Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2013, n. 51436
CASS
Sentenza 5 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi. (Nella fattispecie, il pericolo di fuga veniva desunto dal tentativo dell'imputato di sottrarsi, subito dopo il fatto, alla cattura, nonché dal suo stato di disoccupazione in uno alla condizione di straniero).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2013, n. 51436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51436
    Data del deposito : 5 dicembre 2013

    Testo completo