Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, il permesso premio non può essere concesso al soggetto condannato per reati ostativi previsti dall'art. 4 bis Ord. Pen., il quale abbia collaborato con l'autorità di polizia in via confidenziale senza prestare alcuna collaborazione all'autorità giudiziaria in ambito processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2010, n. 45593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45593 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/11/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 2817
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 14361/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA LO N. IL *13/11/1948*;
avverso l?ordinanza n. 7762/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 02/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. MURA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 02.03.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava non sussistente nei confronti del condannato TA MA la fattispecie della collaborazione prestata e, per l?effetto, respingeva la sua istanza di permesso premio in relazione ai reati in esecuzione, ostativi al chiesto beneficio ex art. 4 bis Ord. Pen..
Rilevava invero detto Tribunale come il Pubblico Ministero competente avesse attestato, ex art. 58 ter Ord. Pen., che il predetto non aveva mai prestato collaborazione con l?Autorita? giudiziaria, mentre non poteva essere ritenuta idonea, ai fini in parola, una missiva del Capo della Polizia con la quale si comunicava che il TA\, prima del suo arresto avvenuto nel 1993, aveva fornito un importante e significativo contributo al fine di accertare e prevenire gravi fatti di criminalita? organizzata. Tale ultima attestazione, invero - riteneva il Tribunale - si riferiva a collaborazione confidenziale, non sfociata in contributi processuali, non considerata come tale dalle disposizioni di legge, come si doveva ritenere certo dall?interpretazione sia sistematica che specifica della normativa.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l?anzidetto condannato che motivava l?impugnazione deducendo: a) la collaborazione di esso ricorrente, essendo stata di tipo preventivo, non avrebbe potuto refluire in sede processuale;
trattavasi di attivita? per la quale e? riconosciuto, invero, il vincolo del segreto;
b) il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri d?ufficio di acquisizione probatoria, il che avrebbe garantito anche il contraddittorio;
c) non era previsto che la collaborazione, utile ai fini in parola, dovesse essere fornita solo in ambito processuale.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi motivata requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
4. In data 12.11.2010 la difesa del TA\ depositava motivi aggiunti, in replica, ribadendo le sue tesi.
5. Il ricorso, infondato cosi? come i motivi aggiunti, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Ed invero e? principio fondamentale - che va qui richiamato e ribadito - secondo cui la collaborazione utile ai fini in parola (art. 58 ter Ord. Pen.) non puo? essere generica, ne? prestata in forme e sedi non previste, ma deve essere specificamente riferita ai fatti ed ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 43659 in data 18.10.2007, Rv. 238689, Miraglia;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 4689 in data 23.09.1996, Rv. 205749, Grassi). Orbene, nella presente fattispecie, e? del tutto pacifico che la collaborazione, che il ricorrente assume essere stata da lui prestata alle forze di Polizia, non si riferisce alla condanna che egli sta scontando, in relazione alla quale aveva chiesto il beneficio del permesso premio. Per tale condanna, invero, e? altrettanto pacifico che nessuna attivita? di collaborazione e?
stata prestata dal TA\. Su tale punto occorre dunque convalidare la motivazione del Tribunale laddove rileva come tutto il sistema riconosca solo la collaborazione prestata in ambito processuale, versata in atti ed utilizzata a fini probatori, risultando - sotto vari aspetti e per plurime ragioni - non riconoscibile, ai fini in parola, l?eventuale collaborazione rimasta circoscritta all?ambito dell?attivita? di polizia, pre - processuale o extra processuale, e non confluita in alcun contenitore giudiziario. Si tratta, invero, in tal caso, di mera confidenza che, per quanto ampia e veridica, nonche? sperabilmente fruttuosa, e?
destinata per legge a rimanere segreta (v. art. 203 c.p.p.) e sulla quale non sarebbe dunque possibile la necessaria verifica nel dovuto contraddittorio delle parti. Cio? e? tanto vero che la nota del Capo della Polizia, sulla quale il ricorrente fonda la sua richiesta, e? - all?evidenza - assolutamente generica, tanto da non poter essere comunque valutata ai fini dedotti, mancando del tutto di specificare sia i termini del contributo del TA\, sia le indagini cui si riferisce, sia gli esiti concreti (arresti, perquisizioni, sequestri) cui avrebbe portato. Genericita? imposta, in definitiva, dalla sua stessa natura di confidenza. E? ben evidente, pertanto, che non sarebbe ragionevole la chiesta estensione interpretativa che darebbe ingresso all?accettazione di affermazioni non verificate nel processo di cognizione e non verificabili neppure in sede di procedimento di sorveglianza, stante la loro natura confidenziale improntate alla genericita? ed autoreferenzialita?. Cio? posto, e? anche evidente che correttamente non e? stata avviata alcuna attivita? istruttoria di approfondimento conoscitivo. Ne? puo? dedursi - come prospetta il ricorrente - irragionevole disparita? di trattamento, attesa la radicale diversita? di situazioni.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell?impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell?art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente TA MA al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 30 Novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010