Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.
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- 1. Art. 423 - Incendiohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 423-bis - Incendio boschivo (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendiohttps://www.filodiritto.com/
- 4. Danneggiamento con fuoco e configurabilità dell’art. 424 c.p.: limiti, aggravanti e attenuanti (Giudice Carlo Bardari)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. Il principio di offensività e il suo modo di orientare le scelte legislativeFrancesco Di Gennaro · https://www.iusinitinere.it/
Gli eventi storici e le vicissitudini politico-sociali verificatesi in seguito al secondo conflitto mondiale fecero emergere la necessità di orientare le scelte legislative in modo che queste, a differenza di quanto accaduto per i regimi totalitari, rispondessero ad esigenze concrete ed effettive di protezione di beni giuridici. Oltre la violazione della norma occorre che l'interesse protetto e garantito dall'ordinamento giuridico sia effettivamente leso. Si consolida, dunque, la volontà di predisporre un sistema normativo che tenga conto della importanza che quel bene giuridico assume nell'ordinamento, associandovi una protezione correlata all'effettività dell'offesa, sia nelle ipotesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2017, n. 14263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14263 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
14263-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA FUBBLICA DEL 23/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.225/2017- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITODott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI N. 27425/2016 - Consigliere - Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - 1 Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ EM N. IL 30/01/1981 avverso la sentenza n. 839/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 09/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paul Conciell che ha concluso per cons1 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. to beth che ho will ho ' cu ment all roce, Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10 marzo 2015, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Gorizia dichiarava l'imputato EM JM colpevole del reato di incendio e, esclusa la contestata recidiva e riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
1.1 Interposto appello da parte dell'imputato, la Corte di appello di Trieste con sentenza del 9 marzo 2016 riformava parzialmente la sentenza di primo grado e riduceva la pena inflitta all'imputato ad anno uno, mesi quattro di reclusione, eliminava la sospensione condizionale della pena e revocava lo stesso beneficio accordato con la sentenza del Tribunale di Agrigento del 4 luglio 2013, irrevocabile il 25 aprile 2015. 1.2 La vicenda così definita aveva ad oggetto l'incendio cagionato all'abitazione di NA Princi, dal 2013 moglie separata dell'imputato, il quale in data 3 marzo 2014, mediante collocazione ed accensione di due bombolette spray, prive di erogatore, con perforazioni, e di suppellettili varie, l'aveva data alle fiamme, cagionando la parziale distruzione del predetto immobile, reso inagibile, e concreto pericolo per la pubblica incolumità.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore, il quale ha dedotto: a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 423 cod. pen., dell'art. 603 cod. proc. pen. e dell'art. 530 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di incendio in contrasto con la consulenza tecnica dell'ing. UZ e con gli altri elementi oggettivi emersi. La Corte di appello ha ritenuto che le fiamme appiccate all'immobile della persona offesa presentassero caratteristiche di propagazione, diffusività e capacità distruttiva tali da far ravvisare la fattispecie di incendio, ma si è basata unicamente sulla comunicazione dell'isp. anticendio del 3/3/2014 del Comune di Farra d'Isonzo, ignorando le contrarie conclusioni dell'ing. UZ, la mancanza di danni strutturali all'immobile, la minima entità di quelli cagionati al solaio ed alla persona dell'imputato, pur rimasto al suo interno al momento di appiccare il fuoco. La motivazione si è affidata a rilievi generici ed avulsi dai dati fattuali, nonché alla relazione dei vigili del fuoco redatta al momento dell'intervento per finalità diverse dall'accertamento della responsabilità. b) In subordine, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in 1 relazione agli artt. 56, 423 cod. pen. e vizio di motivazione per non avere ravvisato la sussistenza della fattispecie criminosa di tentato incendio;
le indagini hanno rilevato che le fiamme erano state domate in appena otto minuti dai vigili del fuoco con un intervento agevole e rapido anche a ragione dell'ubicazione a piano terra rialzato dell'alloggio, accessibile da varco autonomo senza che la scala condominiale fosse stata interessata da fumo, restando facilmente fruibile. La questione può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., comma 2, non comportando accertamenti di fatto ed in fattispecie analoga la Suprema Corte (Cass. Sez. 1, n. 6313 del 27/3/1984, Canziani) ha appunto ravvisato l'ipotesi tentata. c) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 168 cod. pen. ed all'art. 674 cod. proc. pen. e carenza di motivazione. La revoca della sospensione condizionale della pena è stata disposta sebbene si tratti di provvedimento ordinariamente rimesso al giudice dell'esecuzione sul presupposto che soltanto col giudicato sia accertata in modo definitivo la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 168 cod. pen.; sino a quel momento il giudice della cognizione non può intervenire essendo sempre possibile che all'esito del giudizio d'impugnazione, sia esclusa la responsabilità dell'imputato che pertanto ha diritto di mantenere il beneficio già accordatogli. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.Col principale motivo di ricorso la difesa prospetta la questione della corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, che le due sentenze di merito hanno concordemente rapportato alla fattispecie di incendio di cui all'art. 423 cod. pen.. 1.1 Con riferimento alle caratteristiche dell'azione compiuta e degli effetti scaturitine, sulla scorta dei dati desumibili dalla documentazione fotografica, dalla relazione d'intervento dei vigili del fuoco e dell'ispettore antincendio del Comune di Farra d'Isonzo, è stato evidenziato che: -le fiamme erano state appiccate all'interno dell'appartamento della Princi nell'angolo destro del salotto, ove erano state rinvenute due bombolette spray combuste ed era stato accumulato del materiale in grado di ardere;
all'interno dell'alloggio avevano attinto la porta d'ingresso e dei materiali situati dietro la stessa, avevano annerito il soffitto ed i mobili presenti nella stanza, mentre all'esterno avevano raggiunto parte delle tapparelle, un terrazzo e bruciato una sedia in plastica, un accumulatore di autovettura e delle altre suppellettili, producendo fumo;
2 ref -le operazioni di spegnimento del rogo, condotte dai vigili del fuoco, erano avvenute ad otto minuti dalla segnalazione di un vicino, avevano limitato i pregiudizi ed impedito la propagazione ad appartamenti contigui ed erano state definite impegnative dall'ispettore antincendio;
-le fiamme non avevano intaccato le strutture portanti dell'edificio.
1.1 Entrambe le sentenze di merito hanno dissentito dalla valutazione, operata dal consulente tecnico del P.M., il quale aveva ritenuto poco probabile l'ulteriore propagazione del rogo ad altre stanze ed appartamenti vicini, perché tali informazioni, seppur provenienti da soggetto qualificato, non erano state supportate dall'indicazione di specifiche ragioni tecniche o comunque fattuali in grado di esplicitare il giudizio rassegnato, che comunque non aveva tenuto conto del fatto che la propagazione delle fiamme aveva raggiunto il solaio, pur senza danneggiarlo nella sua funzione strutturale, ed era avvenuta già all'esterno dell'alloggio, aveva intaccato e distrutto alcuni oggetti presenti sul terrazzo, attestando un evento lesivo che aveva capacità diffusiva e penetrativa anche in altre abitazioni limitrofe e poteva coinvolgere i relativi impianti tecnici con successive deflagrazioni, circostanza non verificatasi per la tempestiva chiamata di soccorso ed il pronto intervento dei vigili del fuoco, il cui intervento era stato definito alquanto impegnativo, quindi non esauritosi in un tempo molto contenuto ed in manovre immediate ed agevoli.
2. Deve dunque affermarsi che i giudici di appello, nel confermare il giudizio del G.u.p., hanno ampiamente giustificato la ritenuta sussistenza di un evento qualificato in senso giuridico quale incendio in base ad una pluralità di dati fattuali, relativi alle dimensioni del fuoco, alle sue caratteristiche, alla ubicazione del punto di innesco ed alla sua propagazione anche all'esterno, alla conformazione dei luoghi inseriti in contesto condominiale, il tutto con motivazione che appare adeguata e logicamente coerente, tale da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dalla difesa del ricorrente, le cui contrarie asserzioni si profilano quali contestazioni in fatto, di per sè estranee all'ambito cognitivo proprio del giudizio di legittimità.
2.1 La decisione impugnata si è allineata al principio di diritto per cui l'elemento oggettivo che individua l'incendio s'identifica nel rogo che divampa in vaste proporzioni, diffusivo e non facilmente estinguibile, tale da esporre a rischio l'incolumità di un numero indeterminato di persone, mentre il relativo pericolo consiste nella probabilità che le fiamme appiccate abbiano uno sviluppo distruttivo nei termini sopra esposti, da desumersi dalla situazione di fatto verificatasi quanto alle dimensioni e caratteristiche del fuoco. Per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, occorre distinguere tra "tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi in vaste proporzioni, irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici che 3 si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone". Pertanto, non ogni fuoco è di per sè qualificabile come incendio, tale essendo quello in cui le fiamme, non controllate e non facilmente controllabili, assumano i connotati predetti (sez. 4, n. 2805 del 6/12/1988, Bambina, rv. 180588; in termini conformi Cass.,sez. 1, n. 2098 del 6/5/1994, Giorgieri, rv. 198418; sez. 1, n. 4506 del 14/3/1995, Baldo, rv. 201134; sez. 1, n. 1802 del 27/3/1995, Dell'Olio, rv. 201619; sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi, rv. 216129; sez. 4, n. 36612 del 4/7/2003, Sergi, rv. 226029; sez. 4, n. 4981 del 5/12/2003, dep. 2004, Ugresti, rv. 229670; sez. 1, n. 16175 dell'11/2/2010, Viviano, non massimata).
2.2 Deve dunque escludersi, rigettando il secondo motivo di ricorso, che nel fatto possano ravvisarsi gli estremi oggettivi e soggettivi della meno grave fattispecie di incendio tentato, poiché, proprio alla stregua dei criteri interpretativi richiamati dalla difesa e già espressi da Cass., sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, Rossetti Busa, rv. 242794, il fuoco non era stato per nulla domato sul nascere, ma grazie all'operato del personale specializzato, definito "alquanto impegnativo", aveva avuto modo di divampare all'interno ed all'esterno dell'appartamento con fiamme che avevano intaccato la porta d'ingresso e l'apertura sul terrazzo, avevano interessato, distruggendoli gli oggetti ivi riposti, e si stavano propagando, in modo tale da costituire un serio pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Deve dunque confermarsi la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come operata dai giudici di merito. Inoltre, per come ricostruito il fatto, i giudici di merito hanno anche dato conto della sussistenza del dolo d'incendio inteso come coscienza e volontà di cagionare un fuoco di rilevante dimensioni, desunto da vaghi intenti suicidi dell'imputato e dalla precisazione di avere fatto già uscire il cane dall'abitazione, indicativa della consapevolezza che le fiamme avrebbero prodotto effetti distruttivi e gravemente lesivi per le cose e gli eventuali occupanti l'alloggio.
3. Non ha pregio nemmeno il terzo motivo di doglianza: la Corte di appello ha correttamente proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena accordata dal primo giudice e con sentenza già irrevocabile nella ravvisata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 168 cod. pen., comma 1, per procedere a revoca obbligatoria. Premesso che con l'impugnazione non si contesta la conformità al disposto normativo della decisione assunta al riguardo, quanto piuttosto l'attribuzione del relativo potere al giudice di cognizione, essendo lo stesso riservato alla fase esecutiva, ad avviso del Collegio, va ravvisata l'erroneità dell'opinione giuridica così espressa. Al contrario, come già rilevato in casi similari da questa Corte con orientamento condivisibile, non viola il divieto di 'reformatio in peius' come sancito dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, il giudice di appello che, pur in 4 presenza della sola impugnazione dell'imputato, proceda alla revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena quando ricorrano i presupposti della revoca di diritto che, in quanto affidata alla mera ricognizione delle condizioni di legge è obbligatoria e viene deliberata al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale (Cass. sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, rv. 267913; sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, rv. 262375; sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; sez. 5, n. 11159 del 08/03/2006, P.G. in proc. Cubadda, rv. 233980). Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Francesco Silvio Maria Bonito DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5