquidato alla parte civile;
6. omessa motivazione in ordine al vizio di ultrapetizione della quale era affetta la sentenza di primo grado per avere il Tribunale liquidato, a titolo di spese legali, una somma superiore a quella richiesta.
DIRITTO
p.
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 521 C.P.P. (motivo sub 1): in punto di diritto va data continuità a quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il giorno in cui il reato è stato consumato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli": Cass. 18611/2003 Rv. 228342 - Cass. 28853/2004 riv 228705 - Cass. 4587/1994 riv 198273. In punto di fatto, la Corte territoriale, fattasi carico della censura, l'ha disattesa osservando, appunto, che l'imputato non aveva subito alcuna compressione del diritto di difesa, essendo incontestato e pacifico che il fatto per il quale era stato rinviato a giudizio era, appunto, avvenuto nel 2003 e non 2004. Il ricorrente, lungi dall'indicare in cosa in concreto sarebbe consistita la violazione del suo diritto alla difesa, si è limitato ad una generica censura sostenendo, in modo ipotetico - e, quindi, aspecifico - che "ciò non significa affatto che non avrebbe potuto allegare alcunché in ordine al 14 settembre 2003": da qui l'infondatezza della doglianza. p.
4. omessa rilevazione Di una nullità verificatesi all'udienza preliminare (motivo sub 2): anche la suddetta censura è infondata.
La Corte territoriale ha chiarito, senza alcuna contestazione sul punto, che "il primo giudice ha chiaramente utilizzato, ai fini della sua decisione, le sole emergenze dibattimentali". Corretta, quindi, è la conclusione che la Corte ne ha tratto ossia che "non ha il minimo senso giuridico (...) discettare della non legittima ma non abnorme decisione del g.i.p. di Firenze di "dare incarico" al Pubblico ministero di ripetere gli atti prima compiuti e ritenuti giustamente non utilizzabili" essendo stati compiuti dopo la scadenza dei termini di legge.
In questa sede, il ricorrente torna ad insistere sulla sua tesi che, però, dev'essere disattesa non solo perché contrasterebbe con il principio della non regredibilità del procedimento ma anche perché non è dato comprendere quale sia il suo interesse giuridicamente rilevante atteso che tutti gli atti istruttori compiuti dopo la scadenza dei termini di legge sono stati dichiarati inutilizzabili. p.
5. violazione DELL'ART. 192 C.P.P. (motivo sub 3): il fatto che ha dato origine al presente processo è descritto nella sentenza nei seguenti termini: "Il 18 settembre 2003 IE OL denunciava ai Carabinieri di Lardano di avere smarrito il precedente giorno 14 settembre il proprio portafogli che conteneva, fra l'altro, un bancomat ed una carta di credito. Qualche giorno dopo veniva a scoprire che il medesimo giorno dello smarrimento erano stati effettuati con le due carte di credito due prelievi di Euro 250 cadauno, un pagamento di poco più di cinquanta Euro ad un negoziante e la ricarica telefonica Wind sulla utenza cellulare 3282784039. Poiché le indagini svolte dai Carabinieri permettevano di accertare che il cellulare telefonico la cui scheda era stata "ricaricata" con Euro 250,00, pur intestato a tale Lia Montenora, era, in realtà, in esclusivo uso al figlio di costei GR BR, questi era tratto al giudizio del Tribunale monocratico di Firenze per rispondere del reati di cui all'art. 647 c.p. e di quello di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 12". L'imputato, nei motivi di appello, aveva sostenuto la sua innocenza prospettando due ipotesi alternative ossia "l'errore di digitazione di uno (o anche più di uno) numero dei nove di cui si compone l'utenza da parte di chi effettua la ricarica, e l'effettuazione di una ricarica a favore dell'imputato da parte di terzi" (cfr ricorso pag. 5). La Corte territoriale, fattasi carico della suddetta tesi difensiva, l'ha disattesa con la seguente motivazione: "Nel merito vi è poi ben poco da dire: ciò che determina la convinzione che sia stato GR ad appropriarsi delle carte dello OL e ad usarle è l'errore da lui fatto non potendosi partire dal presupposto non dimostrato che chi delinque sia anche persona intelligente. Si allude alla ricarica della scheda del cellulare del prevenuto effettuata con l'uso della carta di credito rinvenuta nel portafogli dello OL. Sostenere al riguardo che terzi - coloro che avevano rinvenuto il portafogli - potrebbero avere effettuato una "regalia" all'odierno imputato ricaricandogli il telefonino si appare tesi offensiva del comune buon senso e, sopratutto, della intelligenza di chi la ha scritta".
L'imputato, avverso la suddetta motivazione, ha replicato, in questa sede, con il motivo di cui si è dato conto nella parte narrativa. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata. In realtà, i dati di fatto noti dai quali la Corte territoriale è partita per giungere al fatto ignoto, sono due e non uno come sostiene il ricorrente: ossia: 1) la ricarica effettuata con la carta di credito smarrita;
2) ricarica effettuata su un'utenza utilizzata dall'imputato.
Questi due elementi, sono stati ritenuti dalla Corte territoriale univoci, gravi e concordanti e tali da giustificare un giudizio di colpevolezza: su di che non si può che prendere atto che si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna illogicità, carenza o contraddittorietà tanto più ove si consideri che la tesi difensiva dell'imputato è stata ritenuta non credibile. È vero che la Corte, sul punto, ha motivato in modo sarcastico, ma ciò che rileva è che la tesi difensiva è stata presa in esame e disattesa con motivazione non illogica tanto più ove si consideri che, a ben vedere, non era stata affatto prospettata una tesi alternativa, ma più ipotesi prive di ogni minino riscontro probatorio, sulle quali la Corte, oltre che invocare le regole "del comune buon senso", di certo nulla avrebbe potuto replicare sul piano fattuale e logico stante la loro apoditticità ed assertività.
p. 6 inutilizzabilità dell'atto con il quale il ricorrente, previa convocazione effettuata dai C.C., aveva "spontaneamente" consegnato la Sim Card recante il nr 3282784039 (motivo sub 4): la censura è manifestamente infondata. L'acquisizione della Sim Card è stata effettuata dalla P.g. nell'ambito dei poteri di cui agli artt. 55 e 348 c.p.p. che sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del P.M., il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi, sicuramente, anche alla ricerca e conservazione delle cose pertinenti al reato (art. 348 c.p.p., comma 2, lett. a)). L'atto in questione - che non ha nulla a che vedere con le sommarie informazioni di cui all'art. 350 c.p.p. - va, quindi, qualificato come un atto atipico per il quale non è prevista alcuna assistenza difensiva anche se l'imputato, una volta convocato in Caserma, ben avrebbe potuto recarvisi assistito dal suo legale di fiducia. Tanto può desumersi dagli artt. 356 e 361 c.p.p., art. 364 c.p.p., comma 1 che, appunto, prevedono l'assistenza del difensore solo per alcuni atti ben definiti (art. 364 c.p.p., comma 1), laddove per altri atti di indagine (artt. 356 e 361 c.p.p.) anche ben più invasivi di quelli di cui si discute, la legge non richiede l'assistenza obbligatoria del difensore che, quindi, può essere solo eventuale ove l'indagato ritenga opportuno farsi assistere per l'atto che dev'essere svolto.
p.
6. Il ricorso, invece, deve ritenersi fondato in ordine ai motivi sub 5 (eccessiva quantificazione del danno) e 6 (vizio di ultrapetizione sulle spese legali sostenute dalla parte civile), in ordine ai quali la Corte territoriale, nonostante specifici motivi di appello, non ha speso una sola parola.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dei motivi 5 e 6 dell'atto di appello (danno e spese legali) e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
RIGETTA nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011