Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, il permesso premio (art. 30 ter ord. pen.) non può essere concesso al condannato per taluno dei delitti ricompresi nell'art. 4 bis, comma primo, quarto periodo, l. 27 luglio 1975 n. 354, così come modificata, da ultimo, dalla l. 6 febbraio 2006 n. 38, il quale non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. pen. e non abbia integralmente espiato la pena inflitta per il reato ostativo.
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promossi dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanze del 20 dicembre 2018 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2006, n. 30434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30434 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore Presidente del 12/07/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere SENTENZA
Dott. SILVESTRI OV Consigliere N. 2448
Dott. GIRONI Emilio OV Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo Consigliere N. 13827/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OD VA, N. IL 22/10/1965;
avverso ORDINANZA del 16/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI VA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 16.2.2006, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia accoglieva il reclamo proposto dal P.M. avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza in data 19.12.2005 e, per l'effetto, disponeva la revoca del permesso premio concesso a DD OV, rilevando che costui, condannato per il delitto di cui all'art. 630 c.p., non aveva prestato collaborazione con la giustizia e, quindi, non poteva essere ammesso al beneficio se non dopo l'integrale espiazione della pena inflittagli per detto delitto. Il difensore del detenuto proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'inosservanza dell'art. 30 ter, con riferimento agli artt. 4 bis e 58 ter ord. pen., sull'assunto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la disposizione di cui all'art. 4 bis ord. pen. fosse speciale rispetto a quelle contenute negli artt. 30 ter e 58 ter, mentre la materia dei permessi premio doveva considerarsi soggetta ai limiti di pena stabiliti da quest'ultime norme. Il ricorso non ha fondamento, in quanto la struttura logica e giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta immune dai vizi logici e giuridici denunciati dal ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza ha coordinato in termini sufficientemente chiari e condivisibili la normativa vigente in tema di permessi premio, ponendo in evidenza le interrelazioni esistenti tra le varie disposizioni che sono stati oggetto dei plurimi interventi legislativi non sempre rispondenti ad una visione organica della materia.
L'indagine ermeneutica ha preso correttamente l'avvio dall'esame del testo dell'art. 4 bis, comma 1, che sancisce il divieto di concessione di taluni benefici previsti dall'ordinamento penitenziario ai condannati per determinati delitti, distinguendo due diversi gruppi di reati: per i reati indicati nel primo gruppo il divieto cessa nella sola ipotesi in cui il condannato collabori con la giustizia a norma dell'art. 58 ter (art. 4 bis) comma 1, primo periodo), ovvero sia dimostrata la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva e la collaborazione risulti non utile o siano applicate determinate circostanze attenuanti (art. 4 bis, comma 1, secondo periodo), mentre per l'altro gruppo di reati è prevista la possibilità di concessione dei benefici "solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (art. 4 bis, comma 1, terzo periodo).
Premesso che l'art. 58 ter conferma il collegamento con l'art. 4 bis, comma 1, primo periodo, dal quale, difatti, è esplicitamente richiamato al fine di indicare la sola condizione che, venire meno il divieto, va rilevato che l'art. 30 ter, comma 4, lett. c), ammette la concessione dei permessi "nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni".
Nonostante il rinvio all'intero, art. 4 bis, comma 1, puntuali e convincenti ragioni logiche impongono di ritenere che la portata normativa della previsione dell'art. 30 ter, riguardi unicamente il secondo gruppo di reati, quelli, cioè, elencati dal terzo periodo del citato comma 1, chiaro essendo che il riferimento non può essere esteso al primo gruppo di reati per i quali il sistema normativo stabilisce l'alternativa costituita o dal divieto di concessione dei benefici, se manca la collaborazione con la giustizia, ovvero - nei casi, appunto, di collaborazione nei termini indicati dall'art. 58 ter - dall'applicazione delle regole ordinarie, senza l'osservanza dei limiti di pena prescritti dall'art. 30 ter, comma 4. I risultati dell'operazione interpretativa della normativa sui permessi rivelano, dunque, la correttezza delle conclusioni accolte nell'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di sorveglianza ha giustamente negato il permesso premio in una situazione in cui il detenuto è stato condannato per il delitto di cui all'art. 630 c.p.p., non ha collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58 ter e non ha integralmente espiato la pena infima per il reato ostativo. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006