Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, poiché l'art. 175, quarto comma cod. proc. pen. non opera alcun rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., il rito da applicare ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale è quello "de plano", in analogia con la procedura richiesta dall'art. 591 cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 8752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8752 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 30/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 569
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 008643/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ND HU N. IL 08/04/1960;
avverso ORDINANZA del 03/01/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cesqui per la inammissibilità;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato la richiesta di rimessione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenza di condanna proposta da EL AN HU, sul rilievo della ritualità della notifica, con il rito previsto dall'art. 165 per l'imputato latitante, dell'avviso con estratto della sentenza pronunciata in contumacia e, comunque, della tardività della richiesta stessa a norma dell'art. 175, co. 3, c.p.p. in quanto proposta oltre il termine di gg. 10 dal 19.10.2002 in cui, a seguito di arresto provvisorio in territorio olandese in esecuzione di ordine di esecuzione del P.G. di Firenze seguito da richiesta di estradizione, doveva ritenersi, in base alle sue stesse precisazioni, che l'istante avesse avuto conoscenza della decisione emessa nei suoi confronti. Ricorre il difensore denunciando violazione dell'art. 175 in relazione all'art. 127 c.p.p. per asserita illegittimità dell'adozione dell'ordinanza impugnata con procedura de plano anziché con rito camerale nonché per la ritenuta tardività della richiesta in difetto di indicazione della data in cui l'istante, cittadino straniero arrestato all'estero per motivi estradizionali e già condannato in Germania per l'identico fatto a pena interamente espiata, avrebbe avuta effettiva conoscenza della sentenza contumaciale di condanna, lamentando, altresì, violazione dell'art. 169, co. 4 c.p.p. quanto alla ritenuta ritualità della notifica dell'estratto contumaciale.
Con successiva memoria il ricorrente, precisato che la sentenza da impugnare era quella pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 17.6.1993, deduce l'inapplicabilità allo straniero residente all'estero della decorrenza del termine per impugnare dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale anziché dalla "instaurazione di un procedimento di estradizione esecutiva" e richiama il disposto dell'art. 3 del 2^ protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, secondo cui, in caso di estradizione per esecuzione di una sentenza contumaciale, l'estradizione stessa sarà concessa "se la parte richiedente darà assicurazioni per garantire alla persona un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa", assumendone la valenza derogatoria alla disciplina di cui all'art. 175 c.p.p.. Il ricorso è infondato.
Quanto alla pregiudiziale questione di rito, invero oggetto di contrastanti soluzioni nella giurisprudenza di questa corte, il collegio, rilevato, in linea generale, che l'art 175, co. 4 c.p.p. non opera alcun rinvio al disposto dell'art. 127 c.p.p., ritiene esatto l'orientamento intermedio espresso da Cass., sez. 5^, 19.3.1996, Losacco, Ced Cass., rv. 205056, secondo cui il rito da applicare dipende dalla natura del termine in cui si chiede di essere restituiti e che, conseguentemente, considera correttamente applicabile la procedura de plano in caso istanza di restituzione nel termine per impugnare tardivamente una sentenza contumaciale, in analogia con il rito previsto dall'art. 591 c.p.p. per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Per il resto appare insuperabile la rilevata tardività della richiesta, affermata sulla base delle stesse ammissioni formulate dall'interessato nella propria istanza, (v. pag. 2) in cui la conoscenza effettiva della sentenza di condanna, ricondotta dall'ordinanza impugnata all'arresto provvisorio del 19.10.2002, viene espressamente collocata dallo EL alla fine del mese di ottobre 2002, laddove la richiesta di rimessione fu proposta solo il successivo 27 novembre.
Tutte le altre considerazioni svolte dal ricorrente risultano non pertinenti all'oggetto del presente procedimento, in cui non si discute dell'eseguibilità della sentenza di condanna emessa dall'A.G. italiana nei confronti dello EL ma soltanto dell'istanza da costui proposta per la remissione nel termine per impugnare ed in cui, pertanto, non possono trovare spazio alcuno il richiamato disposto dell'art. 3 del 2^ protocollo aggiuntivo alla C.E.E. o la pretesa irregolarità della notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza di condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004