Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
La facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, avendo detta norma natura eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità da parte del tribunale della richiesta di riesame di un provvedimento applicativo della custodia in carcere presentata dal difensore nominato dai prossimi congiunti del latitante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 9209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9209 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
09209-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 265 Dott. Piercamillo Davigo CC 2/2/2017 Dott. Geppino Rago R.G.N. 43682/2016 Dott. Giovanna Verga Dott. Stefano Filippini Dott. Alberto Pazzi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IO IA, nato a [...] il [...], avverso l' ordinanza n. 961-P/16 R.T.L. in data 29.9.2016 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell' indagato Avv. Marina Mandaglio, che ha concluso per l' accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 settembre 2016, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il gravame presentato dall' Avv. Marina Mandaglio nell' interesse di IO IA RE avverso l' ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 28 luglio 2016, ritenendo che il disposto dell' art. 96, comma 3, c.p.p. non potesse trovare applicazione rispetto all' indagato latitante. difensore dell'2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza indagato deducendo l' errata applicazione del disposto dell' art. 96, comma 3, c.p.p., che secondo un' interpretazione costituzionalmente orientata deve essere inteso, come già è stato fatto da alcune pronunce della Corte di legittimità, come estensibile anche all' indagato latitante, poiché la nomina di un difensore da parte di un congiunto è sicuramente più favorevole per quest'ultimo rispetto a una nomina d'ufficio. La difesa inoltre ha contestato che il Tribunale potesse delegittimare un difensore che già era stato riconosciuto come tale dal G.I.P., il quale nel dichiarare la latitanza non aveva provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio, rappresentando anche l' esistenza di fatti concludenti, indicati nel corso dell' udienza avanti al Tribunale del riesame, dai quali desumere il rapporto fiduciario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Questo collegio è consapevole che la norma in parola è stata interpretata da alcune pronunce di questa Corte come estensibile anche al latitante, in ragione della sua ratio, volta ad agevolare l' intervento di un difensore di fiducia ogni qual volta l' interessato si trovi nella difficoltà di procedere personalmente alla nomina, e dell' impossibilità materiale di provvedere alla nomina da parte del latitante ("La disposizione dell'art. 96 comma terzo cod. proc. pen. è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, secondo la "ratio" della norma la quale intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente: il che soprattutto accade nel caso del latitante, che, attesa la necessità di nascondersi e non potendo neppure utilizzare il mezzo postale per rendere la dichiarazione di nomina del difensore, stante la esigenza di autenticazione della sottoscrizione, è davvero nella impossibilità materiale di provvedere personalmente" Sez. 4, n. 7962 del 27/04/1999 - dep. 18/06/1999, Tuliozzi O ed altri, Rv. 21459301; nello stesso senso si veda Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 - dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 25993001). Ciò nonostante il collegio ritiene di condividere il diverso orientamento interpretativo secondo cui "la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica" (Sez. 1, n. 35955 del 23/07/2015 - dep. 03/09/2015, Luppino, Rv. 26469501; si vedano nello stesso senso Sez. 1, n. 4701 del 24/10/1994 - dep. 11/01/1995, Conversano, Rv. 20032201, secondo cui "la ratio 2 dell'art. 96 comma terzo cod. proc. pen. che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di "persone arrestate, fermate o in custodia cautelare", fino a che esse non vi abbiano provveduto - consiste nell' ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell' operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica (fattispecie nella quale il mandato a proporre istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere era stato conferito dalla moglie dell'indagato latitante;
affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da difensore così nominato), Sez. 1, n. 30150 del 06/06/2003 - dep. 17/07/2003, Mavilla, Rv. 22556201, secondo cui "la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica", nonchè Sez. 6, n. 13501 del 07/03/2006 dep. - 13/04/2006, Spahija, Rv. 23427101). Il contenuto letterale della norma in questione infatti, consentendo al prossimo congiunto di effettuare la nomina del difensore finché la stessa parte non vi abbia provveduto, dimostra il carattere eccezionale ed estemporaneo della legittimazione sostitutiva così riconosciuta, la quale non può sovrapporsi alla diversa volontà eventualmente espressa dal diretto interessato una volta che le difficoltà considerate dal legislatore siano venute meno e l' indagato, privato della libertà personale, abbia nominato un diverso difensore per effetto della propria scelta. La natura eccezionale della norma ne impedisce l' applicazione analogica, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Di conseguenza il presupposto per l' applicazione della stessa è rigorosamente legato alle difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore in dipendenza della condizione di limitazione della libertà personale conseguente all' arresto, al fermo o alla sottoposizione a custodia cautelare e non può essere esteso alla condizione di latitanza neppure tramite un' interpretazione estensiva, impedita dallo specifico tenore del disposto normativo. D'altra parte la stessa ratio riconnessa a una simile norma impedirebbe il ricorso all' analogia. In vero l'agevolazione dell' intervento di un difensore di fiducia nominato dal prossimo congiunto pare riconnessa al fatto che l' interessato si trovi non solo nella difficoltà di procedere personalmente alla nomina, ma anche nella necessità Alami نت di farlo con urgenza al fine di provvedere alla miglior tutela dei propri interessi a seguito dell' arresto, del fermo o dell' esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare nei ristretti tempi previsti dalla procedura di convalida o per proporre riesame;
il latitante, al contrario, non deve soddisfare un simile impellente bisogno, in quanto il termine per proporre il riesame decorrerà dal momento in cui avrà esecuzione la misura, ex art. 309, comma 2, c.p.p., ove egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
2. Il Tribunale del riesame, nell'ambito delle verifiche relative alla rituale presentazione del gravame, ha correttamente proceduto a rilevare la carenza di legittimazione del difensore a presentare l' impugnazione ai sensi dell' art. 309, 3° c. c.p.p., non essendo in alcun modo vincolato all' interpretazione della norma in questione in precedenza data dall' autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento di latitanza.
3. Il Tribunale del riesame, nel rilevare la carenza di legittimazione del difensore proponente a presentare la richiesta di riesame, ha implicitamente escluso che potesse ravvisarsi una nomina per facta concludentia. Ora, se è pur vero che la nomina del difensore di fiducia può intervenire per facta concludentia ("È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia" Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016 - dep. 05/08/2016, Saadaoui, Rv. 26787901), la valutazione del Tribunale del riesame è esente da censure, in quanto la mera circostanza che il legale abbia già difeso I' indagato in altre non meglio specificate occasioni e sia stato oggetto di intercettazione mentre conversava al telefono con lo stesso, senza che sia stato specificato riguardo a cosa, non costituisce elemento sufficiente a desumere in maniera inequivoca l' intervenuta nomina ad opera del latitante. Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
ne consegue, a norma dell' art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2017. 4 Akuth Il Consigliere estensore Alerts P r Alberto Pazzi Il Presidente Piercamillo Davigo R DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2017 IL CANCELLIERE ENAD Claudia Planelli