Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990, attuativo della direttiva del Consiglio CEE n. 187 del 1977), è necessario accertare, oltre che i dati effettuali (quali l'eventuale collegamento economico - funzionale fra le imprese e la continuità delle prestazioni di uno o più lavoratori alle dipendenze prima di una determinata impresa e successivamente di un'altra), anche la volontà dei contraenti, dovendosi indagare, in particolare, se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.
Commentario • 1
- 1. Quali sono i diritti del dipendente se l’azienda viene venduta?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. AR PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 7645/99 r.g. proposto da:
LE IA OR, elettivamente domiciliata in Roma, via Bergamo n. 3, presso gli avv. Piergiovanni Alleva e Amos Andreoni, che la rappresentano e difendono assieme agli avv. Nyranne Moshi ed Enrica Mangia, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ILME - INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO s.p.a., in persona del suo presidente ed amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, sig. Alberto Casagrande, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 14, presso l'avv. Francesco Mancuso, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso unitamente all'avv.to Paolo Andreotti
- controricorrente -
RU RA e RU AR, quali soci e, il secondo, quale liquidatore della GI di AN e IO UZ s.n.c., elettivamente domiciliati in Roma, via Barberini n. 86, presso lo studio dell'avv. Nicola Adragna, che li rappresenta e difende assieme all'avv. Loredana Pacifico.
- controricorrente -
GI di AN e IO UZ s.n.c.
- intimata -
nonché sul ricorso n. 10403/99 r.g. proposto da:
RU RA e RU AR, quali soci e, il secondo, quale liquidatore della GI di AN e IO UZ s.n.c., come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
- ricorrenti incidentali -
contro
LE IA OR, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4033/98 (in causa n. 1048/96 r.g.), depositata il 17.4.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli avv. Andreoni, Mancuso e Adragna;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Milano RL MA LO, esponeva di essere stata assunta il 18.2.92 dalla IN di UZ AN e IO s.n.c. in qualità di operaia e che nello stabilimento cui era addetta venivano utilizzati macchinari di proprietà della ILME s.p.a., per conto della quale, come unica committente, il datore di lavoro produceva custodie per connettori. Con decorrenza dall'11.2.94, proseguiva l'istante, era stata licenziata per la liquidazione della società datrice di lavoro, in quanto la soc. ILME aveva deciso di procedere in proprio alla lavorazione ed aveva ritirato i macchinari, trasferendo gli stessi presso il proprio stabilimento e procedendo alla riassunzione di quattro dipendenti su sette della soc. IN. Ritenendo che nella specie si fosse realizzato un trasferimento di azienda e rilevando che il recesso era intervenuto durante periodo di gravidanza ed aveva carattere discriminatorio, la RL impugnava il licenziamento e conveniva in giudizio le due società per ottenere la declaratoria della sua illegittimità e la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, ex art. 3 della legge 11.5.90 n. 108, oltre il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la soc. ILME, deducendo di essere del tutto estranea al rapporto di lavoro e sostenendo l'inesistenza del trasferimento di azienda dedotto dalla controparte, in quanto la soc. IN era stata solo una fornitrice, che aveva ricevuto in uso i suoi macchinari e glieli aveva restituiti dopo la risoluzione del rapporto di fornitura, svolgendo successivamente una diversa attività produttiva.
Si costituivano in giudizio anche UZ AN e UZ IO, entrambi socì della IN s.n.c., il secondo anche liquidatore della medesima, i quali sostenevano che la loro società aveva lavorato quasi esclusivamente per la ILME, dalla quale aveva ricevuto in comodato i macchinari e che, venuto meno il rapporto di fornitura, licenziati i dipendenti, avevano disposto lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società, che era stata cancellata dal registro delle imprese. Contestavano, altresì, che fosse intervenuto il dedotto trasferimento di azienda e che il licenziamento potesse essere ritenuto nullo, perché irrogato in stato di gravidanza, atteso che nella specie si era realizzata una cessazione di azienda.
Rigettata la domanda dal Pretore, la RL proponeva appello insistendo sulla tesi del trasferimento di azienda e della nullità del licenziamento, perché intervenuto in stato di gravidanza ed avente carattere discriminatorio. Svolta ulteriore istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza del 29.1.98, rigettava l'appello. Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di improponibilità ed inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati UZ AN e IO, i quali deducevano che, in ragione dell'avvenuta liquidazione ed estinzione della società, il gravame avrebbe dovuto essere proposto personalmente nei loro confronti, per la responsabilità sussidiaria di cui all'art. 2304 c.c.. Nel merito, il Tribunale rilevava che non era configurabile il trasferimento di azienda, in quanto, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, erano stati trasferiti alla ILMEC s.p.a. i soli macchinari già di sua proprietà e non altri beni strumentali, mentre erano rimasti nella disponibilità della s.n.c. IN tutti i rimanenti macchinari, i locali e gli arredi, oltre i beni c.d. immateriali, quali clientela ed avviamento. Inoltre il personale proveniente dalla IN non era stato addetto ai macchinari trasferiti e, sul piano negoziale, non ci fu altro accordo tra le parti che la risoluzione del contratto di fornitura. L'insussistenza del trasferimento e la contestuale cessazione dell'azienda consentiva il licenziamento anche in stato di gravidanza ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. b), della l. 30.12.71 n. 1204 ed escludeva ogni suo carattere discriminatorio.
Avverso questa sentenza propone ricorso la RL, cui rispondono con controricorso la soc. ILME ed anche con ricorso incidentale, UZ AN e UZ IO. Questi ultimi e la soc. ILME hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione delle norme sul trasferimento di azienda e, in particolare, dell'art. 2112 c.c., nonché carenza di motivazione. Le circostanze di fatto evidenziano l'esistenza del trasferimento, avendo la soc. IN trasferito alla soc. ILME tutti gli elementi già facenti parte del complesso strutturale destinato all'attività produttiva ed essendosi realizzato il passaggio della totalità (o di gran parte) dei beni organizzati aziendali. Il concetto di trasferimento di azienda non richiede necessariamente il trapasso dei beni materiali aziendali, ove si realizzi la continuità dell'attività economica con la medesima organizzazione del lavoro e lo stesso personale. In particolare, il Tribunale avrebbe errato a considerare sintomatici per l'esclusione del trasferimento di azienda il mancato trasferimento di alcuni beni materiali, della clientela e dell'avviamento, la destinazione di due dei dipendenti assunti a lavorazioni diverse da quelle da loro prima svolte alla IN e la risoluzione del contratto di fornitura quale unico risvolto giuridico della fattispecie. Dato rilevante sarebbe, invece, anche alla luce della direttiva comunitaria 77/187 del 14.2.77, la conservazione dell'oggetto dell'attività esercitata da parte del nuovo titolare, anche senza il mantenimento della struttura e della organizzazione dell'impresa.
Attuando la direttiva 77/187 con la legge comunitaria 29.12.90 n. 428, il legislatore nazionale non ha mutato il tenore letterale dell'art. 2112 c.c. lasciando il riferimento al concetto di azienda,
piuttosto che di impresa, riconoscendo l'atecnicità del termine azienda e la sostanziale sua rispondenza al concetto di impresa. Il giudice di merito, rimanendo legato al concetto tradizionale di azienda, avrebbe, in sostanza, accolto un concetto obsoleto di trasferimento di azienda.
Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe omesso di valutare gli elementi costitutivi della particolare e specifica struttura produttiva trasferita, in riferimento ai quali avrebbe dovuto essere eseguita la disamina circa l'esistenza del trasferimento di azienda. Omettendo la considerazione dell'attività esercitata in concreto dall'azienda e dell'incidenza dei vari fattori costitutivi della struttura produttiva, il Tribunale avrebbe violato l'art. 2112 c.c., nel testo introdotto dalla l. 29.12.90 n. 428, per il quale sarebbe rilevante solo il trasferimento della attività produttiva, anche senza il trasferimento di beni astrattamente riconducibili al concetto di azienda.
Con il terzo motivo è dedotta violazione delle norme in materia di divieto di discriminazione per ragioni di sesso e, specificamente, dell'art. 1 della l.
9.12.77 n. 903 e dell'art. 4 della l. 10.4.91 n. 125, nonché violazione delle norme in materia di tutela delle lavoratrici madri e, specificamente, dell'art. 2 della l. 15.7.66 n. 604; nonché carenza di motivazione. Con tale mezzo è contestata la parte della sentenza in cui è ritenuta irrilevante la circostanza che dalle assunzioni della soc. ILME sia rimasta esclusa proprio la RL, mentre, invece, l'esclusione sarebbe stata determinata dallo stato di maternità della stessa. Gli elementi oggettivamente risultanti in questo senso assegnano carattere discriminatorio al licenziamento, con onere delle parti dell'accordo di trasferimento d'azienda di fornire la prova contraria dell'inesistenza della discriminazione.
Con il ricorso incidentale UZ AN e IO ribadiscono che la IN s.n.c. ha cessato l'attività prima dell'inizio della causa e che essi, nel costituirsi personalmente quali soci, avevano dedotto la circostanza fin dal primo grado. Avendo l'attrice sia in primo che in secondo grado proposto le sue conclusioni solo nei confronti della società, a questa notificando, anzi, l'appello in unica copia nel domicilio eletto dai predetti soci, gli stessi avevano chiesto che l'appello fosse dichiarato inammissibile tanto nei confronti della ormai estinta soc. IN, tanto nei propri confronti, non essendo essi destinatari di domanda alcuna e non avendo, anzi, neppure ricevuto la notifica dell'appello. Avendo il Tribunale rigettato tali eccezioni, ritenendo sufficiente la costituzione del UZ IO, nella veste di liquidatore della società, con il ricorso incidentale i due controricorrenti chiedono la cassazione della sentenza sul punto e la declaratoria di inammissibilità dell'appello della RL.
Per ragioni di consequenzialità logica deve esaminarsi per primo l'appello incidentale, onde verificare la ritualità della presenza in giudizio della soc. IN e di UZ AN e UZ IO.
Questi ultimi partono dal presupposto che la IN di UZ AN e UZ IO s.n.c. era stata posta in liquidazione e si fosse estinta prima ancora di costituirsi nel giudizio di primo grado. Ciò comporterebbe che la società avesse perduto ogni soggettività e che, pertanto, ogni domanda avrebbe dovuto essere proposta nei loro personali confronti, essendo essi responsabili in via sussidiaria nei confronti dei creditori sociali, ai sensi dell'art. 2304 C.C. Essendo stata detta situazione rappresentata fin dal primo grado, già in sede di appello avrebbe dovuto essere proposta una specifica domanda nei loro confronti;
in mancanza, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello.
In tema di società di persone, lo scioglimento del vincolo sociale e l'avvio della procedura di liquidazione non comporta, di per sè, l'estinzione della società, la quale rimane in vita fino a che penda uno soltanto dei suoi rapporti giuridici con soggetti terzi. Lo stesso atto di cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di mera pubblicità e non determina l'estinzione della società fino a che continuino ad esistere detti rapporti. Fino all'esaurimento di questi ultimi, pertanto, permane la legittimazione processuale della società, la quale continua ad essere destinataria delle richieste dei suoi creditori. Con riferimento alle successive fasi di impugnazione, intervenuta la cancellazione (e, a maggior ragione, la messa in liquidazione), il processo già iniziato prosegue nei confronti delle persone fisiche dei soci (Cass. l.
7.00 n. 8842) e l'atto di impugnazione può essere notificato in copia unica e non in tante copie quanti sono i soci (Cass. 10.9.90 n. 9318). Ove nominati, la rappresentanza processuale della società compete ai liquidatori (Cass. 15.6.99 n. 5941 e 29.5.99 n. 5233). Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie deve rilevarsi che, a seguito della notifica del ricorso introduttivo alla società, correttamente si è costituito in giudizio il liquidatore, titolare- per quanto detto - della rappresentanza processuale. Altrettanto correttamente l'appello è stato notificato alla società, in unica copia, presso il domicilio eletto dal liquidatore, di modo che il giudizio di appello è continuato nei confronti della stessa società in nome collettivo evocata in primo grado. Non avendo il giudice di merito compiuto alcun errore, correttamente pronunziando nei confronti della società, il ricorso incidentale deve essere rigettato.
Passando all'esame del ricorso principale e del primo motivo in esso dedotto, deve premettersi che l'istituto del trasferimento di azienda è andato evolvendosi nell'ultimo decennio per il recepimento nell'ordinamento nazionale di alcune direttive comunitarie. L'originario testo dell'art. 2112 c.c. ha subito un primo mutamento con l'art. 47, c. 3, della l. 29.12.90 n. 428 (che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 14 febbraio 1977. N. 77/187), il quale ha formulato una diversa disciplina in materia di responsabilità dell'acquirente, di liberazione dell'alienante, di individuazione dei contratti collettivi applicabili dall'acquirente. Recentemente, il d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18, attuativo della direttiva comunitaria 98/50, è intervenuto nuovamente sull'art. 2112, integralmente sostituendolo e prevedendo una sostanziale riscrittura dell'istituto, soprattutto per quel che ne riguarda la definizione. Tale ultima formulazione, tuttavia, trova applicazione dal 1^ luglio 2001 (art. 3 del d.lgs. 18/01) e non è applicabile al caso di specie che qui si esamina, per cui, ai fini della decisione del presente ricorso è necessario far riferimento al concetto di trasferimento di azienda come costruito da questa Corte antecedentemente alla riforma.
In linea generale, la giurisprudenza ritiene che la fattispecie di trasferimento d'azienda regolata dall'art. 2112 c.c. ricorra, oltre che nelle ipotesi, espressamente contemplate, della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto, in tutte le ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si abbia la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione si attua (Cass. 9 marzo 2001 n. 3512; 29 novembre 1996 n. 10688; 5 aprile 1995 n. 3974; Cass. 19 agosto 1991 n. 8907). Detta disciplina prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell'azienda, mentre rileva che vi sia continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2200; 17 giugno 1997 n. 5426; 7 luglio 1992 n. 8252; 5 aprile 1995 n. 3974, cit.). Oggetto del trasferimento di azienda deve essere un complesso funzionale di beni, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Conformemente alla direttiva comunitaria n. 77/187 (la quale fissa il suo campo di applicazione "ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione", art. 1, c. 1), recepita nell'ordinamento nell'ordinamento interno con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 che, come già indicato, con l'art. 47 ha novellato l'art. 2112 c.c., questa Corte ha ritenuto che la nozione di trasferimento di azienda è realizzata in tutte le ipotesi in cui la cessione abbia per oggetto un'attività economica che con il trasferimento conservi la propria identità, il che può verificarsi "quando l'acquirente ne abbia effettivamente proseguito o riconosciuto l'esercizio con attività economiche identiche o analoghe a quelle dell'alienante" (Cass. 20 agosto 1992 n. 9706); ovvero nell'ipotesi di trasferimento di singole unità produttive costituenti idoneo e compiuto strumento di impresa, "con la conseguenza che non costituisce circostanza ostativa alla applicabilità della citata norma il fatto che i beni già organizzati da un imprenditore per l'esercizio di un'attività commerciale non restino autonomi e separati in capo all'impresa cessionaria, ma siano integrati e riorganizzati nella più ampia struttura aziendale di quest'ultima".
Facendo applicazione di tali concetti, questa Corte ha ritenuto che, tuttavia, oltre il riscontro dei dati effettuali, quali l'eventuale collegamento economico-funzionale fra le imprese e la continuità delle prestazioni lavorative di uno o più lavoratori prima alle dipendenze di una determinata impresa e successivamente alle dipendenze di un'altra (dipendenza che nel caso di specie si chiede di affermare), è indispensabile indagare anche la volontà del cedente e dell'acquirente, allo scopo di accertare se i beni ceduti siano sta ti considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale (Cass. 30 dicembre 1999 n. 14755 e 17 marzo 1993 n. 3148). Ad avviso del Collegio, il giudice di merito non si è attenuto a questi principi. Egli ha accertato, sulla base delle risultanze processuali, che, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, la soc. IN aveva trasferito alla soc. ILME solo i macchinari necessari alla produzione dei beni oggetto del contratto, nonché materie prime e prodotti lavorati che già erano di proprietà di quest'ultima. Non erano stati, invece, trasferiti altri beni, materiali (macchinari - pur non essenziali alla produzione del prodotto interessato - beni immobili, attrezzature e materiali di ufficio) ed immateriali (soprattutto clientela ed avviamento).
Esclude, inoltre, lo stesso giudice che la soc. ILME avesse realizzato presso di sè, con i quattro lavoratori assunti, una unità produttiva analoga a quella costituita presso la soc. IN perché solo due di detti dipendenti furono di nuovo destinati alla produzione già svolta dalla fornitrice. All'esito di tale ricostruzione dei fatti il giudice perviene alla conclusione che non esista trasferimento di azienda, non ravvisandosi i requisiti richiesti ne' dalla direttiva 77/87, ne' quelli voluti dall'art. 2112 c.c. In particolare, ad avviso del Tribunale, il "passaggio di un complesso di beni organizzati, idonei di per sè allo svolgimento di una determinata attività d'impresa", non si sarebbe verificato, poiché "le macchine speciali risolvendosi in un unico elemento costitutivo non valgono ad integrare... quel complesso di beni organizzati che per consolidata giurisprudenza si realizza allorquando una pluralità di beni di diversa natura viene unificata dall'organizzazione funzionale posta in essere dallo imprenditore". L'unificazione mancherebbe in quanto "la prosecuzione dell'attività di impresa non si realizza con la semplice prosecuzione della lavorazione... giacché la prima richiede pur sempre il collegamento dei macchinari con altri beni". Ritiene il Collegio che tale analisi sia carente nella individuazione del concetto giuridico di trasferimento di azienda rilevante ai sensi dell'art. 2112. Il giudice di merito, infatti, ha limitato la sua indagine al semplice dato giuridico del trasferimento di soli alcuni beni materiali e non del complesso dei beni (materiali ed immateriali) che, ai sensi dell'art. 2555 c.c. caratterizzano l'azienda; in particolare, rilevando che l'acquirente non aveva ricevuto dal cedente avviamento e clientela (beni immateriali) e la rimanente dotazione di beni materiali. Risulta, invece, del tutto ignorato l'aspetto precipuo rilevante ai fini della presente controversia, e cioè se, pur di fronte ad un trasferimento parziale dei beni già di pertinenza dal cedente, i beni acquisiti dal ricevente fossero di per sè idonei, autonamente o riorganizzati nella più ampia struttura aziendale del secondo, a consentire la continuazione dell'attività economica precedentemente svolta. È, altresì, omessa la valutazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti (qualificato contratto di fornitura, con definizione giuridica non censurata in questa sede), in relazione alla individuazione delle conseguenze che sul piano concreto avrebbero potuto trarsene quanto all'effettiva destinazione dei beni trasferiti.
Il giudice di merito, dunque, ha erroneamente applicato l'art. 2112 c.c., di modo che deve essere accolto il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbiti il secondo e terzo.
Di conseguenza la impugnata sentenza deve essere cassata. Il giudice di rinvio indicato in dispositivo dovrà procedere alla valutazione delle circostanze sopra enunziate ai fini di rilevare se nella fattispecie non si verta in situazione di trasferimento di azienda che determinerebbe la prosecuzione del rapporto di lavoro della dipendente con la società ILME, provvedendo altresì anche per le spese del giudizio.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri due motivi. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002