Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
È configurabile il concorso formale tra i delitti di truffa e millantato credito nella condotta di chi, vantando la possibilità dell'intervento su un pubblico ufficiale per ottenere da costui favori, induce un terzo ad un atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie relativa alla promessa dell'intervento di un ministro per ottenere dei posti di lavoro, in cambio dell'erogazione di somme di denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45899 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/10/2013
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1500
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 21890/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di MA NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/07/2012 della Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Picciano Maria Grazia, in sostituzione dell'avv. Miraldi Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia di primo grado del 16/09/2010 con la quale il Tribunale di Sulmona aveva condannato alla pena di giustizia Di MA NI in relazione ai reati di millantato credito e di truffa aggravata commessi ai danni di tal RR IE, in Pescopagano dal settembre del 2005 all'ottobre del 2007. Rilevava la Corte territoriale come la colpevolezza dell'imputato fosse stata dimostrata dalle precise dichiarazioni accusatorie rese dal RR - il quale aveva riferito di avere consegnato al Di MA a più riprese denaro e assegni per un ammontare di Euro 33.000, perché tratto in errore circa la possibilità di ottenere per i due figli altrettanti posti di lavoro pubblico, che il prevenuto gli aveva promesso millantando credito presso un ministro, poi giustificando l'insuccesso con l'improvviso arresto del politico - che avevano pure trovato riscontro nella deposizione del teste ZI Di GI, presente al momento dell'incontro tra i due e della formulazione della richiesta e della promessa da parte del Di MA.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Di MA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Francesco Miraldi, il quale, formalmente articolandoli in un unico punto, ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ricostruito la vicenda in maniera erronea, sulla base delle indicazioni provenienti dalla persona offesa, senza tenere conto della circostanza della consegna, da parte dell'imputato, di cambiali a garanzia della somma di denaro ricevuta a titolo di mero prestito:
il che avrebbe imposto di qualificare eventualmente il fatto accertato in termini di appropriazione indebita del denaro ricevuto, anziché di truffa, con conseguente riconoscimento di un difetto di correlazione tra contestazione e decisione.
2.2. Violazione di legge, per avere la Corte distrettuale riconosciuto un concorso formale tra il reato di truffa e quello di millantato credito, laddove, per il principio di consunzione, il primo avrebbe dovuto ritenersi assorbito nel secondo reato.
2.3. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.
2.4. In via del tutto subordinata, il ricorrente ha chiesto dichiararsi estinti i reati per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, alle deposizioni testimoniati della persona offesa e di un soggetto terzo presente ai fatti, i quali hanno concordemente escluso che le somme di denaro consegnate all'imputato fossero state date a titolo di prestito e non anche come "corrispettivo" per la promessa che il Di MA aveva formulato, millantando credito presso un ministro, che aveva asserito di aver conosciuto sui campi di sci a Monte Fratello, traendo in errore il RR cui era stata prospettata la concreta possibilità di far assumere i due figli del RR medesimo, rispettivamente uno nel corpo forestale e l'altro nel personale dei vigili del fuoco (v. pagg.
2-3 sent. impugn.).
I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti con l'atto di appello all'attenzione della Corte territoriale.
3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di L'Aquila si è uniformata all'indirizzo interpretativo oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità - che questo Collegio reputa di dover privilegiare - per il quale il reato di millantato credito può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente, nel primo caso, nel prestigio della pubblica amministrazione e, nel secondo, nella tutela del patrimonio:
l'unica condotta, caratterizzata dalle vanterie di ingerenza e di pressione su un pubblico ufficiale e, dunque, dall'impiego di raggiri tesi ad ingenerare nella vittima un affidamento sì da indurirai compimento di un atto di disposizione patrimoniale, integra gli estremi di due distinte ed autonome violazioni di norme di legge poste a protezione di diversi beni giuridici (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 9470/10 del 05/11/2009, Sighinolfi, Rv. 246399;
Sez. 6, n. 35340 del 23/04/2008, Zocco, Rv. 241246; Sez. 6, n. 19647 del 24/02/2004, Milia, Rv. 229547).
4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di appello senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata.
5. Quanto alla richiesta di declaratoria della prescrizione del reato, va rilevato come la stessa, maturatasi solo in parte per il periodo dal marzo del 2013 fino alla data odierna, dunque dopo l'adozione della sentenza di appello, non possa essere dichiarata in ragione dell'accertata inammissibilità del gravame. Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, persino se maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013