Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 1
La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto, ben potendo la sentenza con cui viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, di cui alla norma sopra citata, subordinare l'erogazione del beneficio ad un accertamento da parte dell'Istituto previdenziale della sussistenza dei requisiti relativi all'intervenuta cancellazione degli interessati dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, nonché alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel nostro ordinamento sono infatti ammesse sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o ad un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato l'INPS a corrispondere la richiesta pensione di inabilità, previo controllo della sussistenza delle suindicate condizioni di erogabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla. copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/8110 proposto da:
ON RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso le sentenze n. 4502/99 del Tribunale di BARI, depositata il 05101199 R.G.N. 1967/97;
udita la relazione, della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso in data 26 febbraio 1996, diretto al Pretore di Bari in funzione di giudice del lavoro, ON RO conveniva in giudizio l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e - premesso che era già titolare di assegno ordinario d'invalidità - chiedeva la condanna dell'istituto convenuto a corrispondergli la pensione d'inabilità, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito, con sentenza del 15/21 ottobre 1997, accoglieva la domanda che, a seguito di gravame dell'istituto soccombente, veniva invece rigettata dal Tribunale di Bari, con la sentenza ora denunciata (n. 4502 dell'11 novembre 1998 - 5 gennaio 1999), in base al rilievo che il RO non ha fornito la "prova qualificata" di sussistenza delle "condizioni" - richieste per la concessione della pensione d'inabilità (dall'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222) - della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e della cancellazione dagli elenchi indicati contestualmente.
Con successivo ricorso in data 25 novembre 1996, parimenti diretto al Pretore di Bari in funzione di giudice del lavoro, lo stesso ON RO conveniva in giudizio l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e - premesso che era già titolare di assegno ordinario d'invalidità - chiedeva la condanna dell'istituto convenuto a corrispondergli la pensione per inabilità alla navigazione (di cui all'art. 33 della legge 26 luglio 1984, n. 413), assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito rigettava la domanda con sentenza del 1^ ottobre 1998, che, a seguito di gravame del soccombente, veniva confermata dal Tribunale di Bari, con la sentenza ora denunciata (n. 2843 del 16 novembre 2000 - 9 gennaio 2001), in base al rilievo che il diritto a pensione per inabilità alla navigazione (di cui all'art. 33 della legge 26 luglio 1984, n. 413), fatto valere in giudizio, è "escluso" (art. 35 della stessa legge) dai riconoscimento sia dell'assegno di invalidità (di cui all'art. 1 della legge 222/84) - del quale l'appellante è titolare - che del diritto alla pensione d'inabilità (di cui all'art. 2 della stessa legge 222/84) - (allora) accertato con sentenza non ancora passata in giudicato - senza che ne risulti la violazione di disposizioni e principi della costituzione (art. 3, 38). Avverso entrambe le sentenze d'appello, ON RO propone due ricorsi separatì, in base ad un motivo.
L'intimato Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha depositato procura alle liti in entrambi i giudizi di cassazione. Motivi della decisione.
1. Preliminarmente ritiene la Corte che i due ricorsi (n. 22261/1999 e n. 8110/2001) possano essere riuniti, sebbene siano stati separatamente proposti contro sentenze diverse (n. 4502 dell'11 novembre 1998 - 5 gennaio 1999 e, rispettivamente, n. 2843 del 16 novembre 2000 - 9 gennaio 2001, entrambe del Tribunale di Bari). Invero non ricorre, nella specie, alcuna delle ipotesi nelle quali è imposta espressamente - da disposizioni del codice di rito (quali l'art. 335 c.p.c. e l'art. 151 disp. att. c.p.c.) - la riunione di procedimenti in fase d'impugnazione.
Dalle stesse disposizioni, tuttavia, è agevole ricavare - secondo l'orientamento costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10933/97 delle sezioni unite, 5850/98, 6854/96, 5498/95 della sezione lavoro, 2227/96 della 1^ o sezione, 2454/88 della 3^ sezione) - il principio generale secondo cui il giudice può disporre la riunione di impugnazioni proposte separatamente - (anche) al di fuori dalle ipotesi nelle quali la riunione è imposta espressamente dalla legge - tutte le volte che tra le stesse impugnazioni si ravvisino, in concreto, elementi di connessione tali da renderne conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto (come, ad esempio, nei casi di separati ricorsi per cassazione contro sentenze diverse sull'an e sul quantum oppure contro la senza d'appello e contro quella che ne decide l'impugnazione per revocazione).
Nella specie, si verifica, proprio, l'ipotesi ora prospettata. Invero la decisione secondo ricorso (n. 8110/2001) - come sarà chiarito nella motivazione sul merito (vedi infra) - dipende dalla decisione del primo (n. 22261/99).
2.1. Con l'unico motivo del primo ricorso (n. 22261/99) - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222; 32, 33, 34 della legge 26 luglio 1984, n. 413; 437, secondo comma c.p.c.) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - ON RO censura l'impugnata sentenza (n. 4502 dell'11 novembre 1998 - 5 gennaio 1999 del Tribunale di Bari) sotto profili diversi:
- per avere negato il proprio diritto alla pensione d'inabilità, sebbene al riconoscimento del diritto medesimo non ostasse l'asserito difetto di prova circa la sussistenza delle "condizioni" della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e della cancellazione dei previsti albi ed elenchi;
- per non avere tenuto conto della dichiarazione di inidoneità alla navigazione - che equivale alla inidoneità - adottata dalla competente Commissione medica permanente di primo grado (ai sensi degli art. 32 e 33 legge 413/84), con la partecipazione di un medico dell'INPS, e prodotta fin dal giudizio di primo grado;
- per avere dichiarato inammissibile perché nuova la propria domanda subordinata, avente per oggetto la pensione d'inabilità alla navigazione (art. 34 legge 413/84), sebbene fosse fondata sulla citata dichiarazione della Commissione medica e, peraltro, fosse compresa, "secondo il principio del più che contiene il meno", nella più ampia domanda di pensione d'inabilità (di cui, all'art. 2 legge 222/84). Il ricorso è fondato.
2.2. Componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite di questa Corte (vedine la sentenza n. 7783 del 1993) hanno enunciato il principio di diritto seguente:
"La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non costituiscono requisiti costitutivi ulteriori per il sorgete del diritto alla pensione di inabilità, in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione. "
La sentenza impugnata si discosta dall'enunciato principio - che risulta condiviso dalla consolidata giurisprudenza successiva della Corte(vedine, per tutte, le sentenze n. 12385, 11541/97) - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dal ricorrente. La sentenza stessa, tuttavia, dev'essere cassata senza rinvio, in quanto la Corte può decidere la causa nel merito - in applicazione dello stesso principio - non essendo all'uopo necessari accertamenti di fatto ulteriori (ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.). Infatti nulla impedisce che - in applicazione dell'enunciato principio - questa Corte possa riconoscere all'attuale ricorrente il diritto alla pensione di inabilità - del quale risultano nella specie accertati, con autorità di giudicato, i requisiti costitutivi (sanitario e contributivo) - e contestualmente condannare l'INPS al pagamento, pur subordinandolo, tuttavia, alla verifica dello stesso Istituto previdenziale circa l'effettiva sussistenza delle "Condizioni di erogabilità" prospettate (vedi, per tutte, Cass. 12385/97, cit., 4883/95, 978/91). Invero sono ammesse nel nostro ordinamento - in ossequio al principio di economia dei giudizi - le sentenze cosiddette "condizionali" - nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata, appunto, al verificarsi di un determinato evento (quali, nella specie, le "condizioni di erogabilità" prospettate) - purché non ne siano richiesti accertamenti di merito ulteriori, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.
2.3. Pertanto, in accoglimento del ricorso ora in esame, va cassata la sentenza, che ne risulta impugnata, senza rinvio ad altro giudice di merito (ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.).. Per quanto si è detto, infatti, la Corte può decidere la causa nel merito - condannando l'INPS a corrispondere la pensione d'inabilità pretesa dall'attuale ricorrente, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, subordinatamente alla verifica, da parte dello stesso Istituto, circa la sussistenza delle "condizioni di erogabilità", prospettate - non essendo all'uopo necessari accertamenti di fatto ulteriori da parte di altro giudice di merito (ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., cit.). Per quanto riguarda le spese dei giudizi di merito - sulle quali si deve provvedere in caso di cassazione senza rinvio (art. 385, secondo comma, c.p.c.) - ritiene la Corte che vada confermata la relativa statuizione del Pretore, mentre ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio d'appello. Le spese del presente giudizio di cassazione, relative al ricorso accolto, vanno, infine, poste a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - in base alla regola della soccombenza - e liquidate in dispositivo.
L'accoglimento del ricorso, fin qui esaminato, impone - vieppiù - il rigetto dell'altro ricorso, proposto dallo stesso ON RO contro una sentenza diversa.
Valga, tuttavia, il vero.
3.1. Con l'unico motivo del secondo ricorso (n. 8110/2001) - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 32, 33, 34, 35 della legge 26 luglio 1984, n. 413; 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n 222), questione di legittimità costituzionale
(dell'art. 35 legge 413/84, in relazione all'art. 1 legge 222/84, per violazione degli art. 3 e 38 della costituzione) nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) - lo stesso ON RO, infatti, censura la sentenza - che ne risulta impugnata (n. 2843 del 16 novembre 2000 - 9 gennaio 2001 del Tribunale di Bari) - sotto profili diversi:
- per avere ritenuto che il diritto a pensione per inabilità alla navigazione (di cui all'art. 33 della legge 26 luglio 1984, n. 413), fatto valere in giudizio, sia "escluso" - (art. 35 della stessa legge) dal riconoscimento non solo dell'assegno di invalidità (di cui all'art. 1 della legge 222/84) - del quale il ricorrente era già titolare - ma anche dalla pensione d'inabilità (di cui all'art. 2 della stessa legge 222/84), accertata con sentenza non ancora passata in giudicato;
- non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 38 della costituzione, della disposizione dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1984, n. 413 - se interpretata nel senso proposto dal
Tribunale - in quanto nega il diritto a pensione per inabilità alla navigazione (di cui all'art. 33 della legge 26 luglio 1984, n. 413) anche a chi è titolare soltanto dell'assegno di invalidità (di cui all'art. 1 della legge 222/84). Il ricorso non è fondato.
3.2. Accogliendo il primo dei ricorsi in esame, infatti, questa Corte ha riconosciuto al ricorrente ON RO - già titolare, per sua stessa ammissione (fin dagli atti introduttivi di entrambi i giudizi), dell'assegno ordinario d'invalidità (di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222) - il diritto alla pensione ordinaria d'inabilità (di cui all'art. 2 della stessa legge 222/84), pur subordinandone il pagamento alla sussistenza delle "condizioni di erogabilità" prospettate.
Ora è, proprio, il "riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 che - a norma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1984, n. 413 - esclude il diritto ai trattamenti previsti dai precedenti articoli 33 e 34" della stessa legge, quale la pensione per inabilità alla navigazione pretesa nel presente giudizio dall'attuale ricorrente.
Tanto basta per negarne il diritto alla pensione medesima (di cui all'articolo 34 legge n. 413 del 1984, cit., appunto). Per la prevista "esclusione" da tale diritto, infatti, è sufficiente il corsi n una qualsiasi delle "prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222" e, quindi, anche la titolarità, incontoversa nella specie, dell'assegno d'invalidita (di cui all'articolo 1 della legge 222/84, testè citata). Tuttavia il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità (di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 222 de 1984) - oltre a sorreggere, vieppiù, la soluzione prospettata - rende "irrilevante" in questo giudizio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal r6rrente. Infatti, risulta prospettata sotto il profilo che il diritto alla pensione per inabilità alla navigazione (di cui all'art. 34 della legge 26 luglio 1984, n. 413, cit.) possa essere "escluso" - anche per chi sia titolare dell'assegno di invalidità (di cui all'art. 1 della legge 222/84) - e non già soltanto per chi sia titolare, come nella specie, della pensione d'inabilità (di cui all'art. 2 della stessa legge 222/84).
3.3. La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
Pertanto il ricorso, ora in esame, va rigettato perché infondato.
Il soccombente, tuttavia, non va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, relative al ricorso rigettato (ai sensi dell'art. 152 disp. att. c. p.c.)
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n.8110/2001 al ricorso n. 22261/99;
Accoglie il ricorso n. 22261/99 e rigetta l'altro; Cassa la sentenza impugnata con il ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna l'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere a ON RO la pensione di inabilità, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di legge per la sua erogabilità;
Condanna, altresi, l'istituto medesimo alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, relative al ricorso accolto, che liquida in euro 8.60, oltre euro 2.000 (duemila) per onorari;
Conferma la statuizione sulle spese del Pretore, nel processo al quale si riferisce il ricorso accolto, mentre compensa le spese del giudizio d'appello nello stesso processo;
Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione, relative al ricorso rigettato.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2002