Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM.1 5392 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO getto SEZIONE TERZ Locazioni. gamento cano- ni. Datio in solutum Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI R.G. N. 11243/98 Presidente 13308/98 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 11672 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 1947 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: DE AR TT, elettivamente domiciliata in ROMA 11 APR. 2001 VIA GIUSEPPE MERCALLI 15, presso 10 studio dell'avvocato NICOLA ARNE che la difende anche CANCELLERIA disgiuntamente insieme all'avvocato PIERGIOVANNI MORI, giusta procura speciale con firma aut. per NO IA LO SCHIAVO di Prato dell'01/07/98 rep.n. 11323; ricorrente
contro
GN BE, PRIMATICI MARIO;
2000 intimati - 1997 e sul 2° ricorso n° 13308/98 proposto da: GN BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 98, presso lo studio dell'avvocato MARIO PACINI, che lo difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato ALBERTO BOTTARI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DE AR TT;
intimata 64/98 del Tribunale di PRATO,avverso la sentenza n. emessa il 21/01/98 e depositata il 06/02/98 (R.G. 1400/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Nicola ARNE;
udito l'Avvocato Giammaria CAMICI (per delega Avv. A. BOTTARI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto di entrambi. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9.4.1996 TA De MA, conduttrice di un immobile ad uso di esercizio di bar, subentrata, per effetto di cessione di azienda, al precedente conduttore, IO TI, proponeva appello innanzi al Tribunale di Prato avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità pronunciata il 12.3.1996 dal Pretore di Prato, su domanda del locatore, NO NI. A sostegno dell'impugnazione deduceva, quale unico motivo di gravame, che falsamente il locatore avrebbe attestato la persistenza della morosità, che era stata invece sanata mediante consegna, avvenuta il giorno precedente a quello marg dell'udienza in cui fu emessa l'ordinanza di convalida e al dello stesso procuratore dell'intimante, di tre assegni bancari, uno di lire 8.000.000, l'altro di lire 5.000.000 e l'altro ancora di lire 5.900.000, tali da coprire non solo i canoni dovuti fino a quel momento, ma anche quelli dei tre mesi successivi. Chiedeva, pertanto, la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ordinanza di sfratto e la condanna del NI al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. L'appellato nel costituirsi in giudizio precisava che dei tre assegni ricevuti, tutti senza data e luogo di emissione, solo il primo, quello di lire 8.000.000, a firma di persona diversa dall'intimata (assertivamente, il padre di lei), sarebbe stato coperto, mentre gli altri due erano, a detta della stessa De MA, privi di provvista. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello. Il Tribunale ordinava la notifica, ai sensi dell'art.332 c.p.c., dell'atto di appello al TI che però rimaneva contumace. Con sentenza 21.1 6.2.1993 il Tribunale di Prato così provvedeva: "...definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, conferma l'ordinanza impugnata e condanna TA De MA al pagamento in favore di NO 3 NI delle spese di questo grado di giudizio...". Nella motivazione esponeva, per quanto ancora interessa, le seguenti argomentazioni. In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dalla difesa del NI in considerazione di ciò che l'appellante, dopo aver notificato l'atto di appello al TI, secondo quanto disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 332 c.p.c., avrebbe dovuto "costituirsi" in giudizio, in base al disposto dell'art. 165 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione stessa. L'eccezione è visibilmente infondata, atteso che l'appellante si era già tempestivamente costituita in giudizio, in data 15.4.1996, e che né gli artt.231 e 332 né altra norma del codice di rito prescrivono che l'appellante debba rinnovare la propria costituzione in giudizio ogni qual volta si provveda a notificare l'atto di appello ai litisconsorti pretermessi. Nel merito l'appello è infondato. Infatti né gli assegni circolari né quelli bancari costituiscono mezzi di pagamento equipollenti al denaro, con la differenza, però, che per gli assegni circolari, i quali essendo esigibili verso un'azienda di credito hanno una maggior probabilità di essere onorati, è possibile ipotizzare, tenuto conto di ogni circostanza del caso concreto, la contrarietà a buona fede del rifiuto del creditore di riceverli in pagamento;
ma non altrettanto può dirsi dell'assegno bancario, la cui concreta esigibilità è ancorata ad un ulteriore dato variabile ed incerto, quale l'esistenza di una provvista sufficiente all'atto della presentazione. Ne deriva che essendo in ogni caso legittimo il rifiuto del creditore di ricevere in pagamento un assegno bancario, quest'ultimo è idoneo ad estinguere l'obbligazione pecuniaria solo se ricorrono due condizioni, l'accordo sulla diversa modalità solutoria (la datio in solutum pro solvendo), ossia l'espressa accettazione da parte del creditore, e la circostanza che il titolo abbia, in concreto buon fine. Nella specie sono mancate entrambe le condizioni, poiché gli assegni alla cui emissione l'appellante riconnette l'effetto solutorio furono accettati non dal NI, ma dal di lui procuratore legale, non munito di procura speciale all'incasso (per la necessità di una procura speciale di carattere sostantivo, essendo insufficiente, per un principio risalente al diritto romano, quella alla lite, cfr. Cass. 24.4.1971 n. 1199), e salvo buon fine. Sotto il primo aspetto va sottolineato che la previsione, contenuta nella procura a margine dell'atto di intimazione di sfratto, del potere, fra l'altro, di "incassare e quietanzare" non ha valore ai fini in occretto, arrestandosi il potere di autentica della firma da parte del procuratore legale alla sola procura processuale. Sotto il secondo va ricordato che la prova dell'esistenza della provvista alla data di scadenza del termine di grazia concesso dal Pretore deve essere provata dal debitore-convenuto, e dunque dalla odierna appellata, la quale ha tardivamente dedotto il relativo mezzo solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la conduttrice De MA TA con sette motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso NI NO proponendo ricorso incidentale con un motivo. All'udienza del 17.7.2000 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per il rinnovo dell'avviso di udienza al difensore della ricorrente principale. NI NO ha depositato memoria. Le comunicazioni dell'udienza 7.12.2000 sono rituali. MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve anzitutto procedere alla riunione dei ricorsi. : Occorre esaminare per primo il ricorso incidentale in quanto appare preliminare dal punto di vista logico-giuridico. Con l'unico motivo di ricorso incidentale NI NO denuncia "Violazione dell'art. 360 n° 4 cpc in relazione agli artt. 165 e 348 cpc" rilevando che “...Diversamente da quanto ritenuto in sentenza dal Tribunale di Prato, la difesa del NI NO ritiene che in caso di ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice si applica l'art. 165 cpc che impone la costituzione, mediante deposito dell'atto notificato, nei dieci giorni, laddove la norma in questione è norma generale..." Il motivo è privo di pregio. Infatti, persino per le cause inscindibili, come questa Corte ha già rilevato in passato, (cfr. tra le altre Cass. n. 2069 del 10/04/1979 e Cass. n. 2456 del 24/4/1981) in mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo del contraddittorio in causa inscindibile, deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la ritualità e la tempestività della relativa notifica. Questo nel caso di cause inscindibili. Nella specie poi, trattandosi di cause scindibili (per le quali la mancata notificazione produce solo gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 332 c.p.c.) la tesi del ricorrente incidentale deve ritenersi a maggior ragione non condivisibile. I sette motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente principale De MA TA denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 1197 e 1277 c.c. (ART. 360 N. 3 C.P.C.)", esponendo le seguenti doglianze. E' notorio che, a mente dell'art. 1277 c.c., i debiti pecuniari devono essere estinti con moneta avente corso legale nel territorio dello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Tuttavia, se il creditore vi consente, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta (c.d. datio in solutum), giusta il disposto di cui all'art. 1197 c.c. e, in tali casi, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione viene eseguita. Orbene, nella fattispecie, il creditore ha accettato gli assegni e, trattenendoli, ha espressamente consentito a ricevere tale diversa forma di pagamento: siffatta accettazione, pur non avendo determinato l'estinzione dell'obbligazione, stante l'apposizione della clausola "salvo buon fine" (c.d. datio pro solvendo), ha fatto tuttavia venir meno la morosità della De MA, giusta il disposto dell'art. 1220 c.c.. Il Tribunale avrebbe semmai dovuto considerare in mora proprio il NI, stante il disposto dell'art. 1206 c.c., avendo costui omesso di presentare gli assegni per l'incasso pur avendoli accettati in pagamento. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 658 e sgg. c.p.c. e 55 L. 27 luglio 1978 n. 392 (ART. 360 N. 3 C.P.C.)", esponendo le seguenti argomentazioni. Difettavano, nella fattispecie, i presupposti della convalida dello sfratto e, in particolare, la morosità dell'intimata; infatti "in tema di convalida di sfratto per morosità, in base al disposto di cui agli artt. 1197 e 1277 c.c., il conduttore, per sanare la morosità, deve consegnare al locatore moneta avente corso legale nello stato per un valore pari al proprio debito, con facoltà, per il creditore, di rifiutare una prestazione diversa;
tuttavia, ove una tale diversa prestazione sia accettata, il creditore non può eccepire, in un momento successivo, l'omessa sanatoria della morosità" (così Cass. n. 9889/95, ed altre). La clausola "salvo buon fine" apposta all'accettazione 7 esclude unicamente la c.d. datio pro soluto, ma non spiega effetto alcuno sulla mora del debitore, che viene meno con l'accettazione degli assegni. Comunque sia, consentendo a tale modalità di pagamento, il NI si era quantomeno accollato l'obbligo di verificare la copertura dei titoli presentandoli per l'incasso: tale obbligo discende, a tacer d'altro, dai principi codificati negli artt. 1175 e 1206 C.C. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. (ART. 360 N. 3 C.P.C.)” esponendo quanto segue. La sentenza impugnata, accollando alla De MA l'onere di dimostrare la copertura degli assegni accettati in pagamento da controparte sovverte indebitamente il principio di cui all'art. 2697 c.c.. La De MA ha provato il fatto estintivo della mora, producendo la quietanza comprovante l'accettazione del pagamento tramite assegni bancari. Il NI, invece, non ha provato l'esistenza del fatto impeditivo eccepito, ossia dell'asserito rifiuto di pagamento dei titoli da parte del trattario. Con il quarto motivo la De MA denuncia "Violazione o falsa applicazione dell'art. 345 C.P.C. (ART. 360 N. 3 C.P.C.)” esponendo quanto segue. Il Giudice d'Appello è incorso in un altro error in procedendo, erroneamente ritenendo che l'appellante fosse decaduta dalle istanze istruttorie formulate alla udienza del 25.6.1997; e ciò in quanto la produzione dei documenti indicati, ossia di copia autentica del verbale di udienza istruttoria di altra causa civile pendente tra le medesime parti, e l'espletamento della prova per testi del direttore della filiale Comit su cui i titoli asseritamente scoperti erano tratti, invero, costituiscono "prove nuove" del tutto ammissibili e rilevanti ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c.. Trattasi, infatti, di mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini del decidere che non potevano essere proposti nè nel corso del procedimento per convalida di sfratto, concernendo fatti successivi alla convalida medesima, nè nell'atto di appello, essendo la necessità di assumerli sorta unicamente dopo la costituzione dell'appellato, che appunto ha eccepito la mancanza di copertura solo in comparsa di costituzione e risposta. Del resto la richiesta di nuovi mezzi istruttori in appello deve ritenersi preclusa unicamente dopo la remissione della causa al Collegio. Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 82-84 C.P.C. E 1387-1392 -1399 C.C. (ART. 360 N. 3 C.P.C.)" esponendo le seguenti argomentazioni. La decisione impugnata merita di essere censurata anche laddove suppone l'insussistenza, in capo al procuratore del NI, del potere di ricevere gli assegni in pagamento e rilasciarne quietanza. Il locatore aveva infatti espressamente conferito procura speciale ad "incassare e quietanzare" al proprio difensore, come si evince dal mandato a margine dell'intimazione di sfratto per morosità. Il Tribunale di Prato sembra confondere e sovrapporre due istituti radicalmente diversi quali quello dalla procura ad litem, da un lato, e quello della procura ad negotia, dall'altro lato, violando, in ogni caso, le disposizioni che governano sia l'uno che l'altro. Supponendo che la procura ad incassare e quietanzare abbia contenuto esclusivamente processuale, il relativo potere, non essendo espressamente riservato alla parte da alcuna norma processuale né implicando la benché minima disposizione del diritto controverso, ricadrebbe senz'altro nelle facoltà normalmente riconosciute al difensore dall'art. 84 c.p.c.. Pur tuttavia, anche opinando diversamente, il NI aveva espressamente conferito all'Avv. Bottari la necessaria procura ad hoc. Appare più corretto ritenere che la procura in questione abbia carattere sostanziale oltre che processuale. Per conferire i poteri de quibus al difensore, così come a qualsiasi altro rappresentante volontario, non solo non era necessaria l'autentica della sottoscrizione in calce alla procura, ma questa non doveva neppure essere rilasciata per iscritto dal momento che la legge non prescrive alcun requisito di forma per il compimento degli atti in questione, giusta il disposto di cui agli artt. 1392 c.c.. Quand'anche, poi, si ritenesse preclusa la possibilità di conferire entrambe le procure, processuale e sostanziale, con un unico atto (ma non si riesce a scorgere quale disposizione di legge sancisca un simile divieto), l'esistenza della procura all'incasso non avrebbe comunque potuto essere posta in discussione dal Tribunale. Il NI, infatti, costituendosi in appello ha dichiarato di aver accettato gli assegni in pagamento salvo buon fine. Di fronte ad una simile ammissione, è impossibile sottrarsi alla seguente alternativa: o la procura all'incasso era stata comunque conferita aliunde, o l'appellato ha fatto propri gli effetti dell'atto compiuto in suo nome e per suo conto dal falsus procurator, tacitamente ratificandone l'operato giusta il disposto di cui all'art. 1399 c.c.. Con il sesto motivo la ricorrente principale denuncia "Violazione dell'art. 112 C.P.C. (ART. 360 N. 3 C.P.C.)" rilevando quanto segue. Il Tribunale, dichiarando il difetto di rappresentanza sostanziale del procuratore dei NI, ha rilevato e si è pronunciato d'ufficio sopra un'eccezione in senso stretto, qual è appunto quella di difetto di rappresentanza sostanziale, che poteva essere sollevata soltanto dalla parte interessata, ossia dal NI. La sentenza, dunque, risulta pure affetta da un vizio di extrapetizione o ultrapetizione. Con il settimo motivo la De MA denuncia "Violazione o falsa applicazione dell'art. 1189 C.C.. (ART. 360 N. 3 C.P.C.)” esponendo le seguenti argomentazioni. Quand'anche poi, per avventura, si dovesse ritenere che il 10 procuratore del NI fosse stato davvero privo del potere di ricevere il pagamento, che l'appellante, costituendosi in appello, non ne abbia ratificato l'operato e che, infine, la relativa questione fosse rilevabile d'ufficio, la sentenza impugnata poggerebbe comunque su una patente violazione di legge per inosservanza del disposto di cui all'art. 1189 c.c.. Tale norma, com'è noto, riconosce effetto liberatorio al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo e "si applica, per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore", come è avvenuto appunto nel caso di specie (cfr. Cass. 28 luglio 1983 n. 5215). La De MA, non solo ha confidato senza colpa nell'esistenza del potere del procuratore, ma è addirittura stata indotta in errore dal comportamento colposo del proprio creditore. Nel mandato a margine dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificatole ad istanza del NI, infatti, figuravano, tra i poteri espressamente conferiti dall'intimante al proprio procuratore, quello di incassare e quello rilasciare quietanze. Il creditore, dunque, portando a conoscenza della De MA un atto di tale tenore con le forme solenni della notifica, avrebbe comunque colpevolmente fatto sorgere nella solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza a realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens. Anche il ricorso principale non può essere accolto. Occorre rilevare anzitutto che una parte rilevante delle doglianze si basa su una interpretazione non esatta dell'impugnata decisione. Questa infatti, anche se talora in modo implicito, si basa in sostanza sul seguente iter logico: la consegna degli assegni in questione avrebbe potuto considerarsi idonea ad estinguere 11 l'obbligazione solo qualora fossero stati contemporaneamente presenti i seguenti due elementi: -a) una valida accettazione da parte del creditore della datio in solutum pro solvendo;
-b) 1' “..esistenza della provvista alla data di scadenza del termine di grazia concesso dal Pretore..." (v. alla dodicesima riga della quinta pagina della sentenza). Sempre secondo la tesi (in parte implicita) del Tribunale, la sussistenza di entrambi tali elementi, e cioè la sussistenza di una valida estinzione dell'obbligazione, doveva essere provata dal debitore;
ed il rilievo dell'appellato che solo l'assegno di £ 8.000.000 sarebbe stato coperto non comporta l'ammissione che vi era stata valida accettazione della datio in solutum o che l'appellato abbia fatto propri gli effetti dell'atto compiuto dal falsus procurator tacitamente ratificandone l'operato; a suffragio di tale punto dell'interpretazione della motivazione implicita è significativo tra l'altro il fatto che il Tribunale, nello “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” ha riportato il rilievo in questione dell'appellato come una mera precisazione difensiva V. il verbo: "...precisava..."alla sesta riga di pag. 3 e non come una implicita ammissione con il predetto contenuto;
ed inoltre il fatto che poi, nei "MOTIVI DELLA DECISIONE” non ha dato alcuna rilevanza alla precisazione medesima;
è opportuno aggiungere che tale (implicita) interpretazione data dal Tribunale del comportamento difensivo del creditore costituisce una tipica valutazione di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi logici o giuridici;
proprio per tali ragioni ed in particolare in quanto si tratta di una mera interpretazione, non è poi ipotizzabile alcun vizio in procedendo. Il Tribunale osserva anche che il potere di "incassare e quietanzare" che aveva il procuratore in base alla procura a margine dell'atto di intimazione di sfratto ... non ha 42 valore ai fini in oggetto..."; è vero che queste ultime parole sono seguite dalla 12 frase "...arrestandosi il potere di autentica della firma da parte del procuratore legale alla sola procura processuale..."; ma tale ultima frase appare essere un mero lapsus, dovendo invece ritenersi (sulla base del contesto della motivazione, e tra l'altro dell'enfasi posta sulla necessità di una procura speciale all'incasso... " in relazione al precedente rilievo circa la necessità dell' .. accordo sulla diversa modalità solutoria (la datio in solutum pro solvendo)..."; v. in particolare alla fine di pag. 4 ed all'inizio di pag. 5 dell'impugnata sentenza) che secondo l'implicita tesi del Tribunale era necessaria una procura che non si limitasse ad autorizzare genericamente all'accettazione di rituali pagamenti (e cioè ad "incassare e quietanzare"), ma avesse carattere speciale nel senso che conferisse al procuratore il potere di rappresentanza del cliente creditore ai fini della stipulazione dello specifico tipo di negozio giuridico (datio in solutum) in questione ( poiché la sostituzione della prestazione comporta disposizione del diritto de quo ed è quindi possibile solo con il valido consenso del creditore mediante l'apposito contratto predetto;
v. quanto esposto sul punto alla fine di pag. 4 nell'impugnata sentenza). Sempre secondo detta tesi implicita (in parte), la debitrice aveva omesso di provare l'esistenza di una procura siffatta. Una volta assodato quanto sopra circa la vera fondamentale ratio decidendi dell'impugnata decisione, essendo tale ratio immune dai vizi lamentati, deve concludersi anzitutto per la mancanza di pregio di tutte le doglianze comunque concernenti la sussistenza di una valida accettazione della datio in solutum ( e cioè del primo dei due suddetti elementi la cui contemporanea presenza, secondo il Giudice di secondo grado, doveva ritenersi essenziale per la fondatezza della tesi della De MA). Quanto (al secondo di detti due elementi e cioè alla prova della copertura 13 degli assegni, si osserva che le doglianze sul punto debbono ritenersi inammissibili nella misura in cui si basano su risultanze (come il "....verbale di udienza istruttoria di altra causa civile...”) non adeguatamente riportate ed inquadrate nelle doglianze in esame (v. tra le altre, Cass. n. 2838 del 25/03/1999: “ Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"); mentre debbono ritenersi non rilevanti (e quindi inammissibili per altra ragione) nella misura in cui si basano sul capitolo di prova per testi riportato alle pagg. 2 e 3 del ricorso, in quanto trattasi di prova priva del requisito della decisività, non facendo riferimento ad una data precisa e determinata;
infatti è irrilevante venire eventualmente a conoscenza del fatto che gli assegni *... non sono stati presentati per l'incasso e se lo fossero stati..." sarebbero stati "...regolarmente pagati dalla Comit. " (e cioè è irrilevante sapere se esisteva la provvista) in epoca imprecisata (e che quindi potrebbe ad esempio essere molto successiva al termine di grazia ed addirittura alla convalida dello sfratto). Quanto sinora esposto basta per ritenere non accoglibili tutte le doglianze della ricorrente principale, considerato anche il fatto che in base alla tesi esposta nell'impugnata sentenza (tesi non ritualmente contestata e comunque immune dai vizi in questione) per l'accoglibilità dell' assunto della De MA era necessaria la contemporanea sussistenza di entrambi i suddetti due elementi e che quindi sarebbe bastata l'inaccoglibilità delle sue doglianze riguardo ad uno solo dei due per far venir meno il suo interesse all'accoglimento delle doglianze residue. 14 Con riferimento ai singoli motivi di ricorso non sembra peraltro inutile aggiungere quanto segue. Circa il primo ed il secondo si osserva che l'art. 1220 c.c. appare inapplicabile in quanto concerne l'offerta non formale "della prestazione dovuta", mentre nella specie si trattava di una prestazione diversa da quella dovuta (datio in solutum); si osserva inoltre che prima di esaminare la sussistenza o meno dell'obbligo del creditore di presentare per l'incasso i titoli occorreva evidentemente stabilire se vi era provvista con riferimento all'importo totale dovuto;
e la prova sul punto, rientrando nella prova dell'avvenuta valida estinzione dell'obbligazione, era a carico del debitore;
così come era quest'ultimo, sempre per il medesimo motivo, a dover provare di aver consegnato gli assegni a persona avente il potere di stipulare il contratto di datio in solutum. In altri termini l'onere della prova della valida estinzione dell'obbligazione incombeva sulla debitrice De MA integralmente e cioè con riferimento a tutti gli elementi necessari per dimostrare detta valida estinzione. Debbono quindi ritenersi giuridicamente non fondate le diverse tesi esposte sul punto della ricorrente principale;
ed in particolare deve ritenersi errata la tesi che il difetto di rappresentanza sostanziale costituisse un'eccezione in senso stretto che poteva essere sollevata soltanto dal creditore NI;
infatti rientrava al contrario nell'ambito degli elementi necessari a dimostrare la valida estinzione dell'obbligazione (e debbono ovviamente ritenersi irrilevanti, ai fini della decisione sul punto, principi giurisprudenziali affermati in materie diverse da quelle riguardanti la distribuzione tra le parti dell'onere probatorio). Con specifico riferimento al settimo ed ultimo motivo, va affermato il seguente principio di diritto: l'art. 1189 c.c. (il quale si riferisce al "debitore che 15 ... esegue il pagamento") non appare applicabile allorquando non di pagamento si tratta ma di datio in solutum. Militano in favore di tale tesi sia la chiara lettera della norma (che parla esclusivamente di "pagamento"), sia le seguenti considerazioni: -a) il Codice Civile contiene una specifica disciplina della rappresentanza in tema di stipulazione di contratti (v. in particolare gli artt. 1387- 1400 c.c.); b) la datio in solutum, come già esposto, è un contratto;
-c) non si ravvisano valide ragioni per ritenere che il legislatore abbia inteso escludere da tale disciplina (tale esclusione è implicita nell'affermazione della validità della datio in solutum stipulata dal debitore con il creditore apparente ex art. 1189 cit.) questo singolo contratto;
e per di più per assoggettarlo alla suddetta particolare e chiaramente eccezionale (donde l'inapplicabilità dell'interpretazione analogica) disciplina (art. 1189 cit.) che ha ritenuto di dettare invece (non per uno specifico contratto ma) per uno specifico atto giuridico (appartenente a quella particolare categoria di atti giuridici in senso stretto che è costituita dagli atti dovuti 0 satisfattivi): il pagamento. Non sembra inutile precisare che comunque la parte ricorrente ha costruito la propria tesi circa l'applicabilità nella specie dell'art. 1189 c.c. (e quindi implicitamente circa il fatto v. detta norma - che il procuratore appariva "legittimato" a ricevere gli assegni "in base a circostanze univoche" e che il debitore ha provato di essere "in buona fede") sempre con riferimento ad un pagamento..."; ma ha omesso di argomentare in relazione alla ben diversa fattispecie concreta in esame (costituita da un contratto di datio in solutum); e soprattutto di precisare ritualmente perché la De MA avrebbe dovuto in buona fede confidare nell'esistenza del potere del procuratore di stipulare detto contratto in nome e nell'interesse del rappresentato;
ed in particolare perché il conferimento 16 in procura del mero potere di incassare e rilasciare quietanze avrebbe dovuto far sorgere nella solvens una ragionevole presunzione della sussistenza anche dell'ulteriore e ben diverso potere di stipulare il contratto predetto. Le doglianze in questione appaiono pertanto inaccoglibili per più di una ragione. Sulla base di quanto sopra esposto entrambi i ricorsi vanno respinti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 7.12.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Allt. Ther IL PRESIDENTE Vil fiuntinion CANCELLIERE C1 Giovanni IS Depositata in Cancelleria 100000 Oggi, lì 11 APR. 2001 350000 IL CANCELLIERE Agenzia delle Entrate E Giovanni IS R P 30 Ch. 1P E U Ufficio di Roma S T R O Iscritto a ruolo C Art. n. 19 17