Sentenza 16 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di notificazioni, non dà luogo a nullità la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria fuori dai casi previsti dall'art. 148, comma secondo cod. proc. pen.(Fattispecie in tema di notificazione di decreto di citazione a giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2005, n. 11016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11016 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/02/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 175
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 21644/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NZ;
avverso la sentenza, in data 18.3.2002, della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fausto Cardella;
sentito il P.M., Dr. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso come da verbale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
CI NZ ricorre avverso la sentenza, in data 18.3.2002, della Corte d'appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stato condannato per il reato di ricettazione aggravata, e deduce:
1) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. e), in relazione agli artt. 178, lett c), 429, 157 c.p.p.. La sentenza è affetta da nullità, assoluta e non a regime intermedio, come erroneamente ritenuto dalla corte, perché è stata omessa la costituzione del rapporto processuale.
Inoltre, all'imputato è stato notificato un biglietto di cancelleria e non il "decreto per il giudizio"; peraltro, la notifica è stata fatta dai Carabinieri, in violazione dell'art. 148, 2^ comma c.p.p.. La Corte, ancora, non ha sufficientemente motivato sulla credibilità intrinseca dei testi ne' sull'entità del danno, che va riferito alla ricettazione e non al reato di rapina presupposto.
I motivi sono infondati.
Risulta che tanto l'originario decreto di citazione a giudizio quanto l'ordinanza di rinvio dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'imputato, come correttamente osservato dalla corte territoriale. Nessuna nullità comporta l'aver effettuato la notifica a mezzo della polizia giudiziaria anziché dell'ufficiale giudiziario. In proposito questa corte ha osservato che: "In tema di notificazioni, nessuna nullità determina l'omessa motivazione circa la necessità di fare ricorso alla notifica a mezzo della polizia giudiziaria anziché per il tramite dell'ufficiale giudiziario, mancando una qualsiasi norma che tale effetto preveda". (Cass. Sez. 1^, 11.3.92, De Martino ed altro, 192482).
La sentenza motiva adeguatamente sull'entità del danno con specifico riferimento al valore della merce ricettata, desunta dalle testimonianze che riferiscono sulla tipologia dei beni. Infine, il giudizio di credibilità dei testi, comportando una valutazione di merito, è sottratto al sindacato della corte di legittimità, laddove espresso, come nel caso di specie, con argomentazioni esaustive e immuni da vizi logici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005