Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 2
Il reato di millantato credito può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente nel prestigio della P.A. e nella protezione del patrimonio.
Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio.
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La massima Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 11/09/2020 , n. 26589 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale il V. era stato condannato per i reati di circonvenzione di incapace, sostituzione di persona e truffa. 2.Contro tale sentenza ricorreva il …
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A pochi anni di vita dalla sua introduzione, avvenuta con legge 6 novembre 2012, n. 190, e sebbene in parte riscritta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, la fattispecie incriminatrice del traffico di influenze ha evidenziato non pochi aspetti di complessità interpretativa. L'art. 346-bis cod. pen. delinea, allo stato, due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine al profilo giustificativo della promessa/dazione del compratore di influenze. Nella prima ipotesi (mediazione c.d. onerosa) l'erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita e vale a remunerare lo stesso trafficante. Nella seconda (mediazione c.d. gratuita) la corresponsione è effettuata …
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Indice: 1) Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? 2) Quando si configura il reato di sostituzione di persona? 3. Qual è l'elemento psicologico del reato? 4. Il concorso di persone nel reato di sostituzione di persona 5. Le cause di giustificazione del reato 6. Il tentativo nel reato di sostituzione di persona 7. I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e qual è la pena del reato di sostituzione di persona? La sostituzione di persona è reato procedibile d'ufficio, e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il delitto di sostituzione di persona è un reato sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce altro delitto contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2009, n. 9470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9470 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/11/2009
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1880
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 28023/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG MA N. IL 02/02/1961;
avverso la sentenza n. 514/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 07/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 7/6/2007, confermava quella in data 9/11/2006 del Tribunale di Modena, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato MA IG colpevole dei delitti di truffa, millantato credito e sostituzione di persona, unificati dal vincolo del concorso formale, e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
L'accusa specifica mossa all'imputato è di avere, attribuendosi il falso nome di TO MA" e la falsa qualità di poliziotto della Questura di Modena, millantando altresì credito presso un non meglio identificato funzionario della Prefettura, indotto in errore IN FA, che, nella prospettiva di recuperare i punti della patente di guida sospesale qualche giorno prima, gli versava la somma di Euro 125,00, destinata a comprare il favore del citato funzionario (reato commesso il 3/11/2006).
Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico dell'imputato era integrata dalla testimonianza, attendibile e specifica, della persona offesa, le cui dichiarazioni avevano trovato oggettivo riscontro nell'intervento della polizia giudiziaria, sollecitato dalla stessa donna e che aveva portato al fermo dell'imputato in coincidenza della consegna al medesimo della somma di Euro 125,00;
precisava che la tesi difensiva dell'imputato, secondo cui il denaro ricevuto era destinato all'iscrizione della donna ad un corso per il recupero dei punti sottrattile dalla patente, era inattendibile;
aggiungeva, infine, che gli illeciti contestati, tutelando beni giuridici diversi, concorrevano e che la modesta entità del fatto, anche in relazione al profilo della "non rilevante utilità economica conseguita", era stata già presa in considerazione per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e non poteva operare per accordare anche la sollecitata attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4, che peraltro non avrebbe potuto incidere favorevolmente sull'entità della pena, tenuto conto della contestata recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 (reiterata, specifica nel quinquennio), che implicava comunque un bilanciamento in termini di equivalenza.
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione sul ritenuto concorso tra il delitto di truffa e quelli di cui all'art. 346 c.p., comma 2 e art. 494 c.p., nonché sulla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. 3- Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. La ricostruzione in fatto della vicenda è pacifica e non è attinta da alcuna censura.
I delitti di truffa e di millantato credito si differenziano per la diversità dell'oggetto della tutela penale, che è il patrimonio, nella prima, e il prestigio della Pubblica Amministrazione, nel secondo. Le due violazioni, pertanto, anche se unite in un'unica azione, caratterizzata, oltre che da vanterie di ingerenze e pressioni nei confronti del pubblico ufficiale corruttibile, anche da ulteriori artifizi e raggiri, quali l'attribuzione a sè di un falso nome e di una falsa qualità, idonei ad ingenerare maggiore affidamento nel soggetto passivo, producono due distinti eventi criminosi, con conseguente concorso formale di reati. Sussiste, inoltre, concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome;
ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati, posti a tutela di distinti beni giuridici, il patrimonio e la fede pubblica.
Non è censurabile il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, considerato che la valutazione del danno patrimoniale non rilevante risulta essere stata posta a base delle accordate attenuanti generiche ed è quindi assorbita da queste, non potendosi consentire la doppia valutazione di uno stesso elemento per un identico fine. Non va sottaciuta, inoltre, la carenza di un concreto interesse del ricorrente a vedersi riconosciuta l'invocata attenuante, inidonea comunque ad incidere in senso favorevole sul trattamento sanzionatorio, stante la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che con la detta attenuante non può che essere bilanciata in termini di equivalenza.
4- Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010