Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 2
La confisca per equivalente, in caso di delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche costituito da più violazioni, può applicarsi soltanto alle violazioni che siano commesse successivamente all'entrata in vigore della legge che per detto reato ha previsto l'indicata misura ablatoria.
Le sanzioni irrogabili alle persone giuridiche per illeciti dipendenti da reato possono essere applicate su richiesta delle parti, oltre che nel caso in cui consistano soltanto in sanzioni pecuniarie, anche quando il procedimento penale per il reato presupposto è definito o definibile con sentenza di patteggiamento e, in tal caso, occorre operare la diminuente per il rito sia sulla sanzione interdittiva temporanea che sulla sanzione pecuniaria.
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- 1. Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiestahttps://www.filodiritto.com/
- 2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2008, n. 45130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45130 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/10/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 1474
Dott. POLICHETTI AT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 036764/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS AN, N. IL 22/10/1959;
2) IR TA quale legale rapp.te di A.P.S.;
avverso SENTENZA del 04/05/2007 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
acquisite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'applicazione di sanzioni nei confronti dell'APS con rimessione degli atti al Giudice competente per l'ulteriore corso, nonché per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di OS AN, con condanna del predetto al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 4-5-2007, il G.U.P. del Tribunale di Torino - per quanto interessa in questa sede - applicava, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. e segg., concesse le attenuanti generiche prevalenti e ritenuta la continuazione, a OS AN la pena finale di anni uno e mesi otto, pena sospesa, in relazione alle ipotesi criminose di malversazione in danno del Ministero degli Affari Esteri e delle Comunità Europee (capo A), artt. 81 cpv., 110, 316 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 7), di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europee per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo B), artt. 81 cpv., 110, 640 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 7), di falso finalizzato alla commissione dei precedenti reati (capo C), artt. 81 cpv., 110, 485 c.p., art. 61 c.p., n. 2) e di associazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati di cui ai capi precedenti (capo D), art. 416 c.p., commi 1 e 2), reati ascritti al OS, in concorso con altri imputati nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della A.P.S. - Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo, Organizzazione non governativa;
disponeva, quindi, nei confronti del medesimo imputato, la confisca di tutte le somme residue presenti sui conti correnti bancari sottoposti a sequestro preventivo e (co)intestati all'imputato OS AN - c/c 267884 e 1068095 presso la DI NC, ag. Verolengo e del c/c n. 7728896 presso la NC Sella, ag. Torrazza Piemonte, dedotte eventuali spese bancarie;
disponeva inoltre la confisca di tutte le somme presenti sul c/c 60910, acceso a nome dello stesso OS e dei coimputati NI NO e RT AT, dedotte eventuali spese bancarie.
Con la stessa sentenza il G.U.P. applicava, sull'accordo delle parti D.Lgs. n. 231 del 2001, ex 63, ad A.P.S. Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo, ora in liquidazione. la sanzione pecuniaria finale di Euro 20.000,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 10, 21 e art. 24, commi 1 e 2 cit. decreto;
disponeva, quindi, ex D.Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 9, 13 e 24 il divieto di A.P.S. di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, lett. c)) e l'esclusione di A.P.S. da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, lett. d)) per la durata di anni uno;
disponeva, infine, nei confronti di A.P.S. la confisca di tutte le somme residue presenti sui c/c bancari e/o postali sottoposti a sequestro preventivo e intestati ad A.P.S. c/c 20094001 presso la DI NC (filiale via Botero), c/c 13794, 13795, 16929 presso la NC Intesa San Paolo, fil. 27 e il c/c 3021206 Poste Italiane, dedotte eventuali spese postali e bancarie.
In motivazione - con specifico riguardo alle tematiche che qui ci occupano - il G.U.P., dopo avere escluso l'applicabilità dell'art.129 c.p.p. e ritenuto corretto l'accordo delle parti, osservava quanto segue.
1.1.1. Con riguardo alla posizione di A.P.S. - Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo: a) in considerazione della gravità dei fatti contestati e del ruolo "apicale" svolto dagli imputati nella gestione illecita di A.P.S., era necessario irrogare congiuntamente le ulteriori sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 9, 13 e 24 del divieto di contattare con la P.A. ex art. 9, lett. c) e dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi ex art. 9, lett. d) cit. decreto, contemplando la stessa norma speciale del "patteggiamento" ex art. 63 del decreto l'applicazione di siffatte sanzioni;
b) andava altresì disposta la confisca delle somme residue presenti sui conti correnti e postali intestati ad A.P.S., dal momento che ai sensi dell'art. 19 del decreto la confisca del prezzo o del profitto ovvero dell'equivalente in danaro andava disposta "sempre" ed era pertanto obbligatoria;
in particolare, pur in assenza di espressa previsione normativa (quale quella presente nell'art. 322 ter c.p.), avuto riguardo all'equiparazione legislativa prevista dall'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, poteva ritenersi che l'istituto della confisca obbligatoria era applicabile anche quando il responsabile amministrativo aveva definito la procedura a suo carico con il patteggiamento, come nel caso di specie;
del resto non vi erano dubbi che le somme oggetto di sequestro preventivo fossero da considerare corpo del reato, in quanto pervenute nel patrimonio e/o nella disponibilità dell'associazione a seguito delle erogazioni pubbliche, e che ivi fossero rimaste per non essere state destinate ai progetti per cui erano state erogate.
1.1.2. Con riguardo alla confisca del residuo dei conti correnti cointestati a OS AN: dovevano essere rigettate, in conformità ad argomentazioni già svolte con riguardo alla posizione del coimputato NI, le istanze di dissequestro proposte dal OS AN in ordine al residuo giacente sui conti accesi presso la UNICREDIT e NC Sella e dal di lui padre, OS LD, cointestatario dei conti UNICREDIT, posto che: a) la prassi di prelevare, per finalità illecite, per lo più in contanti e senza una precisa contabilità dal cd. fondo di resistenza (gestito direttamente dagli imputati NI-RT-OS) o dalle provviste di A.P.S. somme che venivano fatte transitare sui conti personali del OS era circostanza che ben poteva ritenersi provata sulla base delle concordi dichiarazioni degli imputati NI e RT e delle pur reticenti dichiarazioni del OS AN (secondo le quali sui conti cointestati con il padre transitavano "anche" somme affidatigli dai genitori per investimenti finanziari);
b) le somme giacenti sui conti correnti sottoposti a sequestro risultavano essere "nella disponibilità" dell'imputato; c) sulla base della relazione del consulente del P.M. (delle cui conclusioni probatorie, l'imputato aveva volontariamente deciso di avvalersi per effetto della scelta del rito) doveva affermarsi la provenienza da A.P.S. (o da MILPA, società direttamente riconducibile ai medesimi imputati) e, quindi, la provenienza "illecita", delle somme o dei versamenti di cui era identificata la provenienza e (al tempo stesso) non ne era giustificata la dazione o costituenti versamenti in contanti (in ragione della prassi indicata); d) non vi era la prova da parte del terzo OS LD della reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza e, in ogni caso, tutte le somme presenti sul conto corrente cointestato erano nella "disponibilità" dell'imputato; in particolare l'assegno di L. 5.994.884 - somma erroneamente considerata dal consulente del P.M., quale provenienza da A.P.S. e che il OS LD aveva, invece, effettivamente provato essere il corrispettivo di una fornitura di mais - non solo era inidoneo a provare la presenza sul conto di tale somma al momento del sequestro (di cinque anni posteriore), ma neppure inficiava il condivisibile ragionamento probatorio svolto dal consulente del P.M.;
e) la volontà risarcitoria espressa dall'imputato nelle due scritture di transazione con le parti civili e l'assenza di prova dell'imputato e/o del terzo istante OS LD circa la provenienza lecita delle somme presenti sui conti correnti, alla luce delle osservazioni sopra svolte, inducevano a concludere nel senso della provenienza illecita delle somme ivi presenti. In definitiva si trattava di confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p. di beni nella disponibilità dell'imputato.
1.1.3. Con riguardo alla confisca del residuo sul conto corrente 60910 presso San Paolo IMI cointestato agli imputati NI- RT-OS su cui era stato trasferito il saldo del conto corrente, già intestato a MILPA s.r.l.: andava rigettata l'istanza proposta dall'imputato RT AT, nella qualità di co liquidatore della MILPA s.r.l. di dissequestro del residuo presente sul conto in questione;
invero, poiché MILPA s.r.l. era riconducibile, al pari di A.P.S., ai tre imputati e poiché gli introiti di MILPA s.r.l. erano costituiti unicamente dai soli pagamenti "maggiorati" di A.P.S. (ciò in quanto A.P.S. era l'unico cliente di MILPA, la quale si poneva come intermediaria, acquistando e rivendendo forniture alla prima a prezzi ingiustificatamente maggiorati al fine di incrementare le spese che A.P.S. era tenuta a giustificare agli enti erogatori), doveva ritenersi che la provvista di MILPA era costituita da danaro provento di reato in quanto derivante dalle erogazioni distratte dalla finalità pubblicistica che A.P.S. era obbligata a rispettare;
peraltro la circostanza che tale provvista fosse da imputare in toto direttamente agli imputati era confermato dalla stessa chiusura del conto, che aveva determinato il trasferimento del patrimonio della società sul conto corrente intestato ai soci personalmente. Anche in tal caso si trattava di confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p., trattandosi di beni nella disponibilità dell'imputato.
1.1.4. Con riguardo alle spese di carattere non processuale: la norma di cui all'art. 445 c.p.p. aveva carattere eccezionale e non era, dunque, applicabile alle spese concernenti la conservazione e custodia del bene sequestrato, che andavano solidalmente a carico degli imputati.
1.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia A.P.S., che l'imputato OS AN, per mezzo dei rispettivi difensori.
1.2.1. Nel ricorso nell'interesse di A.P.S. si impugna la sentenza del G.U.P. per la parte relativa alla confisca e all'applicazione della sanzioni interdittive e si chiede l'annullamento dei relativi capi di sentenza. In particolare con riguardo alla confisca si deducono i seguenti motivi.
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 e della misura di sicurezza patrimoniale ivi prevista (confisca obbligatoria del prezzo o del profitto) anche all'ente che abbia definito il procedimento a suo carico con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti -. Con il primo ordine di censure si deduce, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio logico, che la confisca, ancorché obbligatoria, non poteva essere applicata in sede di definizione con patteggiamento ex art. 63 cit. decreto;
ciò in considerazione del tenore dell'art. 19 che prevede che la confisca viene disposta "con la sentenza di condanna" e della non equiparabilità a tali effetti del "patteggiamento" alla sentenza di condanna;
si rileva, inoltre, che l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca è espressamente prevista dall'art. 322 ter c.p. in caso di patteggiamento e da numerose norme istitutive di forme di confisca speciale obbligatoria, sicché, nella specie, non sarebbe autorizzata l'interpretazione estensiva. - Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta applicabilità (diretta o mediata attraverso il richiamo operato dall'art. 445 c.p.p., comma 1) della disciplina generale di cui all'art. 240 c.p. o di quella speciale di cui all'art. 322 bis c.p. - A tal riguardo si deduce l'inapplicabilità al responsabile amministrativo, in forza del principio di legalità, della norma codicistica di cui all'art. 240 c.p. e l'operatività del rinvio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 63, comma 1 alla sola normativa processuale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 445 c.p.p., comma 1, ult. parte nel punto dove disciplina gli effetti del patteggiamento per le persone fisiche, prevedendo l'applicazione della misura di sicurezza della confisca.
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riferimento alla sussistenza degli ulteriori presupposti e requisiti di applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19. - A questo riguardo si lamenta che il
G.U.P. ha omesso di identificare e quantificare il "profitto" del reato, rilevandosi, nel contempo, la superficialità della motivazione nel punto in cui ha affermato la natura di "corpo del reato" delle somme in questione;
si deduce, quindi, l'omessa considerazione degli atti di transazione e delle conseguenti restituzioni e in particolare si assume che l'intero "profitto" derivante dai reati contestati sub capo A), come quantificato nel capo di imputazione è stato oggetto di restituzione in favore della Comunità Europea, mentre, per i reati commessi in danno del M.A.E., la responsabilità di A.P.S. andrebbe limitata ai soli fatti posteriori all'entrata in vigore della legge istitutiva della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, quindi, successivi al luglio 2001.
Con riguardo alle sanzioni interdittive si deduce il seguente ulteriore motivo.
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonché per totale carenza della motivazione in ordine all'omessa considerazione e valorizzazione dei parametri di cui al comb. disp. del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 14 e 11, nonché all'omessa (o, comunque, non dichiarata) applicazione della diminuente di cui all'art. 63, comma 2 del cit. decreto. - A tal riguardo si deduce che il G.U.P. ha fatto ricorso a una motivazione di stile;
si lamenta, quindi, che, nonostante la puntuale indicazione discendente dal comb. disp. del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 14, comma 1 e art. 11, comma 1, la sentenza impugnata non abbia in alcun modo considerato e valorizzato la specifica attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze dei fatti in imputazione;
si rileva altresì, l'omessa applicazione della diminuente per il rito o, quantomeno, l'assenza di motivazione sul punto.
Con la memoria ai sensi dell'art. 611 c.p.p., comma 1 la ricorrente ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno dei motivi di ricorso, segnatamente deducendo l'eventuale confiscabilità delle sole plusvalenze (intese come guadagni netti) ottenute con le operazioni illecite.
1.2.2. Nel ricorso nell'interesse di OS AN si deduce: la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) per erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento alle disposte confische ex artt. 322 ter e 240 c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione derivante dal testo del provvedimento.
Secondo il ricorrente il provvedimento di confisca dei conti (co)intestati a lui e al padre è illegittimo per molteplici ragioni e in particolare perché: 1) si è applicata la norma penale di cui all'art. 322 ter c.p. anche a periodi anteriori alla sua entrata in vigore;
2) non si è quantificato l'ammontare delle somme di provenienza illecita tale da consentire la confisca per equivalente, tenuto conto di quanto già restituito agli enti interessati;
3) non si è colta l'intrinseca contraddizione tra la sentenza che nega il dissequestro, così frustrando la necessità di pagare la tassa di registro per la transazione con il Ministereo Affari Esteri e il provvedimento che accoglie la richiesta di dissequestro in virtù della medesima transazione;
4) non è stata correttamente applicata la legge penale laddove sono state confiscate anche somme che si è documentato appartenere a terzi;
5) si è infine fatta applicazione presuntiva in malam partem di un principio (l'attuale appartenenza di somme a persone estranee al reato) che non può essere escluso per presunzione, ma solo nei casi rigorosamente provati. A parere del ricorrente anche la confisca del cd. conto MILPA è da ritenersi illegittima, per plurime ragioni e, in particolare, perché: 1) si tratta di beni appartenenti in origine a soggetto estraneo al reato e cioè MILPA;
2) non è possibile individuare alcun legame tra la provvista bancaria e i reati contestati;
3) l'attuale appartenenza agli imputati non significa affatto che gli imputati ne abbiano conseguito la disponibilità a seguito della commissione del reato di cui all'art. 316 bis c.p.; 4) non si è tenuto conto della necessità di tali somme per far fronte all'imposizione fiscale e al pagamento dei debiti della liquidazione.
Con successiva memoria la difesa del OS AN ha replicato alle conclusioni del P.G. presso questa Corte, come riportate in epigrafe, deducendo il proprio interesse a impugnare anche con riferimento alle somme asseritamente di pertinenza di OS LD e insistendo, in specie, sull'inapplicabilità della misura della confisca per i fatti commessi in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 322 ter c.p.. 2. Con riguardo al ricorso di A.P.S. questo Collegio ritiene assorbente, perché comporta l'illegittimità dell'accordo, nella misura in cui si è formato su una pena illegale, la doglianza relativa all'applicazione delle misure interdittive. Si rammenta che l'"applicazione della sanzione su richiesta" D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 63 (di seguito "decreto") è consentita in tutti i casi in cui l'illecito dipendente da reato risulti in concreto sanzionato con la sola sanzione pecuniaria;
al di fuori di questi casi l'applicazione della pena è, comunque, ammessa se il procedimento penale avente ad oggetto il reato presupposto dell'illecito è definito (come nel caso di specie) o "definibile" a norma dell'art. 444 c.p.p.; in tali casi la persona giuridica potrà "patteggiare" la sanzione anche se l'illecito sia astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea, operandosi la riduzione di cui all'art. 444 c.p.p., comma 1, "sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria" (art. 63, comma 2); mentre nel caso in cui il giudice ritenga che "debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta" (art. 63, comma 3).
Il procedimento ex art. 63 del decreto risulta in tal modo "agganciato" ai presupposti di ammissione al corrispondente procedimento per le persone fisiche, nella prospettiva (come si legge nella relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231 del 2001) da un lato, di ancorare l'ammissione al rito alternativo ad un dato oggettivo, quale la ridotta gravità del reato presupposto, che si riflette in una minore gravità dell'illecito, e, dall'altro, di incentivare la definizione cumulativa (del reato e dell'illecito amministrativo) attraverso la contestuale applicazione concordata della pena e della sanzione amministrativa.
È indubbio che la prospettiva in cui si muoveva il legislatore del 2001 e, correlativamente, la dichiarata intenzione di circoscrivere l'accesso al rito speciale ad ipotesi di illecito meno gravi (e, cioè, quelle per le quali va applicata la sola sanzione pecuniaria o una forma di interdizione temporanea) hanno risentito del "rimodellamento" dell'istituto di riferimento e dell'allargamento dei suoi presupposti ex L. n. 134 del 2003, giacché, in forza del rinvio (di natura formale) contenuto nell'art. 63, comma 1, risulta oggi ampliata anche la sfera della "patteggiabilità" della responsabilità amministrativa degli enti.
Ciò che preme qui evidenziare è che - nell'ipotesi in cui l'accesso alla definizione concordata della sanzione consegua al "patteggiamento" ovvero alla "patteggiabilità" del reato presupposto - qualora si tratti di un illecito amministrativo, per il quale va applicata, oltre alla pena pecuniaria, una sanzione interdittiva temporanea, anche quest'ultima deve formare oggetto dell'accordo delle parti, risultando riducibile la sua durata "fino a un terzo" a mente del comb. disp. dell'art. 63, comma 2 del decreto e art. 444 c.p.p., comma 1. Ciò è coerente con l'enucleazione di un sistema sanzionatorio, che, coniugando - come si legge nella relazione accompagnatoria - "il passato" e "il presente" delle sanzioni amministrative, risulta "essenzialmente binario", in quanto prevede accanto alla tradizionale sanzione pecuniaria, strumenti rivelatisi ben più efficaci nella lotta contro la criminalità di impresa, completando, quindi, "l'arsenale sanzionatolo", a mente dell'art. 9 del decreto, con la sanzione della confisca e con quella della pubblicazione della sentenza. In tal modo all'interno del "sistema binario" viene individuata una triade di risposte punitive, distinguendosi la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive e la confisca - che sono, tutte, "sanzioni principali", perché applicabili autonomamente - dalla "sanzione accessoria" della pubblicazione della sentenza, "la quale viene affiancata alle sanzioni di natura interdittiva, anche se è fuor dubbio che non ne condivide la natura, così che nel decreto riceve un 'autonoma disciplina" (cosi' nella relazione accompagnatoria). Più esattamente le sanzioni interdittive, individuate dal cit. Decreto art. 9, comma 2, dalla lett. a) alla lett. e), costituiscono "sanzioni principali", con funzione prevalentemente general- preventiva, potendo, in ragione del tipo prescelto, paralizzare l'attività dell'ente oppure condizionarne l'operatività, attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie;
sono, inoltre, "sanzioni speciali", applicabili, cioè, solo a particolari categorie di illecito (ex art. 13 del decreto), risultando riservate, in considerazione del loro carattere particolarmente invasivo, a casi più gravi, nella consapevolezza della limitata efficacia della sanzione pecuniaria che, per quanto possa essere adeguata al patrimonio dell'ente, finirà, comunque, per essere annoverata tra "i rischi patrimoniali" inerenti alla gestione (cfr. relazione accompagnatoria); sono, infine, "sanzioni obbligatorie", posto che, in presenza di una delle fattispecie tipicamente previste e di almeno una delle condizioni previste dal cit. art. 13, comma 1, lett. a) e b), il giudice ha l'obbligo - e non la facoltà - di disporne l'applicazione, salva, evidentemente, la discrezionalità della scelta secondo i criteri di cui al comb. disp. degli artt. 11 e 14; ciò in quanto si è ritenuto di "garantire l'uniformità applicativa delle sanzioni", anche perché eventuali apprezzamenti discrezionali avrebbero potuto "fomentare prassi corrive e disomogenee" se non addirittura condurre "il sistema delle sanzioni interdittive verso una deprecabile disapplicazione" (cfr. relazione accompagnatoria).
In particolare, in relazione ai delitti ex art. 316 bis e 640 bis c.p., per cui si procede, tra l'altro, nel caso all'esame, l'art. 24,
u.c. del decreto prevede che siano applicate (oltre alla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti del cit. art. 24 e oltre alla "sanzione generale" della confisca) anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e). Orbene il G.U.P., considerati "la gravità dei fatti contestati ed il ruolo apicale svolto dagli imputati nella gestione illecita", ha disposto nei confronti di A.P.S. le sanzioni del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 9, lett. c)) e dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la revoca di quelli eventualmente già concessi (art. 9, lett. d)) per la durata di un anno;
e ciò ha fatto d'ufficio, "in aggiunta" alla "quota" concordata dalle parti, senza considerare che le sanzioni interdittive, nel sistema del D.Lgs. n. 231 del 2001, non rappresentano un "accessorio" alla sentenza di condanna (o di "patteggiamento"), ma concorrono, al pari della sanzione pecuniaria (e, secondo il dichiarato intento del legislatore, in maniera ben più efficace e in termini ancor più invasivi di questa) a formare la risposta punitiva dell'illecito amministrativo. Peraltro il tenore della motivazione non lascia neppure intendere se e in quale misura sia stata applicata la diminuente di cui all'art. 444 c.p.p., comma 1 sulla durata delle misure stesse.
Vanno qui ritenuti operanti - atteso il principio dispositivo sotteso all'istituto di cui all'art. 63 del decreto e considerati, altresì, il richiamo generale contenuto nell'art. 34 e di quello specifico contenuto nell'art. 63, comma 1 del cit. decreto - quei principi costantemente affermati da questa S.C. in tema di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., secondo cui il rapporto negoziale intercorso tra le parte preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato. E poiché l'illegalità della pena concordata dalle parti ed erroneamente convalidata dal giudice comporta che la richiesta doveva essere rigettata in toto, in sede di ricorso per cassazione deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza, non potendosi far ricorso alla procedura di rettificazione ex art. 619 c.p.p. per applicare, d'ufficio, una misura della pena esulante dall'accordo intervenuto, in quanto l'imputato, di fronte ad essa, potrebbe non rinnovare la richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e optare per il rito ordinario (Cass. pen., Sez. 1, 14/03/1995, n. 1571). In definitiva, nel caso all'esame, il G.U.P., verificata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione anche delle misure interdittive, non poteva ricondurre nei limiti legali il trattamento sanzionatorio, applicando d'ufficio l'ulteriore sanzione principale, ma avrebbe dovuto rilevare l'illegalità dell'accordo, rigettando la richiesta di applicazione della sanzione.
Si rammenta che il rilievo dell'illegalità della sanzione è formulabile anche di ufficio;
in ogni caso il motivo di ricorso, relativo all'omessa valorizzazione dell'attività risarcitoria dell'ente e alla mancata applicazione della diminuente del rito, attiene direttamente al trattamento sanzionatorio. Resta il fatto che - contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente (che ha "limitato" la richiesta di annullamento alle sanzioni interdittive e alla confisca) - l'illegalità della sanzione travolge l'intero accordo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di A.P.S. e trasmissione degli atti al G.U.P. di Torino per l'ulteriore corso.
Risultano, ovviamente, assorbite le altre questioni dell'inclusione o meno della confisca tra gli effetti "premiali" del "patteggiamento" ex art. 63 del decreto, nonché quelle svolte in via subordinata, relativamente all'entità della stessa confisca e alla possibilità di aggredire le sole "plusvalenze".
3. Prima di procedere all'esame del ricorso del OS AN, che investe, per molteplici, aspetti l'an e/o il quantum della statuizione (in questo caso, accessoria alla sentenza ex art. 444 c.p.p.) della confisca, appare opportuno premettere alcune considerazioni in ordine alla natura dell'istituto in parola. Va, infatti, rammentato che la "confisca", disciplinata dal Codice Rocco come "misura di sicurezza patrimoniale" (art. 236 c.p.), fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, è stata via via affiancata da varie forme speciali di confisca, con le quali il legislatore ha abbandonato il tradizionale concetto di "pericolosità" della cosa, sotteso all'art. 240 c.p., in ragione di specifiche esigenze di volta in volta perseguite. Da qui l'affermazione del naturale polimorfismo della figura, nel senso che ciò che occorre considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Cost. 1961 n, 29;
id. 1964, n. 46), assolvendo l'istituto, a seconda dei casi, la funzione di misura di sicurezza, di sanzione accessoria ovvero ancora di sanzione amministrativa.
In particolare, per quanto qui specificamente interessa, le SS.UU. - risolvendo in senso positivo la questione dell'ammissibilità del sequestro ex art. 322 ter c.p. e, quindi, (in via definitiva) della confisca anche per equivalente del profitto del reato di cui all'art.640 bis c.p. - hanno evidenziato che tale forma di confisca costituisce una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, assumendo un carattere preminentemente sanzionatorio (con sentenza 25 ottobre 2005, n. 4193). Ed è in ragione della funzione di "neutralizzazione" degli effetti dell'attività criminosa che si spiega perché l'art. 322 ter c.p. prevede - per quanto qui interessa - che, anche in caso di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., è "sempre" ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, "salvo che appartengono a persona estranea al reato" ovvero dei beni "di cui il reo ha la disponibilità" per un valore equivalente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire l'oggetto della confisca.
In altra prospettiva si colloca, invece, il disposto dell'art. 445 c.p.p., comma 1, che, nel testo modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, ha espunto il riferimento contenuto nella disposizione previgente all'art. 240 c.p., comma 2. La norma, infatti, postula un contenuto di accertamento della sentenza di patteggiamento, in funzione del "primato" del controllo giurisdizionale rispetto alla regolamentazione pattizia che la novella ha valorizzato. In tal modo, in sede di patteggiamento, il giudice può applicare anche la confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1 delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne sono il prodotto o il profitto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura (cfr. ex plurimis Cass. pen., Sez. 5, 24/01/2007, n. 8440). Chiudendo le fila del discorso, occorre allora chiedersi a quale "forma" di confisca ha, nello specifico, fatto riferimento il G.U.P., giacché - se è vero che, proprio in ragione del suo carattere proteiforme, la confisca può assolvere una pluralità di esigenze - è pur vero che le contestazioni in ordine alla legittimità del provvedimento vanno raffrontate con i presupposti di ammissibilità della misura in concreto adottata.
Orbene ritiene il Collegio - ad onta di certe ambiguità espressive e del contemporaneo richiamo agli artt. 240 e 322 ter c.p. contenuti nell'impugnata decisione - che la misura disposta dal G.U.P. sia quella prevista dall'art. 322 ter c.p. in via obbligatoria in relazione ad entrambe le ipotesi di reato ex artt. 316 bis e 640 bis c.p. contestate al OS ai capi A) e B), applicabile, in forza del richiamo, contenuto nell'art. 640 quater c.p. all'"intero" art. 322 ter c.p. anche all'equivalente del profitto del reato di cui all'art.640 bis c.p.. Invero - pur argomentando sulla "provenienza illecita delle somme" presenti sui conti correnti e postali attinti dalla confisca - il G.U.P., allorché ha conclusivamente individuato i presupposti della confisca, ha osservato che si tratta di confisca "obbligatoria" ai sensi dell'art. 322 ter c.p. e precisato altresì che si tratta di beni "di cui il reo ha la disponibilità"; dal che deriva l'ulteriore considerazione che si tratta di confisca "di valore" o "per equivalente" del profitto dei suddetti reati, ancorché - come lamentato dal ricorrente - non risulti indicato il corrispondente importo monetario. Convalida tale convincimento l'espresso rinvio, nella stessa sentenza, alle argomentazioni svolte, in via unitaria, in sede di esame della posizione del NI, ove sono specificamente richiamati principi costantemente affermati da questa Corte con riguardo alla confisca per equivalente. In tale contesto il riferimento, contenuto nella stessa sentenza, alla "provenienza illecita delle somme" si risolve, in termini più riduttivi, in una "assenza di prova da parte dell'imputato e/o del terzo istante SA LD circa la provenienza lecita delle somme presenti sui conti correnti" e si rivela inidoneo ad ancorare la misura a quel profilo di pertinenzialità al reato, che è, invece, necessario a fini della confisca "diretta", sia essa facoltativa (ex art. 240 c.p., comma 2) o obbligatoria (ex art. 322 ter c.p.). Invero a tali effetti occorre - come ribadito di recente dalle SS.UU. (sentenza Cass. pen., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 26654) - una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito.
Ne consegue che, avuto riguardo alla norma di cui all'art. 322 ter c.p., si rivelano non pertinenti le censure del ricorrente in ordine alla "presunzione in malam partem" applicata dal G.U.P. circa la provenienza illecita dei beni (o meglio, della disponibilità monetaria corrispondente ai saldi attivi dei conti correnti attinti dalla misura), giacché la confisca per equivalente, collocandosi al di fuori dei presupposti di cui all'art. 240 c.p., può avere ad oggetto cose che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del soggetto, non hanno neanche un collegamento diretto con il singolo reato. Inoltre la confisca per equivalente, ricade su beni comunque nella "disponibilità" del reo, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal cod. civ. a regolare rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ex art. 1298 c.c., comma 2, o i rapporti tra banca e depositante, ex art. 1834 cod. civ.; di tal che non rileva neppure la cointestazione dei conti correnti (posto che questa è sufficiente a lasciare nella disponibilità dell'imputato le pretese somme di pertinenza del terzo), risultando inconferente il richiamo ai rapporti di natura civilistica, con il quale il ricorrente tenta di sorreggere parte delle censure.
Coglie, invece, nel segno, nei limiti che si preciseranno di seguito, la doglianza relativa alla non applicabilità in via retroattiva della confisca obbligatoria, giacché, a mente della L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 15 che ha introdotto la norma, le disposizioni contenute nell'art. 322 ter c.p. non si applicano ai reati ivi previsti e a quelli indicati nell'art. 640 quater c.p., commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge (pubblicata su G.U. del 25 ottobre del 2000, n. 250 ed entrata in vigore il giorno successivo).
Si rammenta, a tal riguardo, in conformità a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte, che nella malversazione in danno dello Stato ex art. 316 bis c.p. la condotta dell'agente (consistente nella mancata destinazione allo scopo predeterminato dei fondi in precedenza ottenuti) si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti (ex plurimis, Cass. pen., Sez. 6, 08/11/2002, n. 40375), mentre nel reato di truffa il momento della consumazione va individuato in quello dell'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene idoneo ad una valutazione patrimoniale e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo (SS.UU. sentenza n. 2 del 22/03/1969); in particolare, quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso;
atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione.
Le richiamate affermazioni di principio vanno, dunque, correlate - come avvertito da questa stessa sezione con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. - alla norma transitoria di cui alla L. n. 300 del 2000, art. 15, sopra cit., letta anche alla luce della natura giuridica, prevalentemente sanzionatoria, dell'istituto, con la conseguenza che qualora il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge che ha previsto in relazione ad esso la confisca per equivalente (art.640 quater c.p.), ai fini dell'applicazione di tale misura deve tenersi conto esclusivamente delle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge stessa (sentenza 14 giugno 2006 n. 31988, Chetta). E poiché nel caso all'esame sono state ascritte una pluralità di condotte, avvinte dalla continuazione, commesse - per quanto risulta dalla stessa contestazione dei fatti contenuta nei capi A) e B) di imputazione - anche in data antecedente all'entrata in vigore della legge cit., il carattere sanzionatorio dell'istituto di cui all'art.322 ter c.p. e l'espresso divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole vietano il ricorso alla confisca per equivalente relativamente alle condotte antecedenti l'entrata in vigore della stessa norma, individuate, quanto alla fattispecie sub lett. A), con riguardo al termine ultimo per la destinazione delle somme e, quanto alla fattispecie sub lett. B), nel momento della singole percezioni delle somme.
Al contrario il G.U.P. non ha fatto alcuna distinzione, avendo, anzi, applicato la misura in questione - come innanzi accennato - senza neppure indicare il profitto del reato, nella misura corrispondente all'equivalente appreso.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con riguardo al OS AN limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio al G.U.P. per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo (A.P.S.) e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OS AN limitatamente alla confisca e rinvia al G.U.P. del Tribunale di Torino per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008