Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate a norma dell'art. 10 cod. proc. civ. le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non anche le voci che configurino elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento del danno le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente, lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo non determinato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito (art. 14 cod. proc. civ.) e non possono, pertanto, portare al superamento di detta competenza in forza di tale cumulo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IO TO, DE AN RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RE LO e AL ASS.NI S.p.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6504/97 del Pretore di ROMA, emessa il 25/09/97 e depositata il 21/10/97 (R.G.30587/96);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/10/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha chiesto si accolga il ricorso, cassando la sentenza del Pretore di Roma e si dichiari la competenza dello stesso in ordine alla controversia di cui sopra. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 luglio e 12 agosto 1996, NI ET e De AN IA convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Roma AL OL e della S.p.A. LI per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto il 17.12.1995 esponendo che l'auto di proprietà della De AN, con alla guida il NI, era stata urtata da un altro veicolo a sua volta urtato da un'auto condotta da AL OL, che aveva omesso di dare la precedenza. Resisteva in giudizio la sola LI.
Con sentenza 25.9 - 21.10.97 n. 6504/97 il Pretore di Roma dichiarava la propria incompetenza per valore, indicando come competente il "Tribunale", osservando: - 1) che la parte attrice aveva " chiesto il risarcimento: a) del danno biologico;
b) del danno morale;
c) del danno da invalidità permanente con incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
d) del danno da lucro cessante;
e) con interessi e rivalutazione...."; - 2) che "....la domanda non determinata nel quantum si reputa proposta per un valore pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito....'';
- 3) che pertanto detta parte attrice aveva "....proposto quattro domande per un importo di £.50.000.000...." ciascuna, le quali, cumulate in base alla prescrizione del comma 2 dell'art. 10 c.p.c., eccedevano " ....il limite della competenza per valore del giudice adito...."; - 4) che in ogni caso anche qualora fosse stata proposta una sola domanda non determinata nel quantum, il cumulo della medesima con l'ulteriore domanda di interessi e rivalutazione, avrebbe comportato comunque tale effetto;
- 5) che non rilevava che la parte attrice, in occasione della precisazione delle conclusioni, avesse manifestato la volontà di contenere la pretesa entro i limiti della competenza per valore del giudice adito.
Avverso tale sentenza il NI e la De AN hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo tra l'altro: - che nella specie il valore non è indeterminato, ma solo non esattamente determinato;
-che la convenuta non ha eccepito sin dalla prima difesa l'incompetenza per valore;
- che in mancanza di indicazione della somma o dichiarazione del valore da parte dell'attore doveva ritenersi operante la presunzione di competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c.. AL OL e l'LI non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto osservare che la domanda della parte proprietaria dell'auto (De AN) non si cumula con quella del NI (cfr. tra le altre Cass. 422741) trattandosi di diverso attore che ha agito nel medesimo processo (art. 103 c.p.c.). Quanto alla domanda del NI, va rilevato che, come questa Corte Suprema ha più volte affermato, al fine della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate, a norma dell'art 10 secondo comma cod. proc. civ., le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, e non anche, quindi, le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda;
in particolare, in tema di risarcimento del danno, le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente e lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale), costituendo voci dell'unico petitum, e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo non determinato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito (art 14 primo comma cod proc civ), e non possono, pertanto, portare al superamento di detta competenza, in forza di tale cumulo (v. tra le altre Cass. n. 4227 del 23/12/1975; cfr. fra le altre Cass. 2106/94 e Cass. 9779/97). Nella specie, dato che la domanda (considerata nel suo complesso) non può ritenersi di importo determinato (essendo a tal fine irrilevante che sia stata determinato dall'attore, in misura di gran lunga inferiore al limite massimo della competenza in questione, l'importo di una sola delle voci che la compongono) deve ritenersi applicabile la presunzione di competenza del giudice adito.
Inoltre all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha dichiarato di determinare la pretesa risarcitoria (la precisazione: "per la R.C.A." è irrilevante in quanto l'intera domanda riguarda detta responsabilità) nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
quindi, persino nell'ipotesi che se fossero state proposte diverse autonome domande, andrebbe comunque affermata la competenza del pretore. Infatti questa Corte Suprema ha più volte osservato (v. tra le altre Cass. n. 9945 del 20/09/1995) che " Nel caso in cui l'attore proponga davanti al Conciliatore o Pretore più domande relative a somme di danaro senza indicarne il valore, non si ha superamento della competenza del giudice adito a norma dell'art. 14 comma primo e 10 comma secondo cod. proc. civ., quando la parte abbia dichiarato di volere contenere il complessivo valore della domanda nell'ambito della competenza di quel giudice." Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Pretore di Roma. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza di regolamento di competenza e dichiara la competenza del Pretore di Roma;
compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 30.10.1998.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999.