Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa sia perché oggetto della tutela penale è il prestigio della P.A., sia perchè la condotta non si concreta in artifici e raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nella attività pubblica per inquinarne il regolare svolgimento, attraverso il mercimonio dell'esercizio dei poteri dei pubblici funzionari a tale attività preposti.
Commentario • 1
- 1. La Corte d'Appello di Milano sul reato di traffico d'influenzeCarlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sui controversi rapporti tra il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., introdotto con L. 190/2012, e la preesistente fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. Di questo tema si è recentemente occupata la sesta sezione della Corte di Cassazione in due pronunce tra loro contrastanti[1], delle quali si era già dato conto in questa rivista[2]. L'arresto dei giudici milanesi ci offre lo spunto per analizzare brevemente il delitto di cui all'art. 346 e i suoi rapporti con la fattispecie introdotta con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2008, n. 35340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35340 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/04/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 729
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 043661/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC RI N. IL 10/04/1958;
avverso SENTENZA del 24/06/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona della Dott. De Sandro A.M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Campanella S., che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'avv. Trantino V., che ha concluso per la qualificazione del fatto come truffa e n.d.p. per difetto di querela. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 24/6/2005, pur riducendo entro limiti ritenuti più equi la misura della pena inflitta, confermava la pronuncia di condanna emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Modica - in data 12/12/2003 - nei confronti di OC RI, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 11 e art. 346 c.p., comma 2-, per avere ricevuto, abusando della sua qualità di impiegata presso la AUSL n. 7 del distretto di Modica e millantando credito presso i componenti della commissione medica invalidi civili operante in tale Azienda Sanitaria, la somma di L.
2.000.000 e la promessa della ulteriore somma di L. 5.000.000, col pretesto di dovere remunerare i detti sanitari che avevano curato le pratiche per il riconoscimento dell'invalidità civile di LO EP e della madre di costui, Di IM RO (fino al 5/10/2001).
La Corte territoriale, dopo avere disatteso l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica della comunicazione circa il trasferimento di sede del Tribunale di Modica, riteneva che l'accusa mossa alla OC era provata dalla attendibile testimonianza dello LO, nonché dalle convergenti testimonianze di NE, MO, Di RO e TE, che avevano avuto modo di ascoltare direttamente, attraverso l'impianto di "viva voce", il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra l'imputata e lo LO, nel corso della quale la prima, facendo chiaramente seguito a precedenti contatti, aveva ribadito al secondo la richiesta di denaro da destinare ai medici componenti della commissione, per evitare in futuro di trovare "le porte chiuse".
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata e ha dedotto: 1) violazione della legge processuale, nullità del giudizio di primo grado e degli atti conseguenti, per non esserle stata data comunicazione dell'avvenuto trasferimento di sede del Tribunale di Modica, il che le aveva impedito di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa;
2) erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto come millantato credito, anziché come truffa;
3) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11. La parte civile AUSL n. 7 di Ragusa ha depositato, in data 30/5/2006, memoria con la quale ha sollecitato il rigetto del ricorso.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. In relazione alla censura in rito, osserva la Corte che il processo, regolarmente chiamato all'udienza preliminare del 3/10/2003 celebrata presso la vecchia sede del Tribunale di Modica, fu rinviato - per impedimento di uno dei due difensori di fiducia dell'imputata - all'udienza del 12 dicembre successivo da tenersi presso il nuovo palazzo di giustizia di via A. Moro, e di tanto fu dato atto nel relativo verbale.
Sta di fatto comunque che, all'udienza del 12/12/2003, furono presenti sia l'imputata, tanto che venne revocata la precedente dichiarazione di contumacia, sia i suoi difensori di fiducia avv. Riccotti e avv. Terranova, quest'ultimo quale sostituto dell'avv. Trantino, che spiegarono regolarmente le loro difese. Non è dato ravvisare, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputata.
Quanto al merito, rileva la Corte che non è oggetto di contestazione la ricostruzione storica dei fatti.
Si fa questione soltanto di qualificazione giuridica, prospettando la tesi dell'inquadramento del fatto nel paradigma della truffa. È pacifico, si diceva, che l'imputata, col pretesto di dovere remunerare i componenti della commissione medica preposta all'accertamento della invalidità civile, si fece dare e promettere dallo LO somme di denaro, prospettando al medesimo che la mancata adesione alla richiesta formulata avrebbe potuto determinare, data la corruttibilità dei detti pubblici ufficiali, un atteggiamento ostile di costoro.
Il reato di millantato credito è configurabile anche se l'iniziativa parta, come - secondo il ricorrente - sarebbe avvenuto nella specie, dal soggetto passivo, non occorrendo che sia l'agente a ricercare la persona alla quale offrire la sua illecita ingerenza, giacché oggetto della tutela penale è il prestigio della pubblica amministrazione, che risulta comunque leso da tale indebita ingerenza.
Poco rileva, poi, stabilire l'esatta collocazione temporale dell'intervento illecito della OC, se prima o dopo l'esame delle pratiche in oggetto da parte della commissione medica, considerato che la previsione di cui all'art. 346 c.p., comma 2 per come formulata, punisce la dazione o la promessa di denaro finalizzata - pur se solo nell'apparenza creata dall'agente - sia a comprare il pubblico funzionario per un atto (contrario o conforme ai doveri d'ufficio) da compiere, sia a "remunerarlo" per un atto già compiuto. In entrambi i casi, infatti, si verifica l'effetto lesivo del prestigio della pubblica amministrazione, in quanto la prospettata destinazione dell'utilità ricevuta o promessa a corrispettivo di simulata corruzione espone a pericolo anche i principi di imparzialità e di non venalità della pubblica amministrazione, i quali implicano che l'azione amministrativà si svolga correttamente e svincolata da qualsiasi illecito interesse personale dei pubblici funzionari.
Il millantato credito corruttivo integra, in sostanza, una figura criminosa che, per come strutturata, è molto vicina a quella della truffa, ma se ne differenzia non solo per il carattere preminente dell'offesa dell'interesse all'integrità dell'affidamento e del prestigio di cui deve fruire la pubblica amministrazione in ogni settore della sua attività, ma anche perché la relativa condotta non si concreta negli artifici o raggiri, propri della truffa, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attività pubblica per inquinarne il regolare svolgimento, attraverso il mercimonio dell'esercizio dei poteri dei pubblici funzionari a tale attività preposti.
Sulla base dei dati fattuali acquisiti, correttamente si è ravvisato, nel caso in esame, il reato di cui all'art. 346 c.p., comma 2. Quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, per avere l'imputata commesso il fatto con abuso della relazione d'ufficio con la AUSL n. 7 di cui era dipendente, correttamente ne è stata ritenuta la sussistenza, anche se, per effetto delle accordate attenuanti generiche e del conseguente giudizio di comparazione effettuato ex art. 69 c.p., nessuna concreta incidenza pregiudizievole v'è stata sul trattamento sanzionatorio. È indubbio, invero, che la relazione d'ufficio tra la OC e la AUSL di Modica agevolò e rese più credibile la millanteria posta in essere, proprio perché fondata sulla possibilità di intervenire su soggetti ai quali relazionarsi agevolmente in forza dei rapporti interpersonali connessi all'attività d'ufficio.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
La ricorrente deve essere condannata, altresì, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate nella misura in dispositivo precisata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AUSL n. 7 di Ragusa, liquidate in Euro 2.250,00, ivi compresi Euro 2000,00 per onorari, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008