Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
L'istituto del trasferimento di azienda, cui consegue la tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e secondo le finalità protettive indicate dalla Direttiva del Consiglio delle comunità europee 14 febbraio 1977 n. 187, presuppone che, a seguito di contratto fra le parti o per altra causa, diversa persona subentri alla precedente, senza soluzione di continuità, nella gestione della identica azienda da quest'ultima condotta, identità che va riferita non solo all'oggetto dell'attività ma anche all'azienda intesa come complesso dei beni dell'impresa, venendo questa a diversificarsi per il solo mutamento soggettivo del titolare, ferma restando l'azienda e persistendo i rapporti di lavoro con i dipendenti; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la mera conservazione della denominazione aziendale non è idonea a configurare il detto trasferimento (nella specie, cessata l'attività di un'azienda alberghiera per finita locazione, dopo un lungo periodo di stasi era iniziata un'analoga attività da parte di una società costituita dai figli del proprietario dell'immobile, che, pur conservando la denominazione aziendale, aveva del tutto diversificato il complesso aziendale ed il personale dipendente; la sentenza di merito, confermata dalla S.C. in base agli enunciati principi, aveva escluso la sussistenza di un trasferimento aziendale rigettando le pretese creditorie avanzate ex art. 2112 cod. civ. da alcuni dipendenti della precedente azienda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
4. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
5. Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO EN e DA NA, elettivamente domiciliate in Roma in via Otranto 36 presso lo studio dell'avvocato Mario Massano, che, unitamente all'avvocato Enrico Cornelio, le rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro la società in accomandita semplice MA.RI.FE. e OR IA, elettivamente domiciliati in Roma in via della Farnesina 308 presso lo studio dell'avvocato Nicola Ercole, che, unitamente all'avvocato Franca Gianniotti Gajulli, li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, ricorrenti incidentali;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia in data il dicembre 1997, depositata il 16 gennaio 1998, numero 256, r.g. 140/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 29 gennaio 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Enrico Cornelio e Franca Gianniotti Gajulli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. Svolgimento del processo:
Con separati ricorsi del 30 agosto 1994 e del 19 maggio 1995, RO EN e DA NA - premesso che avevano prestato attività lavorativa presso l'albergo La Forcola alle dipendenze di RE AD, titolare del contratto di locazione dell'azienda di proprietà di OR IA, il quale, agendo in forza di una sentenza emessa dal tribunale di Venezia, aveva intimato alla conduttrice il rilascio della stessa alla data della scadenza contrattuale del 15 dicembre 1988, che la attività della azienda era continuata subentrando alla precedente titolare la società in accomandita semplice MA.RI.FE., i cui soci erano i figli del proprietario - convennero in giudizio, avanti il pretore di Venezia la società e lo OR, chiedendone la condanna al pagamento delle somme di cui loro erano creditrici nei confronti della datrice di lavoro, e ciò in applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 2112 del codice civile. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse le domande, che, sono state invece respinte, con la sentenza indicata in epigrafe, dal tribunale di Venezia al quale era stato proposto appello dai soccombenti. Il giudice di secondo grado ha rilevato che nella specie non era ravvisabile una ipotesi di trasferimento di azienda, e ciò per le due seguenti e concorrenti ragioni: a) il mutamento nella titolarità della azienda non era riconducibile alla concorde volontà dell'originario e del successivo titolare in quanto la RE aveva cessato la attività, versando in dissesto economico, nel dicembre 1992, restando sine titulo nella detenzione della azienda per oltre quattro anni e allontanandosi poi per destinazione non nota, mentre lo OR, che potette rientrare nel possesso dell'immobile il 28 luglio del 1993 e la MA.RI.FE., che il successivo 15 agosto aveva concluso il nuovo contratto di locazione, dovette richiedere una licenza provvisoria per l'esercizio della attività - essendo stata revocata quella precedente fin dal 21 giugno 1993 - che fu concessa solo in data 11 maggio 1994; b) l'impresa subentrante venne in possesso dei soli muri e di alcuni modesti pezzi di arredamento e non del complesso dei beni mobili della azienda, tanto che era stata disattivata, per morosità della precedente conduttrice, anche l'utenza telefonica.
Della decisione la RO e la DA chiedono la cassazione con ricorso sostenuto da tre motivi. Gli intimati resistono con controricorso e propongono anche ricorso incidentale condizionato, illustrati da memoria.
Motivi della decisione:
Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile. Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa interpretazione dell'articolo 2112 del codice civile e vizio logico di motivazione - le ricorrenti principali deducono che il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'istituto del trasferimento di azienda sia configurabile solo se allo stesso si dia luogo per comune volontà del subentrante e del precedente titolare, dovendo invece ritenersi sufficiente, per il caso di locazione della azienda, che il proprietario voglia rientrare nel possesso della stessa. Con il secondo motivo, le ricorrenti espongono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la disposizione dettata dall'articolo 2112 del codice civile non ha natura di norma eccezionale, sicché, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi, è suscettibile di applicazione per analogia anche nelle ipotesi di cessazione della attività per la scadenza del contratto di locazione seguita dalla consegna della azienda ad altri.
Con il terzo motivo si sostiene che il tribunale, in violazione degli articoli 2112 e 2697 e con motivazione illogica, ha ritenuto che ostassero all'accoglimento delle domande le circostanze, peraltro non rimaste provate, che i crediti in questione erano sorti successivamente alla data della scadenza del precedente contratto di locazione e che alla impresa subentrata non erano pervenuti tutti i beni già facenti parte del complesso aziendale, non essendo in contestazione che questa entrò nel godimento dell'immobile, del marchio e dell'arredamento, dovendo ritenersi priva di rilevanza la revoca della precedente licenza.
Le tre censure, il cui esame va effettuato congiuntamente atteso il comune oggetto, sono infondate.
E invero, è risultato accertato in punto di fatto che: a) la RE non cedette la azienda con il complesso dei beni in essa incorporati alla MA.RI.FE o allo OR, proprietario dell'immobile, ma fu quest'ultimo a rientrarne in possesso forzosamente per finita locazione, quando già la conduttrice di esso aveva abbandonato la attività esercitata, trasferendosi altrove;
b) tra la cessazione della attività da parte della RE e l'inizio di quella successivamente intrapresa dalla società MA.RI.FE intercorse il considerevole lasso di tempo di oltre un anno e mezzo durante il quale l'albergo restò totalmente inoperante e si rese necessaria la richiesta di una nuova licenza per la ripresa dell'esercizio della attività stessa.
In una tale situazione non è ipotizzabile l'istituto del trasferimento di azienda, presupponendo questo - come del resto già è dato facilmente comprendere dall'uso del verbo "trasferire" - che, a seguito di contratto tra le parti o per altra causa, diversa persona subentri alla precedente, senza soluzione di continuità, nella gestione della identica azienda da quest'ultima condotta, identità che va riferita non solo all'oggetto della attività ma anche alla azienda intesa come complesso dei beni dell'impresa, venendo quindi questa a diversificarsi per il solo mutamento soggettivo del suo titolare, ferma restando la azienda e persistendo i rapporti di lavoro con i dipendenti, il che giustifica la responsabilità solidale del subentrante per i crediti, anteriori al trasferimento, vantati dai prestatori di lavoro. In tale senso è, del resto, la direttiva del Consiglio delle Comunità europee numero 77/187 del 14 febbraio 1977, avendo avuto la stessa il dichiarato fine di "proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti".
Nella specifica materia, del resto, questa Corte ha reiteratamente enunciato il principio, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, a termini del quale l'applicabilità della disciplina dettata dall'articolo 2112 del codice civile, così come modificato dalla legge 29 dicembre 1990 numero 428, circa l'incidenza del trasferimento d'azienda sui rapporti di lavoro prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell'azienda, assumendo però essenziale rilievo la circostanza che vi sia continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso organizzato dei beni dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, il che può verificarsi, nella ipotesi di locazione commerciale dell'immobile sede dell'attività, quando l'imprenditore subentrato al primo continui la medesima attività, impiegando il medesimo personale e utilizzando i medesimi materiali (per tutte, Cass., 27 febbraio 1998, n. 2200). Nella specie, il giudice di merito, rilevata la assenza di continuità tra le due attività perché, cessata la prima seguì un lungo periodo di stasi seguito dall'inizio di attività a opera di altro imprenditore - che, seppure analoga per oggetto alla precedente, da questa si diversificava in relazione sia al complesso di beni aziendali e sia ai lavoratori dipendenti, della prima avendo conservato esclusivamente la denominazione per intuibili ragioni di avviamento commerciale - correttamente ha escluso che potesse configurarsi la figura di un trasferimento della azienda originaria, essendosi dato vita a una totalmente nuova rispetto a quella che aveva definitivamente cessato di esistere.
Del ricorso principale si impone quindi il rigetto con la condanna delle sue proponenti alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo. Resta evidentemente assorbito il ricorso incidentale, in quanto condizionato all'accoglimento di quello principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito l'incidentale, condanna le ricorrenti principali al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio che liquida in lire 36.000=, oltre lire tremilionicinquecentomila per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001