Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
È abnorme il provvedimento che, toccando situazioni soggettive costituzionalmente garantite, esorbiti da ogni schema processuale e provochi una situazione irreversibile, sanabile solo attraverso il controllo di legittimità. Ne consegue che non può essere ritenuta tale e, quindi, autonomamente impugnabile, l'ordinanza con cui il Tribunale disponga, relativamente ad un procedimento per il reato di cui all'art. 341 cod. pen., l'interpello previsto dall'art. 19 della legge 25 giugno 2002 n. 205 al fine della presentazione della querela per il reato di cui all'art. 594 cod. pen., in quanto l'illegittimità derivante dall'erronea applicazione in tale ipotesi della disposizione transitoria di cui all'art. 19 cit., può essere sanata attraverso l'impugnazione dell'eventuale sentenza di condanna che dalla proposizione della querela potrebbe derivare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2002, n. 17038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17038 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 19/04/2002
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 1199
Dott. FRANCO IPPOLITO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 4047/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da
DR ER contro l'ordinanza 4 luglio 2000 del Tribunale di Bologna, Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. DR ER, sostenendone il carattere abnorme, ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui, in un procedimento ex art. 341 c.p., è stato disposto l'interpello della persona offesa al fine di un'eventuale proposizione di querela per il reato di cui all'art. 594 c.p.
2. Il ricorso è inammissibile secondo quanto verrà meglio specificato.
Infatti non v'ha dubbio che l'ordinanza in esame sia illegittima, nel senso, più volte ribadito anche a Sezioni Unite, che l'art. 19 della legge n. 205 del 1999 ha esclusivo riferimento ai reati che la legge stessa espressamente trasforma in perseguibili a querela e che la disposizione non riguarda coloro i quali, oggi per allora, potrebbero ritenersi persona offesa di delitti originariamente punibili ad iniziativa di parte, delitti già assorbiti nelle disposizioni abrogate dalla legge n. 205. Discorso che nella specie significa che l'abrogazione dell'art. 341 c.p. non rimette in termini per proporre l'istanza punitiva quanti fossero stati offesi dall'ingiuria in cui quel particolare oltraggio si è, concretato.
3. E tuttavia deve pure ribadirsi che non ogni illegittimità di un provvedimento comporta la possibilità del ricorso in Cassazione contro di esso.
Perché un atto possa definirsi abnorme deve essere soddisfatta la duplice condizione che l'atto viziato, toccando situazioni soggettive costituzionalmente garantite, esorbiti da ogni schema processuale e provochi una situazione irreversibile, se non attraverso il controllo di legittimità.
Tali condizioni all'evidenza mancano. Non v'è la prima quanto l'istituto dell'interpello è frequente nell'ordinamento ed anzi è previsto proprio dalla legge più volte citata. Non v'è la seconda in quanto alla descritta illegittimità può porsi rimedio attraverso l'impugnazione di un'eventuale sentenza di condanna che dalla - parimenti eventuale - proposizione della querela potrebbe derivare.
4. Ritiene peraltro la Corte che, considerata la natura della questione, non si debba procedere alla condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2002
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2002