Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerge in un momento successivo, la traduzione dell'ordinanza applicativa della misura dovrà essere richiesta dallo straniero alloglotta nel corso dell'interrogatorio di garanzia ovvero con istanza ex art. 299 cod. proc. pen., con la possibilità di proporre appello ex art. 310 cod. proc. pen. in caso di rigetto, mentre il termine per proporre la richiesta di riesame avverso il titolo cautelare, ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, decorrerà dall'avvenuta traduzione del titolo stesso.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2014, n. 50766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50766 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1799
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 30178/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AW NY (OBBLIGO PRESENTAZIONE) N. IL 11/10/1992;
avverso l'ordinanza n. 541/2014 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 27/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Rigetto e spese.
1. OH DE, tramite il fiduciario, propone ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Venezia ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere resa dal Gip del Tribunale medesimo in ragione delle imputazioni cautelari ivi meglio specificate.
2. Lamenta violazione dell'art. 143 c.p.p., per la mancata traduzione della ordinanza di custodia cautelare a fronte della accertata , in sede di riesame, non conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagata, ritenuta erroneamente sanata dalla proposizione nel merito del riesame stesso;
ancora, adduce la nullità della ordinanza resa dal Tribunale , anche questa non tradotta.
3. Il ricorso va rigettato pur se occorre diversamente precisare le ragioni della reiezione.
4. In fatto giova ribadire che:
l'ordinanza impugnata risulta emessa in esito alla declaratoria di incompetenza del Gip del Tribunale di Padova in sede di convalida del fermo di PG operato in origine ai danni del ricorrente;
in sede di interrogatorio davanti al GIP, poi dichiaratosi incompetente, il ricorrente ha inteso avvalersi del diritto di non rispondere, senza sollevare questione alcuna in punto alla non conoscenza della lingua italiana;
la questione non risulta sia stata sollevata neppure con il riesame interposto avverso la misura resa in esito alla trasmissione ex art. 27 c.p.p., ma è comunque entrata in processo nel corso del riesame,
in occasione della relativa udienza camerale, tanto da giustificare in quella sede la richiesta di annullamento articolata dalla difesa.
5. Tanto precisato in fatto, va poi segnalato in diritto che, ai sensi dell'art. 143 c.p.p., come novellato dal D.Lgs. n. 32 del 2014 reso in attuazione della direttiva 2010/64/UE, applicabile ratione temporis, al provvedimento reso dal Gip in esito alla declaratoria di incompetenza ( datato 12 maggio 2014 i il decreto è entrato in vigore il 2 aprile precedente), gli atti che dispongono una misura cautelare personale , tra i quali va certamente annoverata la ordinanza di custodia cautelare in carcere, oggetto della disamina che occupa, vanno tradotti nella lingua dell'indagato entro un termine congruo, tale da consentire all'indagato il pieno esercizio delle relative prerogative difensive. Mentre è poi pacifico, per quanto espressamente indicato dalla citata norma, che solo la cittadinanza italiana fa presumere la conoscenza, fino a prova contraria, della lingua italiana, per altro verso deve ritenersi che la non conoscenza della stessa non è conseguenza immediata e automatica del fatto che l'indagato è di nazionalità e cittadinanza diversa. Piuttosto, spetta sempre al giudice che emette il provvedimento coercitivo, seppur d'ufficio, procedere al relativo accertamento come si ricava dal comma 4, della citata disposizione normativa, che presuppone una discrezionalità di valutazione e non automatismi imprescindibili.
6. La traduzione della ordinanza custodiale , si è detto, è obbligatoria. Ma la norma non precisa quali siano le conseguenze di una eventuale inosservanza del precetto, lasciando peraltro indeterminato anche il tempo entro il quale provvedere all'incombente in una materia, quella dell'intervento cautelare, nella quale alla compiutezza del diritto di difesa, la cui ratio resta sottesa all'intervento attuativo della direttiva oltre che alla direttiva stessa, si interseca l'ulteriore profilo, non meno rilevante, della immediatezza della tutela.
7. A fronte di siffatto silenzio normativo, non sembra al Collegio che la nuova disciplina imponga valutazioni sostanzialmente differenti rispetto all'assetto, precedente alla novella , garantito dagli interventi interpretativi di questa Corte sul tema a far tempo dall'arresto reso dalla sentenza delle sezioni Unite n. 5052 del 24/09/2003 - dep. 09/02/2004, Zalagaitis, Rv. 226717. Seguendo siffatta impostazione occorre distinguere l'ipotesi in cui già dagli atti, al momento di emissione della misura, emerga la non conoscenza della lingua da parte del destinatario dell'intervento cautelare , costituendo questo un vizio genetico del provvedimento coercitivo, dall'ipotesi in cui siffatto dato emerga successivamente.
7.1 Nel primo caso secondo le sezioni unite ( cfr ancora da ultimo, malgrado la novella apportata dal Divo 32/14 , si veda la sentenza nr 18871/14 di questa Corte), il provvedimento è affetto da nullità, non assoluta ma a regime intermedio, destinata dunque a rimanere sanata ex art. 183 c.p.p., al verificarsene dei presupposti ( sul tema, non immediatamente di rilievo nel presente procedimento, si consideri in senso contrario tuttavia il portato immediatamente precettivo della direttiva che non sembra consentire rinunzie tacite e comportamenti concludenti sananti quali quelli che sarebbero desumibili dal tenore tipizzato dall'art. 183 c.p.p.).
7.2 Nel secondo caso, la mancata traduzione non incide sulla validità dell'atto ma solo sulla compiutezza dello stesso che rimane privo della idoneità a produrre i relativi effetti in ordine agli spazi difensivi che allo stesso risultano immediatamente correlati :
in primo luogo, avuto riguardo al puntuale esercizio delle prerogative difensive da concretare con la proposizione del riesame.
8. Da siffatta distinzione di principio, seguono i seguenti corollari.
8.1 Solo l'ordinanza non tradotta emessa nella consapevolezza del dover procedere a tanto per la ignoranza della lingua italiana da parte del destinatario della misura giustifica il rimedio del riesame, che presuppone la presenza di vizi invalidanti la legittimità, intrinseca e genetica, del provvedimento cautelare.
8.2 Se, invece, l'obbligo di traduzione emerge successivamente , l'eventuale inottemperanza , senza inficiare a monte il provvedimento, finisce solo per intaccarne la piena efficacia: andrà fatta valere, in coerenza, esclusivamente innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento, chiamato a valutare l'effettiva ignoranza della lingua italiana quale presupposto in fatto imprescindibile per procedere alla traduzione. Da questo momento, quello della avvenuta traduzione, decorrerà poi il termine per la proposizione del riesame, altrimenti irritualmente articolato nei confronti di un vizio diverso da quelli attratti alla competenza del Tribunale ex art. 309 c.p.p.. 8.3. Ne viene che, attivato sul punto il giudice della cautela, o nel corso dell'interrogatorio di garanzia o se del caso tramite il veicolo processuale ex art. 299 c.p.p., in caso di inottemperanza all'obbligo di traduzione, tanto giustificherà l'appello ex art. 310 c.p.p., in esito al quale, accertata siccome fondata la prelativa pretesa, il Tribunale provvedere a trasmettere gli atti al Gip perché provveda in tal senso.
9. Tornando al caso di specie.
Il vizio genetico, fosse stata accertata in fatto la non conoscenza al momento della convalida del fermo, avrebbe potuto in linea di principio caratterizzare la prima ordinanza , quella contestuale alla declaratoria di incompetenza. Ma non è questo il provvedimento impugnato bensì quello reso dal Gip del Tribunale di Venezia in esito alla trasmissione degli atti ex art. 27 c.p.p., che integralmente si sostituisce al primo.
Quanto a tale secondo provvedimento, fosse emersa in precedenza siccome accertata e pacifica la non conoscenza della lingua italiana, anche in siffatta ipotesi il vizio doveva ritenersi genetico e giustificare il riesame (cfr 23579/13). Ma tanto nella specie non è accaduto se si considera che in sede di convalida del fermo tale presupposto non è emerso (essendosi il ricorrente rifiutato di rispondere); che il dato non è stato altrimenti evidenziato dalla difesa;
infine che il giudice competente che riceve gli atti ex art. 27 c.p.p., non ha un precedente contatto con l'indagato ne' è tenuto successivamente all'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., si che , in assenza di altri elementi non è in grado di valutare la ricorrenza dei presupposti utili ad imporre la traduzione .
10. Ne viene che il ricorrente:
a) avrebbe dovuto compulsare il Gip per chiedere la traduzione dell'atto e non aggredire immediatamente ex art. 309 c.p.p., la misura impugnata;
b) in caso di risposta negativa , avrebbe goduto del rimedio ex art. 310 c.p.p.;
c) solo in esito alla traduzione , una volta accertata dal giudice precedente la effettiva sussistenza del relativo presupposto in fatto, avrebbe potuto adire il riesame, una volta completato integralmente lo spazio correlato alle relative prerogative difensive.
Da qui la infondatezza della prima doglianza.
10. È poi infondato anche il secondo motivo, giacché dell'art. 143 c.p.p., la lettera comma 2, riduce ai soli provvedimenti con i quali viene limitata la libertà personale l'obbligo di traduzione. L'ordinanza del Tribunale resa ex art. 309 c.p.p., non limita, ab origine, la libertà personale ma rappresenta una mera conferma del provvedimento attraverso il quale siffatta limitazione viene determinata. Non è dunque tra quelli per i quali è obbligatoria la traduzione nella lingua del destinatario , con conseguente infondatezza anche di tale ulteriore rilievo difensivo. 11. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014