Sentenza 3 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6177 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
I D A 0 , S 1 S O . A L T T L R , O A A B ' N S I L E L D 3 P E S 6177/01 7 - A D E T 8 I N - S S G 1 O N O 1 P E A S M NONE DEL POPO O ITALIANO E I D 3 I G E A A G D O O E E T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R L T T T I Oggetto S N I R A E I G S L E D L E SEZIONE SECONDA CIVILE R E O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 4291/98 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. 13725 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Rep.2247 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Ud. 01/02/01 Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: in furous all set. P. M. PROC.REP.RENATO MARTUSCELLI della Procura della Repubblica di VALLO DELLA LUCANIA, elettivamente presso la domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA ER;
- intimato -
avversO lordinanza del Tribunale di VALLO DELLA del 13/06/1916 dil LUCANIA, depositata il 13/11/97 (R.S. 648/15); 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 202 -1- udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- R. G. N. 4291/98 Oggetto: Ausiliari del giudice- compenso Svolgimento del processo Il Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania ricorre ai sensi dell'art.111 Cost., per la riforma delle ordinanze in data 12-6-1996 e 12-7- 1997 di quel tribunale, con cui, su reclamo del (nominato dalla polizia c.t. Walter SA dell'art.348 co.4 c.p.p.) giudiziaria ai sensi avverso il decreto dello stesso procuratore in data 17-3-1995, di liquidazione del compenso al SA, è stata determinata in lire 1.026.000 (oltre IVA e contributo Cassa sull'onorario di lire 908.000) la al somma dovuta predetto c.t. a titolo di compenso peretto la prestazione resa, deducendo: erronea applicazione dell'art. 12-1 del D. P. R. 27-7- 1988 n.352,per avere, il tribunale, 'cumulato i criteri" per la quantificazione del compenso dovuto all'ausiliario per le prestazioni professionali, che, invece, andavano quantificate soltanto in base al richiamato art.12; e per avere liquidato, inoltre, le "spese chilometriche", il cui rimborso non era dovuto, non essendo stato autorizzato preventivamente l'ausiliario all'uso del mezzo proprio, mentre le altre spese non erano documentate. Il P.G. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto fuori termine. Motivi della decisione Premesso che, secondo la pronuncia delle Sezioni : Unite di questa Suprema Corte n.434 del 14-16-2000, l'opposizione ex art.11, comma 5, legge 8 luglio 1980 n.319, in materia di liquidazione dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, va proposta davanti al tribunale alla corte di appello cui appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero, e che il ricorso ex art.111 della Costituzione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione deve essere assegnato, per la decisione, alla Corte di cassazione civile dell'organo penale, a seconda dell'appartenenza giurisdizionale che ha emesso la decisione - per cui, in applicazione di tali impugnata principi, nella presente fattispecie l'opposizione al decreto del P.M. di Vallo della Lucania, di liquidazione dei compensi al consulente tecnico avrebbe dovuto essere proposta davanti a quel 3 tribunale in sede penale, e non, come è avvenuto, davanti al tribunale in sede civile, donde l'improponibilità dell'opposizione stessa -, sta di fatto che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa su reclamo del c.t. Walter SA contro il decreto di quel P.M. di liquidazione del compenso, è tardivo, in quanto proposto oltre l'anno dall'ordinanza stessa. Il provvedimento con il quale il tribunale ha deciso sul reclamo del SA è stato emesso, infatti, il 12/13-6-1996, essendosi con quello successivo del 12/13-11-1997 semplicemente integrato il dispositivo del primo, con la disposizione: "manda alla cancelleria del P.M. per l'emissione dell'ordine di pagamento in relazione alla differenza tra la liquidazione di lire 1.026.000 (oltre IVA e contributo Cassa già বদ sull'onorario di lire 908.000) e quella liquidata dal P.M."; e con l'ulteriore prescrizione di rito dell'annotazione *della presente ordinanza sull'originale del provvedimento di cui sopra" ( cioè dell'ordinanza 12-6-1996). Ora, è evidente che, non avendo la seconda ordinanza carattere decisorio, ma semplicemente correttivo о integrativo della prima, il P.M. avrebbe dovuto impugnare questa, depositata il 13- 6-1996, con ricorso per cassazione nel termine di un anno ex art.327 c.p.c.; risultando, invece, il ricorso notificato il 5-12-1997, ne discende che esso è inammissibile perché tardivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) This fell Аравии IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri I DEPORTATO IN GANCHILLOW D A , S O S L A MPG 2001 0 L MAC T 1 O 3 , . B 3 A T I S 5 R E D 0.3 . 1 A P ' S A C N L I CAM T Rome, L S N E 3 O G D 7 P - O I 8 M S - A I 1 N D A E 1 E S D , I E E O A T R G T N G O S E I E T S G T L E I E R R I A D L L O E D S