Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge è ravvisabile nel caso dell'adozione di un atto formalmente qualificato come di indirizzo politico, ma in concreto avente un contenuto dettagliato e specifico, direttamente eseguibile da parte dei funzionari amministrativi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di abuso d'ufficio in relazione ad una delibera di giunta comunale, avente natura di atto endoprocedimentale, con la quale illegittimamente si autorizzava il conferimento di un incarico esterno per lo svolgimento di servizi dell'ente, indicandosi che la selezione avvenisse sulla base di requisiti professionali predeterminati in modo da garantirne il conferimento al soggetto che si intendeva favorire).
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2018, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
01742-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo -Presidente- 1.2809Sent. Sez. n.2 Stefano Mogini C.C. 11/12/2018 Emilia Anna Giordano -Relatore- RGN 35603/2018 Ersilia Calvanese Riccardo Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR NA, n. a Salerno il 28/2/1973 avverso l'ordinanza del 25/6/2018 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avvocato Giovanni Laurito, quale sostituto processuale dell'avvocato Francesco Maldonato, che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da NA AR in relazione all'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari adottata il 25 maggio 2018 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora nel Comune di residenza dell'indagato, San Mauro Cilento. Nei confronti del ricorrente, già vicesindaco e assessore nel predetto Comune ad oggi commissariato, si procede ad indagini per più reati di abuso di ufficio, art. 323 cod. pen., capi c), d), k), n); falso ideologico in atto pubblico, art. 479 cod. pen., capo i); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, art. 353 bis cod. pen., capi e), j); turbata libertà degli incanti, art. 353 cod. pen., capo I), commessi tra il 1 giugno 2016 e il 22 febbraio 2017. I reati ascritti, secondo la ricostruzione dei giudici della cautela fondata sull'analisi dei corrispondenti atti amministrativi e delle conversazioni intercettate in concomitanza con l'approntamento degli stessi, sono riconducibili all'adozione di atti amministrativi illegittimi, assunti in violazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici di cui al d. I.vo 163/2016, in vigore fino al 18 aprile 2016, ovvero d. I.vo 50/2016 e funzionali a soddisfare interessi dei destinatari dei provvedimenti stessi, piuttosto che il sotteso interesse pubblico. I reati ascritti al ricorrente, in particolare, sono relativi all'approvazione di delibere per la gestione del servizio scolastico (reato di cui all'art. 323 cod. pen. ascritto al capo c), in favore di EL IL); del servizio raccolta rifiuti (si tratta dell'abuso ascritto al capo d) in favore di SO PA e reato di turbativa di gara di cui al capo e); alla simulazione di una gara per l'acquisto di una macchina pulisci-spiaggia che l'amministrazione comunale si era già procurata (il reato di falso, capo i); turbata libertà del procedimento di scelta del contrente capo j) e abuso, capo k); all'affidamento del servizio di ludoteca, in favore di LA TU e UN D'AG (art. 353 cod. pen., sub capo 1); all'affidamento di un incarico di consulenza esterna, in favore di NL PE (abuso di ufficio, capo n). Secondo l'ordinanza impugnata, in entrambe le procedure, i requisiti dei candidati venivano cuciti a misura dei partecipanti già individuati e dei relativi titoli.
2. Il difensore di NA AR chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché inficiata dalla ricorrenza di plurimi vizi, di violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione, per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare, con riguardo ai reati di cui ai capi c), d), i) e k), rileva che il Tribunale ha omesso di valutare la posizione del ricorrente;
con riguardo al reato di abuso di cui al capo n), denuncia la erronea valutazione del compendio probatorio dal momento che non emergono elementi di prova diretta a carico dell'indagato nella ideazione della decisione (le conversazioni intercettate, i progressivi 2063 e 160, intervengono infatti tra soggetti diversi) e sostiene che il coinvolgimento dell'indagato è attestato 2 unicamente dalla partecipazione all'adozione della delibera n. 10 del 15 febbraio 2017 che, tuttavia, costituisce un mero atto di indirizzo politico poiché, ai sensi dell'art. 107 del d. l.vo 267 del 2000, la competenza diretta della decisione appartiene al dirigente/responsabile del settore;
in relazione al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo I), osserva che non è assistito da riscontri l'assunto che il AR abbia partecipato alla predisposizione delle note nn. 4521 e 4553 delle quali non è stata accertata la natura giuridica. Il Tribunale ha travisato la normativa specifica (art. 95 del cod. appalti) che, in materia di incarichi nel settore dei servizi sociali, di importo inferiore a 45.000,00 euro, come nella specie, non richiede la pre-selezione di talchè l'avviso pubblico adottato dal sindaco non possedeva alcuna valenza negoziale o prenegoziale ma costituiva un mero atto esplorativo-conoscitivo. Con riferimento alle esigenze cautelari denuncia la mancanza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione ritenuto sussistente sulla scorta di una mera possibilità (che il ricorrente si ricandidi in occasione di future competizioni elettorali, poiché l'amministrazione pubblica è ormai commissariata) in violazione della presunzione di non colpevolezza e dei diritti di elettorato passivo, comprimibili solo in presenza di una sentenza di condanna. Il Tribunale non ha indicato occasioni prossime favorevoli alla reiterazione degli illeciti;
non ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti né verificato l'adeguatezza di misura meno afflittiva a soddisfare le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso di NA AR è fondato nei limiti che seguono.
2.Infondato, ai limiti della manifesta evidenza, è il primo motivo di ricorso. Dall'ordinanza impugnata risulta che l'indagato non aveva proposto motivi di riesame sul punto concernente la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, aspetto che costituisce oggetto dell'odierna ricorso nella parte in cui è denunciata la carenza di motivazione del Tribunale sui gravi indizi in ordine ai reati contestatigli ai capi c), d) i) e k). Pacifica è la giurisprudenza di questa Corte nel riconoscere l'effetto interamente devolutivo del riesame della misura cautelare personale (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384): cionondimeno, si osserva, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche 3 argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione. Tale evenienza ricorre nella fattispecie in esame nella quale il Tribunale, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, ha esaminate il quadro indiziario, per tutti e ciascuno dei reati ascritti al AR, sebbene, in relazione alla natura degli atti assunti e delle peculiarità degli aspetti di illegittimità degli atti amministrativi alla cui adozione il AR ha concorso, ha diversamente graduato l'approfondimento delle problematiche sottese alle contestazioni ai fini della descrizione del contributo partecipativo dell'indagato all'adozione degli atti e l'analisi della natura giuridica degli atti adottati. A fronte dell'esame del Tribunale, sommario ma non omesso o carente, si rivelano, pertanto generiche le deduzioni difensive che lamentano il vizio di omessa motivazione, censure che, per altro aspetto, risultano infondate nella parte in cui, a fronte della specifica analisi condotta dal Tribunale in merito al contenuto della delibera n. 10 del 15 febbraio 2017, in relazione al reato di cui al capo n), ne allegano, con l'odierno ricorso, la natura di mero atto di indirizzo politico, la cui attuazione era rimessa alle successive delibere del dirigente del servizio e, pertanto, la inidoneità ad integrare la condotta materiale del reato. La natura di atto di indirizzo politico della delibera di giunta comunale non è, in vero, ritagliata semplicemente sulla natura e sulle competenze formali dell'organo che la assume bensì discende dal concreto e specifico contenuto dell'atto che, se mero atto di indirizzo politico, non ha contenuti amministrativi direttamente eseguibili e disegna una cornice che deve poi essere sviluppata da singoli provvedimenti gestionali, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. Viceversa, nel caso in esame, la delibera di giunta adottata anche con il concorso del ricorrente, si risolve in un atto avente rilevanza endoprocedimentale, a prescindere dalla solo formale qualificazione dello stesso quale atto di indirizzo, perché ha un contenuto dettagliato e specifico che autorizzava, in violazione dell'art. 7, commi 6, lett. b), 6-bis, d. Ivo 165/2001, il ricorso all'incarico esterno per lo svolgimento di un servizio di competenza dei settori amministrativi dell'ente e imponeva la selezione del contraente attraverso una procedura comparativa, delibera alla quale veniva data esecuzione dal responsabile del servizio UTC e dal segretario comunale, Angelo Cilento e Claudio Auricchio, sulla scorta di requisiti professionali dell'incaricato che i due funzionari avevano confezionato ex ante (come attestato dalle conversazioni intercettate) su quelli della persona già prescelta per ricoprire l'incarico e che la delibera di giunta aveva, a propria volta, recepito. E' smentita per tabulas, dal contenuto delle conversazioni intercettate (riportate a pag. 23 e ss. dell'ordinanza impugnata), la tesi difensiva della 4 estraneità del ricorrente nella individuazione dettagliata del contenuto delle note 4521 e 4553 e della delibera di giunta n. 48 del 2 novembre 2016, avente ad oggetto l'avviso pubblico esplorativo per la istituzione della scuola d'infanzia, oggetto di contestazione al capo I), conversazioni che ne documentano anche l'attivismo dispiegato nel contattare una delle beneficiarie del provvedimento per consentirle la produzione dei documenti necessari in vista del conferimento dell'incarico nell'ambito di una procedura che, quale che sia il nomen iuris prescelto, si era svolta secondo un modulo procedimentale attuativo di un meccanismo di selezione del candidato essendo stati resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272227), condotta, pertanto, sussumibile nell'ipotesi di reato di cui all'art. 353 cod. pen.. 3.Come anticipato colgono, invece, nel segno le censure del ricorrente nella parte in cui contestano la ricorrenza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, pericolo che, per potere essere validamente posto a fondamento della misura privativa della libertà personale deve essere connotato da requisiti di concretezza e attualità e che il Tribunale ha fondato, oltre che sulla gravità dei fatti in ragione del coinvolgimento dell'indagato in vari filoni di indagine, tutti accomunati dalla gestione personalistica della carica rivestita, sulla possibilità che l'indagato si ricandidi in vista della elezioni comunali che dovranno tenersi per il rinnovo degli organi comunali. Ritiene il Collegio che il giudizio di concretezza e attualità del pericolo appare fondato su elementi meramente ipotetici e congetturali, pertanto astratti e non su dati di fatto oggettivi che devono essere indicativi non solo delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, ma della possibilità che, presentandosene l'occasione, l'indagato possa facilmente commettere reati, occasione che, stante l'intervenuto commissariamento del Comune, con la decadenza del sindaco e degli organi comunali ivi compresa la giunta, è, allo stato, da escludersi e che potrà verificarsi in forza di un evento non solo futuro e riconducibile alla volontà dell'indagato (la ricandidatura in vista delle elezioni) ma soprattutto incerto, perché dipendente dall'esito del voto. Poiché non emergono dagli atti, quanto alle esigenze cautelari, aspetti inesplorati o meritevoli di ulteriore approfondimento, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. La cancelleria eseguirà le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
5 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso il g. 11 dicembre 2018 Il Consigliere relatore Il Presidente Giorgio Fidelbo Emilia Anna Gjordano DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 GEN 2019 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E N Z I O 6