Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
Integra l'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. il danneggiamento di una pensilina destinata agli utenti del servizio di pubblico trasporto, con la conseguenza che il reato è procedibile di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2008, n. 26823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26823 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 29/05/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 708
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 32207/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. CAVALIERE Angelo, del foro di Latina, nell'interesse di HI AS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 5/11/2003;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Giovanni Galati, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 novembre 2003, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, in data 11.5.2001, riduceva ad Euro 100,00 di multa, la pena inflitta a CA SA e IC AS per il reato di danneggiamento, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ed applicata la diminuente per il rito. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato IC AS per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 516 e 519 c.p.p. nonché artt. 110, 240 c.p., art. 635 c.p., n.
3. In particolare eccepisce la violazione del diritto di difesa in quanto, essendo stata modificata la contestazione originaria, relativa al danneggiamento di una pensilina, in un primo momento indicata come di proprietà del comune di Roma e successivamente di proprietà del comune di Latina, all'imputato doveva essere dato avviso della facoltà di chiedere un termine a difesa. Contesta, inoltre, la sussistenza degli estremi del concorso di persona nella condotta dell'imputato che si è limitato a condurre l'autovettura, senza partecipare o agevolare il danneggiamento. Deduce, infine, che il fatto non sarebbe punibile, per difetto di querela, in quanto la pensilina in questione sarebbe, non di proprietà di un Ente pubblico, bensì dell'ACOTRAL, società per azioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Per quanto riguarda il primo motivo, esso è meramente ripetitivo di una censura mossa con l'atto d'appello, che la Corte territoriale ha già esaminato e respinto con motivazione adeguata. Viceversa, il ricorrente ha del tutto ignorato le ragioni poste a base del provvedimento impugnato così incorrendo nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità dell'impugnazione (Cass., sez. 6, n. 35656, 6 luglio 2004, Magno). In ogni caso la questione è macroscopicamente infondata in quanto, una volta identificato il manufatto oggetto del danneggiamento, che esso sia di proprietà del Comune di Roma, del Comune di Latina o del COTRAL è questione del tutto irrilevante dal punto di vista della difesa dell'imputato.
Parimenti macroscopicamente infondata è la questione relativa alla contestata procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento. Infatti il reato di danneggiamento è procedibile d'ufficio, a norma dell'art. 635 c.p., comma 2, lett. 5), quando è commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, o comunque su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. È del tutto evidente che la pensilina danneggiata, chiunque ne fosse il proprietario, costituisce un immobile destinato ad uso pubblico e esposto per necessità e destinazione alla pubblica fede. Infine per quanto riguarda la censura relativa alla sussistenza degli estremi del concorso di persona, in apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Infatti, con sentenza n. 229369, Sez. 4, del 2.12.2003, Elia ed altri, questa Corte ha ribadito che: "Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. (In senso conforme anche Cass., sez. 5, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata nonché Sez. un., 29.9.2003, Petrella;
SU n 6402/97, rv 207944; SU n. 24/99, rv 214794;
SU n 12/2000, Jakani, rv 216260).
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008