Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
J UL! REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SERI A"0 2 4 6 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C ASSAZIONE 0:2 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Reintegree cl passem Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di servitu CALFAPIETRADott. CE Presidente R.G. N. 8173/00 5919 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.Consigliere 706 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Olindo Consigliere SCHETTINO Ud. 09/10/02 Dott. CE MAZZACANE Consigliere- ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: SPAGNA VI, SPAGNA ANSELMO, SPAGNA SALVATORE, SPAGNA LUCIA ANNA, in proprio e in qualità di eredi di IA NU, SPAGNA GIUSEPPE, in proprio e quale erede di IA NU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato UI GARDIN, difesi dall'avvocato ELIO PERRONE, giusta delega in atti;
ет прив - ricorrenti
contro
IA' VI, in qualità di erede di IA 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSOIO, 1303 51, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA -1- CACCHIARELLI, difeso dall'avvocato ROBERTO CONSENTI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IA' UI, in qualità di erede di IA IO;
intimato avverso la sentenza n. 2629/99 del Tribunale di LECCE, emessa il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato ELIO PERRONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto. ит в и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO HI, con atto di citazione IA notificato il 10 novembre 1990, convenne NT HI innanzi al Pretore di Lecce, presso la Sezione Distaccata di Galatina, per sentir condannare il convenuto a rilasciarle una striscia di terreno facente parte della p.lla 699, che il convenuto arbitrariamente rivendicava come sua, nonché vietare allo stesso di passare per la p.lla n.81, sulla quale vantava una inesistente servitù. Il convenuto, costituendosi in giudizio, resistè esserealla domanda, opponendo di proprietario del fondo "Pija", contraddistinto dalla part. 448 del fg. 14, nonché di avere il diritto di esercitare il passaggio carrozzabile sui fondi di proprietà dell'attrice, in virtù del possesso sempre esercitato da lui e dai suoi danti causa e degli atti pubblici di trasferimento riguardanti i fondi. ит Con separato ricorso lo stesso HI NT в и denunciò di essere stato spogliato del possesso ч della servitù di passaggio dalla HI IA e dal marito, EP AG, i quali avevano ostruito uno stradone interpoderale della larghezza di mt.2, che gli consentiva di accedere 3 al fondo della HI IA sia a piedi che con mezzi meccanici. Le due cause furono riunite. L' adito pretore, mentre rigettò la domanda proposta dalla HI IA, in accoglimento di quella proposta dal HI NT, ordinò alla HI IA ed allo AG EP di reintegrare gli eredi di NT HI, nelle persone di CE e LU HI, costituitisi in giudizio a seguito del decesso del loro genitore, nel possesso della servitù di passaggio carrozzabile attraverso il fondo "Pija", disponendo remissione in pristino secondo l'originariala consistenza. Proposero appello la HI IA e lo AG EP, ma il Tribunale di Lecce, con sentenza resa in data 6 novembre 1999, ha rigettato il gravame. Ha osservato il giudice d'appello che la . T servitù di passaggio carrozzabile a vantaggio del U e , e l fondo degli appellati si era costituita per l u u destinazione del padre di famiglia in virtù q Y dell'atto per Notaio IZ del 1972, poiché con tale atto, provvedendosi alla divisione dell'unico fondo appartenutosi in comunione indivisa alle parti, lo stato di fatto, dal quale risultava la 4 subordinazione della quota poi assegnata al HI IA ed allo AG EP rispetto alla quota poi assegnata al HI NT, era rimasto immutato. Tale situazione di fatto, a parere del Tribunale, si desumeva dagli atti per Notaio PP, rogati nel 1905 e nel 1922, e l'esistenza della servitù successivamente all'atto divisionale per Notaio IZ del 1972 trovava conferma nell'atto per Notaio Placi del 1983, col quale gli appellanti avevano acquistata l'attuale part.lla 669 da NA AR, che, intesa come teste, aveva confermata l'esistenza della servitù. Quanto, poi, alla pretesa appropriazione, da parte del AC NT, di parte del terreno di proprietà della HI IA, il Tribunale ha ritenuto che alcun elemento di prova confortasse la doglianza dell'attrice, che, peraltro, trovava smentita nel rilevato stato dei luoghi nonché nel т и contenuto dell'atto Placi relativo alla reale в и estensione del terreno. ч Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso CE, LM, OR e IA AN AG, quali eredi di IA HI, nonché EP AG, in proprio e 5 quale erede della HI IA, affidandosi a due motivi, illustrati da successiva memoria. CE HI, Resiste con controricorso erede di NT HI. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, Va esaminata l'eccezione di nullità della procura resa dai ricorrenti al loro difensore in questo giudizio, che, ad avviso del Jaubbe priva del requisito della controricorrente, specialità, essendo stata rilasciata per il primo ed il secondo grado del giudizio nonché per le eventuali fasi di opposizione e di esecuzione e confermando facoltà e poteri (di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, ecc.) che nulla hanno a che vedere col giudizio di cassazione. L'eccezione è infondata, poiché il principio di conservazione degli atti, unitamente all'elemento т topografico, costituito dal rilascio del mandato a и ив margine del ricorso, impone di ritenere, in difetto di elementi certi, dai quali si possa desumere una ч volontà di escludere il giudizio di cassazione, che il mandato sia stato rilasciato per proporre il ricorso per cassazione, nel cui atto è incorporata la procura. 6 Col primo motivo ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1062 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto costituita per destinazione del padre di famiglia, in virtù dell'atto di divisione per AR Frezza del 1972, la servitù di passaggio a carico della p.lla 81 assegnata alla HI IA, poiché la servitù già costituita con l'atto per AR PP del 1922 si era estinta per effetto della confusione per comunione verificatasi tra le due quote, in quanto il fondo, nella sua interezza, era stato posseduto in comune ed indiviso. Sicchè, al momento della divisione non esisteva alcuna servitù. Precisano i ricorrenti che era proprio il suddetto atto di divisione ad escludere l'esistenza della servitù, dal momento che dava atto dello stato di comunione esistente, che precludeva la possibilità di “oneri insistenti". я и Né, soggiungono, il giudice d'appello avrebbe ч e giudizio potuto confondere giudizio petitorio possessorio, poiché "la riunione dei giudizi non poteva legittimare la pretesa che la situazione di fatto potesse costituire titolo del diritto di servitù. Altrimenti non ci sarebbe differenza tra 7 actio negatoria servitutis ed azione di spoglio". Sostengono, poi, i ricorrenti che il airiferimento fatto dalla sentenza impugnata rogiti per AR PP, oltre che immotivato, era irrilevante, avendo il giudice d'appello trascurato di considerare che, perché potesse configurarsi la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia attraverso l'atto Fanizzi, “nei rogiti PP non dovevano risultare costituite delle servitù ex novo, al posto di quelle eventualmente esistenti. Occorreva, invece, che esse esistessero sul fondo nel 1972, al l'attomomento della divisione operata con IZ". Peraltro, solo il rogito del 1905 parla di un passaggio carrozzabile largo due metri, mentre quello del 1922 si riferisce ad un passaggio pedonale, che, in realtà, costituisce l'oggetto dell'azione petitoria, riguardante esclusivamente т и il passaggio nella p.lla 81 della HI в IA. и Ugualmente non pertinente, ad avviso dei д ricorrenti, è la valorizzazione dell'atto Placi del 1983, poiché esso si riferisce ad una servitù esistente a carico della p.lla 82, acquistata da tal Villani, mentre la servitù in esame 8 riguarderebbe la p.lla 81. Le varie censure in cui il motivo si articola one infondate. Non può condividersi, in primo luogo, l'assunto principale delle ricorrenti, che costruiscono a critica alla decisione impugnata sulla tesi che lo stato di comunione indivisa esistente tra le parti sull'unico fondo, poi diviso con l'atto per AR IZ del 1972, avrebbe costituito impedimento alla costituzione della servitù per destinazione invero, si del padre di famiglia. Tale opinione, fonda su di un'interpretazione restrittiva e, comunque, contraria alla ratio della norma dettata dall'art.1062 cod. civ. della locuzione "stesso proprietario” adoperata dal legislatore per indicare il presupposto soggettivo per la nascita della servitù per destinazione del padre di famiglia. й Poiché ciò che risulta decisivo per la и costituzione di detta servitù è il fatto che colui щ che possiede il fondo abbia creata la situazione di у fatto evidenziante la subordinazione di una parte del fondo all'altra, non rileva la circostanza che il possesso del fondo originariamente unico sia appartenuto ad uno o più soggetti, questi ultimi in 9 comunione indivisa, poiché in entrambe le ipotesi ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sulle parti del fondo collegate dal rapporto di subordinazione, cui la norma si riferisce con la locuzione "stesso proprietario". Ovviamente, nell'ipotesi di comunione indivisa, necessario che tutti i comproprietari concorrano sia alla creazione dello stato di fatto di cui si è detto sia alla separazione delle parti del fondo collegato dal rapporto di subordinazione. La giurisprudenza di questa Suprema Corte conforta tale avviso (v. per il primo principio, sent. n.7074 del 1995 e, per il secondo, sent. n.2339 del 1981). Orbene, poiché i ricorrenti non mettono in dubbio né l'esistenza dello stato di fatto concretante la subordinazione della parte di fondo poi attribuita alla HI IA a quella т и poi attribuita al HI NT né che tale situazione fosse stata creata dai comproprietari e, щ per quanto concerne la partecipazione alla Ү separazione dei fondi, fa fede l'atto divisionale, è assolutamente irrilevante lo stato di comunione indivisa creatosi sul fondo poi nuovamente separato con l'atto IZ, poiché l'estinzione per 10 confusione della preesistente servitù determinata indivisa ai sensi dell'art.1072 dalla comunione cod. civ. non costituiva ostacolo alla costituzione di una servitù, con analogo o diverso contenuto, per destinazione del padre di famiglia. Tali considerazioni consentono di superare rilievi critici che i ricorrenti svolgono in ordine all'interpretazione sia dei rogiti per AR PP del 1905 e del 1922 sia dell'atto Placi del 1922, non essendo contestata l'esistenza dello evidenziante la subordinazione di stato di fatto fondo all'altra. Comunque, tali una parte del rilievi, essendo rivolti a sindacare nel mercato l'interpretazione di detti atti operata dal giudice d'appello con motivazione sufficiente e scevra da errori logico-giuridici, risultano inammissibili. Da ultimo, con riferimento alla censura, per vero non agevolmente intellegibile, che sembra far т е richiamo al divieto posto dall'art.705 cod. proc. в и civ., sarà sufficiente osservare che tale norma impedisce al convenuto nel giudizio possessorio di д proporre giudizio petitorio, mentre nel caso in esame il HI NT fu convenuto in petitorio dalla HI IA, che propose l'actio negatoria servitutis, sicchè ben а ragione egli 11 potè proporre azione possessoria. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 948 e 1362 cod. civ., osservando che: a) con riferimento alla revindica di una fascia di terreno posseduta dal HI NT, proposta dalla HI IA, il Tribunale ha del tutto ignorata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare l'impossessamento da parte del HI NT;
tale richiesta costituiva l'unico mezzo possibile per l'accertamento suddetto, dal momento che nessuna indicazione la sentenza impugnata dà in ordine alla prova degli elementi oggettivi ("ceppi", "fili" e "muri") dai quali si rileverebbe 1'infondatezza della domanda e proprio le “perplessità" mostrate dalle parti dell'atto Placi stanno a dimostrare che si era verificato l'impossessamento della striscia di terreno: ит b) in ordine al preteso spoglio del possesso della servitù di passaggio, erroneamente il giudice ив d'appello fa riferimento alle risultanze ч dell'ispezione dei luoghi, perché il passaggio descritto nel relativo p.v. è solo pedonale;
ciò dimostra, peraltro, la inesistenza della violenza e clandestinità dello spoglio, poiché il 12 comportamento dei coniugi HI-AG fu determinato dalla convinzione di essere tenuti solo al passaggio pedonale. Osserva questa Corte che, delle due censure svolte, la prima si rivela inammissibile e la seconda è infondata. I ricorrenti non censurano la parte della sentenza impugnata che, con riferimento all'azione di revindica esercitata dalla HI IA, correttamente rileva il difetto di prova, il cui onere gravava sull'attrice in revindica. Tale lacuna non può essere superata dalla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, poiché i ricorrenti, al di là della generica finalità di dimostrare il denunciato impossessamento da parte del HI NT, non indicano le ragioni che avrebbero giustificato la necessità di consulenza tecnica d'ufficio né, conseguentemente, i dati di ит fatto oggettivi che l'accertamento richiesto в avrebbe dovuto verificare. Sicchè la richiesta si и rivela generica e, comunque, così come riportata in Ч ricorso, viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che dev'essere formulato in materia tale da porre il giudice di legittimità e le altri parti nella condizione di verificare la 13 decisività delle richieste istruttorie sulla base degli elementi risultanti dal ricorso stesso, senza la necessità di consultare gli atti della fase di merito. In ordine, poi, all'esistenza dello spoglio, agevole rilevare che, contrariamente a quanto si assume dai ricorrenti, la sentenza impugnata dall'ispezione dei luoghi emersero rimarca che oggettivi, dai quali inequivocabilmente elementi (v., in particolare, la larghezza di circa due metri dello "stradone" riscontrata nella descrizione dei luoghi) si desumeva l'esistenza di un passaggio carrozzabile (fgg. 6 e 7 della sentenza). E, poiché la stessa sentenza evidenzia l'opera di trasformazione dell'originario stato dei luoghi realizzata dai coniugi HI-AG, non può esservi dubbio sulla correttezza della valutazione di tale opera, come condotta violenta, ит data dal Tribunale. в E' noto, invero, che, ai fini della и ravvisabilità dello spoglio, si ritiene violento ч qualsiasi atto idoneo a menomare apprezzabilmente il godimento di colui che esercita il possesso, ancorchè non caratterizzato dai tipici connotati della violenza sulle cose o contro le persone. 14 Conclusivamente, il ricorso va respinto e, i pertanto, secondo l'ordinario criterio, ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, euro 1729.20che liquida in complessive euro] di cui euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, addì 9 ottobre 2002, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. JePurdujeху 4 Relatore Napolitenes ELLERIA C N A C 2003 IN TA IL CANCELLIERE FEC SITA RI Di NuzzoDi Nuzzo бито DEPO 50 IL CANCELLIERE Oggi, 15:20 15