Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET IN, personalmente;
e LA MADONNINA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 342/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 20/12/00 R.G.N. 627/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al pretore di Catania, CA VI in proprio e quale legale rappresentante della società La Madonnina, proponeva opposizione avverso un'ordinanza con la quale l'NP gli aveva ingiunto il pagamento di circa lire due miliardi e settecento milioni a titolo di sanzioni amministrative per omissioni contributive. Sull'opposizione dell'NP il pretore annullava l'ordinanza e contro la relativa sentenza del 27 aprile 1999, l'NP proponeva appello al quale il CA resisteva.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 14 dicembre 2000, rigettava l'appello osservando preliminarmente che i verbali ispettivi dell'NP non erano muniti di fede privilegiata in punto di valutazioni adottate dal pubblico ufficiale o di verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte e che con sentenza afferente ad altro processo era stata data qualificazione ai fatti in discussione. Sul punto la Corte d'Appello ha ritenuto che tale sentenza forniva elementi indiziari suscettibili di autonoma valutazione in un processo diverso da quello in cui erano stati raccolti. Ne derivava che i fatti processuali, e cioè l'omessa denuncia e corresponsione ai dipendenti negli anni 1989 e 1992 della quattordicesima mensilità, nonché la mera denuncia non seguita dal versamento della quattordicesima mensilità nel 1991, l'omesso riconoscimento ai dipendenti degli scatti d'anzianità e degli straordinari e del lavoro festivo e, infine, l'omessa registrazione dell'assunzione dei due dipendenti, non erano stati provati ovvero non valevano a fondare la pretesa dell'NP (per i motivi di cui infra).
Fatta la premessa in diritto di cui si è detto circa l'ambito della fede privilegiata degli atti compiuti dai pubblici funzionari, la Corte osservava che l'NP, su cui gravava il relativo onere probatorio, non aveva allegato l'indispensabile compendio istruttorio atto a consentire la formazione di un compiuto convincimento del giudice in ordine all'espletamento di lavoro straordinario, festivo e di mancata registrazione di un dipendente.
Inoltre l'NP in appello non aveva insistito per l'ammissione delle prove richieste in primo grado, ne' aveva allegato il verbale ispettivo da cui era partita la contestazione degli addebiti. Per quanto riguarda le omissioni contributive per la quattordicesima mensilità e per gli scatti di anzianità la Corte d'Appello, dato atto di un contrasto giurisprudenziale in materia della Corte di Cassazione, respingeva la tesi dell'Istituto secondo cui i contributi erano comunque dovuti, in attesa di una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sul contrasto.
Avverso la sentenza l'NP ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo articolato in vari profili.
L'intimato si è costituito con controricorso;
illustrata la memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il ricorrente limita espressamente l'impugnazione al capo della sentenza che ha ritenuto la non debenza dei contributi relativi alla corresponsione ai dipendenti della quattordicesima mensilità e degli scatti di anzianità, e nel presupposto del contrario, al capo che ha annullato la pretesa dell'Istituto relativa alle conseguenti sanzioni. Per la soluzione della questione occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa corte n. 11199 del 29 luglio 2002, che, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sopra accennato, ha stabilito che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziale non può essere inferiore all'importo di quello che sarebbe dovuta ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cosiddetto minimale retribuivo secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del decreto Legge 9 ottobre 1989 n 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389. Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, venticinquesimo comma della legge n. 549 dell'1995, il quale dispone che l'art. 1 del decreto legge n. 338 dell'1989, convertito con modificazione dalla legge n. 389 del 1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dal Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali da datori di lavoro e dai lavoratori comparativamente più rappresentativi della categoria (il cosiddetto contratto leader).
La legge determina, quindi, un imponibile minimo da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata sia inferiore. È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo, e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo a adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
La retribuzione contributiva è stata, quindi, ancorata ad una nozione di retribuzione virtuale, poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, che può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune. Ciò vale ad escludere i dubbi di costituzionalità sollevati nel controricorso con riferimenti a tale parametrazione.
Va ulteriormente precisato che la Legge del 1989 si è limitata a determinare convenzionalmente la retribuzione contributiva indicando come riferimento il contratto collettivo leader, ma non ne ha reso obbligatoria la parte normativa.
La regola posta dal contratto leader vale per quanto riguarda le voci retributive vere e proprie, come ad esempio le mensilità aggiuntive e gli scatti di anzianità, che incidono direttamente ed esclusivamente sulla controprestazione spettante al lavoratore assicurato, per cui è necessario che la retribuzione a cui commisurare i contributi non sia inferiore nel suo complesso alla retribuzione complessiva determinata dal contratto leader, a prescindere dall'articolazione delle singole voci che il contratto può prevedere.
Nella presente controversia l'NP pretende che siano sottoposti a contribuzione la quattordicesima e gli scatti di anzianità, tesi che secondo quanto detto appare fondata.
Nè segue che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata in "parte qua" e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Messina.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004