Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 009 7 3 / 0 1 LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SonMA R.G.N. 14937/98Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 1990 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 303 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 19/09/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 523 S ENTENZA 6000 per diritti L. 24 GEN. 200T sul ricorso proposto da: IL IE TU TR, difeso da se stesso, domiciliato in ROMA presso LA ELIA della CORTE di CASSAZIONE;
giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RE 3000 POZZATI LEO, VERONESE VINCENZINA, ELIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che li difende CG575525 unitamente all'avvocato RIZZIERI GIANCARLO, giusta CG575624. delega in atti;
controricorrenti 2000 - 1450 nonchè
contro
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio UAP ITALIANA S.p.A. in persona del legale rapp.te dal Sig. ASSANO per diritti L. 6000 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO p.t., 1.2.8 APR. 2001. presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, IL IE che 361 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO lo difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studi dal Sig. Моит avverso la sentenza n. 318/98 della Corte d'Appello di 6000 per diritti ✓✓ 11-22 MOR. 201 BOLOGNA, depositata il 20/03/98; IL CANCELLIER udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Alfredo Rilasciata copia legale al Sig. SAVERA MENSITIERI;
per diritti L. sto l udito l'Avvocato Carlo ALBINI, per delega dell'avv. || 1.2 GIU 2001- IL IE ZI L., depositata in difensoreudienza, dei resistenti che si riporta agli atti;
RE 2000 EL udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.; BB906055 BB906065 BB306060 DIRITTI DI B 1 8 3 0 0 2 B -2- C G 5 1 7 3 0 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE PO e VI ER convenivarcin giudizio, dinanzi al Tribunale di Ferrara, l'avv. TR LA ed il di lui ente assicuratore per la responsabilità professionale, S.p.A. UAP Italiana, per chiederne la solidale condanna al risarcimento del danno di £. 22.184.000 oltre accessori, corrispondente all'importo di due decreti ingiuntivi emessi contro di loro dal Pretore del Lavoro per contributi previdenziali richiesti dall'INPS. Benché detti decreti fossero stati notificati in data 20 giugno 1986 l'avv. LA, incaricato della difesa, aveva presentato opposizione solo in data 3 ottobre 1986, e quindi ben oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza per detto incombente. Ed infatti in tal senso si era pronunciato il Pretore, la cui decisione era stata confermata dal Tribunale con sentenza divenuta definitiva a seguito del rigetto, in data 8 aprile 1991, dei ricorsi per cassazione. Si costituivano i convenuti con distinte comparse, resistendo alla domanda nel merito. La S.p.A. UAP eccepiva la carenza di azione 3 diretta nei suoi confronti degli attori, e l'inoperatività della polizza nei confronti del LA. Con sentenza 22 dicembre 1995 - 11 marzo 1996 accoglieva la domanda attorea neiil Tribunale confronti del solo professionista, rigettando invece tutte le istanze formulate contro l'ente assicuratore. Proposto gravame dal LA, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 20 febbraio 20 А marzo 1998, dichiarava la nullità della decisione di primo grado in quanto emessa dopo l'avvenuto decesso del procuratore dell'appellante; rigettava, per carenza di legittimazione, la domanda risarcitoria formulata dai AT-ER contro la UAP Italiana S.p.A.; in accoglimento della domanda risarcitoria formulata dai predetti contro il LA, condannava quest'ultimo a risarcire il danno da essi subito, determinato in £. 22.184.000 oltre interessi legali dal 21.5.91 al saldo;
rigettava la domanda di manleva formulata dal LA nei confronti del proprio ente Pozzat -ER e loassicuratore;
condannava i stesso LA a rifondere a tale ente le spese processuali di primo grado;
condannava altresì il 4 LA a rifondere alla UAP S.p.A. e ai AT- ER le spese del gravame di merito. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione TR LA sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi i AT-ER e la UAP Italiana S.p.A. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, citando Cass. 1619/80, lamenta il LA la mancata n. rimessione della causa al giudice di primo grado a seguito della morte del proprio procuratore. La doglianza non può essere accolta. Conformemente a consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (oltre alle decisioni citate nella gravata pronunzia, vedi le sentenze n. 13018/92 e n. 2493/96) se è vero che nel vigente sistema processuale la morte dell'unico procuratore a mezzo del quale alcuna delle parti è costituita nel giudizio di merito determina l'immediata ed procedimento e ladel automatica interruzione conseguente nullità degli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, ivi compresa la sentenza, conoscenza che ne indipendentemente dall'effettiva abbiano avuto l'altra о le altre parti ed il 5 giudice, tuttavia tale nullità, non rientrando tra i casi nei quali il giudice d'appello debba rimettere la causa al primo giudice, comporta che lo stesso, come correttamente è avvenuto nel caso di specie, dopo averla dichiarata, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame. Con il secondo mezzo deduce il ricorrente "nel punto "contraddittorietà della motivazione" che riguarda l'incidenza della colpa professionale sul pregiudizio che avrebbe arrecato". Osserva il LA che sono state prodotte in causa le sentenza dichiarative dell'inammissibilità dell'opposizione senza però entrare nel merito della fondatezza dell'opposizione medesima. Non essendo il semplice fatto che i coniugi AT-ER avessero pagato una certa somma all'INPS sufficiente a provare che tale pagamento stato conseguenza diretta о indirettaera dell'errore di esso ricorrente e dovendosi in una opposizione a decreto ingiuntivo preventivare anche la possibilità che l'opposizione venga respinta, il Tribunale avrebbe dovuto esser posto in grado di esaminare quanto meno se esisteva una possibilità 6 di accoglimento dell'impugnativa. La censura non ha pregio. Nel disattendere l'omologa doglianza dedotta di merito, hadal LA in sede di gravame osservato la Corte bolognese: che, nell'ipotesi di asserita responsabilità di un legale, il cliente è tenuto a provare non solo l'esistenza di un danno, ma anche la sua dipendenza dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista;
che, conseguentemente, l'affermazione della responsabilità del legale implica l'indagine sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto esser proposta o diligentemente coltivata sì da portare al conseguimento del risultato utile per il cliente medesimo;
che, essendo necessario determinare quale grado di certezza detta indagine debba raggiungere per potersi considerare positiva, e non potendosi prescindere nello svolgimento di tale esame da tutte le circostanze, di fatto e di diritto, della fattispecie concreta, quali portate alla conoscenza del giudice della responsabilità professionale, nel caso in discorso, attenendo l'esito preso in esame ad una vicenda giudiziaria del tutto ipotetica (in quanto non svoltasi о svoltasi diversamente) nella quale un ruolo fondamentale giocano non solo le scelte difensive delle parti, ma anche il giudizio del decidente, quest'ultimo non manifestato (o non manifestato secondo le premesse assunte in via di ipotesi), il giudizio in oggetto riveste di conseguenza una natura prognostica non passibile di trasformarsi in assoluta certezza;
che, pertanto, tale giudizio deve considerarsi avere un esito positivo ogni qual si riscontri unavolta di tale positività ragionevole probabilità. Ciò premesso ha puntualizzato la Corte territoriale: che nella fattispecie concreta, pur in assenza degli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi, risultava dai documenti in atti (in particolare copia della sentenza n. 119/88 del Pretore di Rovigo in funzione di giudice del lavoro), che le opposizioni erano basate sull'assunto che i pagamenti richiesti dall'INPS per la dipendente SI NZ relativamente agli anni 1981-1984 non erano dovuti, trattandosi di rapporto di lavoro cessato fin dal 1978, mentre nella comparsa conclusionale d'appello del 8 difensore dei AT -ER si affermava testualmente che "negli atti di opposizione si 434 contestava fermamente, con supporto di idonea documentazione, l'esistenza di qualsiasi rapporto in relazione al qualedi lavoro subordinato ...! l'INPS aveva ritenuto invece omessi i versamenti contributivi, sostenendo e provando che si trattava di lavoratore autonomo, con qualità di artigiano, che operava in proprio e per conto di terzi"; che tali affermazioni non erano state in alcun modo contraddette dal LA il quale, anzi, pur lamentando il mancato. esame del primo giudice in punto di nesso causale tra il dedotto errore professionale ed il danno lamentato dai clienti, non aveva prodotto documenti né fatto il minimo A accenno al merito della questione;
che alla stregua, quindi, degli scarni elementi in atti doveva ritenersi anzitutto che la difesa svolta negli atti di opposizione fosse quella indicata ed in secondo luogo che fosse suffragata da idonea documentazione volta a dimostrare l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato sul cui presupposto erano stati emessi i decreti ingiuntivi. Ed hanno quindi conclusivamente statuito i giudici del gravame di merito che, su dette basi, AT-ER,l'azione difensiva dei qualora correttamente condotta, avrebbe avuto rilevante possibilità di essere riconosciuta ed accolta, pronunciando conseguentemente condanna del LA al risarcimento dei danni richiesti. Ebbene non si vede proprio come, а fronte di tali argomentazioni del tutto esaurienti ed esenti da vizi logici, possa sostenersi da parte del ricorrente, attraverso le esposte generiche ed inconsistenti critiche, la sussistenza nella gravata pronunzia di contraddittorietà della motivazione. Con il terzo motivo si denunzia "mancato esame dei documenti di causa ed inesatta conseguenziale valutazione di una precisa norma". Lamenta il LA la "sbrigativa soluzione data dalla sentenza circa la sollevata eccezione ex art. 1892 secondo comma C.C. secondo la quale non esisteva prova che l'ente assicuratore fosse venuto a conoscenza delle inesatte dichiarazioni prima di ricevere la citazione". Vero era al contrario che la UAP S.p.A. era stata portata a conoscenza dei fatti da parte di esso ricorrente con due raccomandate del 29.7.91 e 10 del 5.9.91, sei mesi prima dell'inizio della causa di primo grado, donde l'operatività della polizza, non essendo stata essa stornata nel termine perentorio di tre mesi dal giorno della comunicazione della richiesta stragiudiziale avanzata dai coniugi AT-ER. La doglianza è meritevole di accoglimento. In proposito la Corte bolognese ha testualmente affermato a pag. 15 della impugnata sentenza: "Del tutto infondata risulta l'eccezione sollevata dall'appellante ex art. 1892 C.C.: atteso che non risulta agli atti prova che l'ente assicuratore fosse venuto a conoscenza delle sue inesatte dichiarazioni prima di ricevere la notifica della dai coniugi AT-ER,citazione la posizione di diniego della operatività della polizza assunta nella comparsa di risposta certamente vale ai fini della dichiarazione al comma secondo,contraente di cui all'art. 1892, C.C.". Come ognun vede, con tali affermazioni, apodittiche e del tutto generiche, i giudici del gravame di merito si sono sottratti all'obbligo della motivazione, omettendo di spiegare le ragioni della statuita mancanza di prova di una cognizione 11 da parte dell'UAP dell'inesattezza delle dichiarazioni dell'assicurato in epoca antecedente la ricezione della notifica della citazione da parte degli attuali resistenti AT-ER ed altresì della valenza, ai fini della dichiarazione al contraente di cui al primo capoverso dell'art. 1892 C.C., della posizione di diniego della operatività della polizza assunta dall'ente assicuratore nella comparsa di risposta, impedendo, in tal modo, la verifica dell'esattezza о meno dell'"iter" logico della loro decisione (v. tra le altre Cass. n. 6702/91). Rigettati, pertanto, i primi due motivi del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento in favore di AT LE e ER VI delle spese liquidate come da dispositivo, su tale ultimo punto l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte d'appello, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio, nel rapporto LA-UAP S.p.A.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri, e per l'effetto condanna il 12 ricorrente al pagamento in favore di AT LE e ER VI, delle spese che liquida in £.
1.500.000 per onorari,175.000 , oltre a £. cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata decisione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, nel rapporto LA-UAP S.p.A., ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Roma, 19 settembre 2000. MO CH НІ ЕЛ NT 00 IL IE C1 80000 Valeria Ner 330000 2.4 GEN. 2001 UFFICIO DELLE ENTR 2003.4.Registrato in date FEB. 2007^2 UTRATE BOMA 2 aln 86.1.8 versate c. 330.000 (lire RECENTDTRENTA MICA, p. Il Digente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia Di FILIRPO) Il Responsabile Servizio Atli srdiziani (Dr. M. RACCICHN) 13