Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1129
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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Ai fini della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate a norma dell'art. 10 cod. proc. civ. le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona e non anche le voci che configurino elementi di specificazione della medesima domanda. Pertanto, in tema di risarcimento del danno le varie componenti della pretesa risarcitoria (danno emergente, lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale) costituendo voci dell'unico "petitum" e non autonome domande, non possono ritenersi, ove di importo non determinato, ciascuna di ammontare pari al massimo della competenza del giudice adito (art. 14 cod. proc. civ.) e non possono, pertanto, portare al superamento di detta competenza in forza di tale cumulo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1129
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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