Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1322
CASS
Sentenza 1 febbraio 2002

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La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto, ben potendo la sentenza con cui viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, di cui alla norma sopra citata, subordinare l'erogazione del beneficio ad un accertamento da parte dell'Istituto previdenziale della sussistenza dei requisiti relativi all'intervenuta cancellazione degli interessati dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, nonché alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel nostro ordinamento sono infatti ammesse sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o ad un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato l'INPS a corrispondere la richiesta pensione di inabilità, previo controllo della sussistenza delle suindicate condizioni di erogabilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1322
    Data del deposito : 1 febbraio 2002

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