Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2008, n. 45130
CASS
Sentenza 30 ottobre 2008

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La confisca per equivalente, in caso di delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche costituito da più violazioni, può applicarsi soltanto alle violazioni che siano commesse successivamente all'entrata in vigore della legge che per detto reato ha previsto l'indicata misura ablatoria.

Le sanzioni irrogabili alle persone giuridiche per illeciti dipendenti da reato possono essere applicate su richiesta delle parti, oltre che nel caso in cui consistano soltanto in sanzioni pecuniarie, anche quando il procedimento penale per il reato presupposto è definito o definibile con sentenza di patteggiamento e, in tal caso, occorre operare la diminuente per il rito sia sulla sanzione interdittiva temporanea che sulla sanzione pecuniaria.

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  • 1Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiesta
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  • 2L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito speciale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2008, n. 45130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45130
Data del deposito : 30 ottobre 2008

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