Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2014, n. 50766
CASS
Sentenza 12 novembre 2014

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Massime1

Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerge in un momento successivo, la traduzione dell'ordinanza applicativa della misura dovrà essere richiesta dallo straniero alloglotta nel corso dell'interrogatorio di garanzia ovvero con istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con la possibilità di proporre appello ex art. 310 cod. proc. pen. in caso di rigetto, mentre il termine per proporre la richiesta di riesame avverso il titolo cautelare, ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, decorrerà dall'avvenuta traduzione del titolo stesso.

Commentario1

  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2014, n. 50766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50766
Data del deposito : 12 novembre 2014

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