Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di favoreggiamento, l'aiuto prestato al favorito per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche dell'autorità può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché oggettivamente idonei al raggiungimento dello scopo, mentre non assume alcun rilievo l'eventuale accertamento che la persona aiutata abbia o meno commesso il fatto, né occorre che l'agente sappia quando e come tale reato sia stato commesso, quale titolo criminoso concreti e quali saranno le relative conseguenze. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fornito ospitalità ad un soggetto di cui gli era nota la condizione di ricercato in un luogo lontano dal centro abitato).
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2014, n. 53593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53593 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/12/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1823
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 40128/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI TE N. IL 23/01/1971;
avverso la sentenza n. 1327/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 6 marzo 2013 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata il 14 luglio 2011 dal Tribunale di Brindisi, che condannava LO TE alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 378 c.p., commi 1 e 4, commesso in Ostuni il 26 giugno 2011, per avere offerto ospitalità presso la sua abitazione al ricercato TE AT, coinvolto in un grave episodio delittuoso relativo al ferimento con colpi di arma da fuoco di RE MO, avvenuto ad Ostini nel mese di maggio di quello stesso anno.
2. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello salentina ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di TT, deducendo vizi motivazionali, per mancanza e manifesta illogicità, riguardo alla ritenuta colpevolezza per il reato di cui all'art. 378 c.p., nonché violazione di legge per la mancata assunzione di una prova testimoniale decisiva, richiesta dalla difesa ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2 già nel corso del dibattimento di primo grado, e poi nei motivi d'appello.
2.1. In ordine al primo profilo, in particolare, si lamenta che la Corte d'appello si è limitata a prendere in considerazione la testimonianza di LE IC in mancanza di riscontri oggettivi che potessero convalidare l'ipotesi accusatoria, ed omettendo la valutazione dei numerosi elementi a discarico emersi in suo favore nel corso del giudizio.
Dalla deposizione del Vice-Commissario NG Francesco, inoltre, è emerso che TE AT si era allontanato da Ostini sin dal febbraio 2011, e che era ricercato dalla Polizia solo in relazione al ferimento di RE MO, avvenuto ben tre mesi dopo l'allontanamento di TE, mai condannato o anche solo indagato per tali fatti. Lo stesso teste LE IC ha ammesso in dibattimento che l'imputato gli aveva riferito di avere solo dei sospetti sui possibili problemi giudiziari di TE, persona a lui del tutto sconosciuta. Anche le modalità della permanenza del TE nella casa del ricorrente, ove si è limitato a dormire una sola notte, evidenziano la mancanza di consapevolezza circa la sua effettiva situazione giuridica. Nè, infine, è stata data alcuna prova che il TE sapesse di essere ricercato dalla P.G. per essere ascoltato in relazione al ferimento di RE MO.
2.2. In ordine al secondo profilo di doglianza, sebbene le richieste difensive finalizzate all'acquisizione del verbale di interrogatorio reso da TE al momento dell'arresto e all'esame di alcuni testimoni - ossia dei genitori dell'imputato e della moglie di TE AT, tutti presenti nell'abitazione dell'imputato durante la permanenza del presunto favoreggiato - fossero state puntualmente avanzate nell'atto di impugnazione perché assolutamente necessarie ai fini della decisione, la Corte d'appello non le ha tenute in considerazione e le ha disattese, venendo meno al relativo obbligo motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre una serie di argomenti - già prospettati in appello e nel giudizio di primo grado - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. In relazione ai su indicati profili, dunque, il ricorso non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.
1.1. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente esaminato e disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste NG, dirigente del Commissariato di Ostini, TE AT era destinatario di ricerche da parte della Polizia giudiziaria sia in quanto ritenuto responsabile del grave episodio delittuoso relativo al ferimento di RE MO, avvenuto ad Ostuni il 15 maggio 2011, sia in relazione alla notifica di un ordine di esecuzione del provvedimento di cumulo ed esecuzione di pene concorrenti, emesso in data 1 giugno 2011 dalla Procura generale di Bari;
b) che, alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste LE IC - presente al momento dei fatti e legato all'imputato da uno stretto legame di amicizia - TE AT si presentò presso l'abitazione di LO intorno alle ore 20.00 del 23 giugno 2011, e subito dopo lo stesso imputato disse al LE che il suo amico, che non vedeva da circa otto anni, "andava latitante", mostrando così di avere piena conoscenza della sua condizione di ricercato;
e) che il TE, inoltre, fece ritorno il 25 giugno 2011 nel trullo abitato dall'imputato, per ottenervi ospitalità e riposo, tanto che alle ore 2.30 la Polizia, sopraggiunta all'esito di un servizio di perlustrazione effettuato nelle campagne di Ostini, osservò il TE uscire a piedi nudi dal trullo - ove, peraltro, riposavano sia l'imputato che il LE - e tentare, invano, di darsi alla fuga;
d) che la circostanza di fatto - riferita dal solo imputato - relativa alla partecipazione dei tre (LO, TE e LE) ad una festa di compleanno tenutasi nella sera precedente l'arresto - ciò che proverebbe la buona fede di LO e la mancanza di conoscenza della condizione di ricercato dell'amico - è stata smentita dal LE (il quale ha invece dichiarato di aver cenato nel trullo con LO ed il TE, consumando cibo portatovi dalla moglie di quest'ultimo).
1.2. Muovendo da tali premesse ricostruttive della vicenda storico- fattuale oggetto della regiudicanda, i Giudici di merito hanno coerentemente concluso nel senso di ritenere la piena configurabilità del reato contestato, per avere la condotta dell'imputato fornito un temporaneo e sicuro ausilio ad un soggetto la cui condizione di ricercato gli era ben nota, offrendogli la disponibilità di un luogo lontano dal centro abitato proprio per consentirgli di sottrarsi alle ricerche avviate nei suoi confronti ed eludere in tal modo le attività degli organi investigativi. Al riguardo, è agevole rilevare come l'impugnata sentenza abbia fatto buon governo del quadro di principii, da tempo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 14655 del 05/05/1988, dep. 30/10/1989, Rv. 182385), secondo cui, in tema di favoreggiamento, l'aiuto prestato al favorito per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche dell'autorità può manifestarsi con modi e mezzi diversi, purché oggettivamente idonei al raggiungimento dello scopo sopra indicato (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649), mentre non assume alcun rilievo l'eventuale accertamento che la persona aiutata abbia o meno commesso il fatto (Sez. 1, n. 6251 del 22/03/1982, dep. 24/06/1982, Rv. 154367), ne' occorre che l'agente sappia quando e come tale reato sia stato commesso, quale titolo criminoso concreti e quali saranno le relative conseguenze (Sez. 1, n. 7345 del 27/02/1980, dep. 11/06/1980, Rv. 145581).
2. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.
3. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure - peraltro solo aspecificamente prospettate - in relazione al mancato accoglimento delle richieste probatorie formulate dalla difesa, avendo la Corte di merito, ed ancor prima lo stesso Giudice di primo grado, motivatamente escluso la rilevanza del contributo che le stesse avrebbero potuto offrire ad una diversa ricostruzione dei fatti, sia in ragione della ritenuta completezza del quadro probatorio formatosi all'esito dell'istruzione dibattimentale, sia in considerazione dell'evidente interesse ai fatti di causa dei soggetti che avrebbero dovuto esser chiamati a rendere l'invocata deposizione, tenuto conto anche della parziale ammissione del fatto operata dall'imputato nel corso del suo esame.
Al riguardo, peraltro, non può non richiamarsi il principio, più volte stabilito in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 14/01/2014, Rv. 258236), secondo cui la mancata rinnovazione istruttoria in sede di appello può essere censurata con ricorso per cassazione solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello: dimostrazione, questa, che non risulta esser stata specificamente e puntualmente fornita dall'interessato.
4. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014