Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
In materia di misure alternative alla detenzione, la collaborazione con la giustizia, che sola giustifica la deroga al divieto di concessione di tali misure ai soggetti condannati per determinati reati, non può essere generica né limitata all'ammissione delle proprie responsabilità, ma deve essere specificamente riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio.
Commentario • 1
- 1. Art. 58-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43659 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3341
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 013864/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ES, N. IL 18/06/1963;
avverso ORDINANZA del 11/01/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letti gli atti relativi al ricorso proposto nell'interesse di IR CE avverso l'ordinanza in data 24-1-2007 con la quale il tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze proposte ex artt. 58 ter, 47, 47 ter, 50 O.P. avanzate dal ricorrente.
OSSERVA
Il gravame proposto da IR CE avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli appare infondato e va pertanto rigettato. Il tribunale ha rigettato le istanze formulate dal ricorrente sul rilievo che la gravità dei reati commessi non consentiva allo stato la concessione di misure alternative alla detenzione, ne' era applicabile nei confronti del ricorrente l'art. 58 ter O.P. non rientrando la sua condotta tra le ipotesi disciplinate da tale norma. Il tribunale di sorveglianza pone infatti in evidenza che il ricorrente sta espiando la pena detentiva per i reati di favoreggiamento, associazione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dalla circostanza di cui alla L. n. 152 del 1991, art.
7. Tali reati sono stati commessi tra il 2000 ed il 2002 ed erano sottesi a favorire il latitante NE RA, esponente di spicco del clan di Mondragone del quale era operativo lo stesso IR. Dalla sentenza in atti e dai successivi atti processuali emergeva che il ricorrente nel corso del processo si era limitato a confermare quanto già altrimenti acquisito nel corso delle indagini, tanto che lo stesso giudice di merito aveva ritenuto di dover concedere solo le attenuanti generiche in virtù del comportamento processuale, ma non che il ricorrente avesse prestato una collaborazione con la giustizia, che sola giustifica la deroga al divieto di concessione di misure alternative alla detenzione a condannati per determinati reati. Tale collaborazione per poter pervenire al risultato non può essere generica ne' limitata all'ammissione delle proprie responsabilità, ma deve essere specificamente riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio. L'art. 58 ter O.P. prevede infatti che i limiti di pena previsti dalle disposizioni dell'art. 21, comma 1, dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 50, comma 2, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Questa Corte, a sua volta, ha stabilito che la collaborazione con la giustizia, come condizione per l'applicabilità delle misure previste dall'ordinamento giudiziario, è un semplice dato storico, da accertare con la procedura prevista dalla legge (Cass. 1994 n. 2231). Dagli atti processuali emerge inoltre la pericolosità del detenuto nei cui confronti nel 2005 era stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare ritenendo gli inquirenti che il ricorrente era affiliato al clan TT.
Il tribunale quindi con adeguata motivazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per concedere al ricorrente i benefici richiesti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007