Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
La nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete-traduttore ha carattere relativo e va quindi dedotta nel momento in cui si compie il primo atto processuale che pone l'imputato in grado di difendersi e di eccepirla, restando sanata in caso contrario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 17292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17292 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1168
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 000562/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AB N. IL 08/11/1967;
avverso ORDINANZA del 16/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Meloni per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Augusto.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - rigettava la richiesta di riesame avanzata dal Bari avverso quella del g.i.p. della stessa sede, che il 22.10.2007 gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato dei delitti previsti dall'art. 416 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12. Osservava preliminarmente il tribunale che era infondata la dedotta nullità dell'ordinanza, per avere prestato ufficio di interprete e traduttore dei colloqui registrati, un soggetto che non solo aveva ragioni di astio nei confronti degli indagati, ma che era stato nominato interprete-traduttore in un connesso procedimento, conclusosi coll'assoluzione degli imputati;
infatti l'indicato soggetto non era stato nominato dal giudice, ma dalla polizia giudiziaria, della quale aveva dunque assunto la qualità di ausiliario, di talché non sussisteva alcuna causa di incompatibilità prevista dalla legge.
Ne conseguiva la utilizzabilità del materiale fonico intercettato, sul quale fondatamente si basava il ritenuto quadro di gravità indiziaria.
Quanto alle esigenze cautelari, ricorrevano quelle previste dall'art.274 c.p.p., lett. b) e c).
Il Bari, radicato in una associazione dalle molteplici branche, poteva darsi alla fuga e tornare in Bangladesh, proprio per gli ausili forniti dal sodalizio;
ma soprattutto era concreto il pericolo della reiterazione criminosa, desumibile tanto dalla gravità del fatto, quanto dalla personalità del suo autore. Il quale non aveva precedenti specifici, ma, avendo pervicacemente intrapreso e proseguito l'attività criminosa, denotava una stabile dedizione alla medesima.
Unica misura valida a contenere tali esigenze era quella custodiale. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Bari, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione.
La nonna dell'art. 222 c.p.p., lett. e) era chiara nel prevedere che non possa prestare ufficio di perito, a pena di nullità, chi avesse svolto funzione di consulente tecnico in procedimento connesso, come nella fattispecie, che aveva visto lo stesso soggetto interpretare e tradurre le conversazioni intercettate. Situazione qui tanto più grave, in quanto egli era anche portatore di un interesse politico avverso a quelli professati dagli indagati, nei confronti di uno dei quali - e questo aspetto, debitamente segnalato al tribunale del riesame, non era stato preso in considerazione alcuna - aveva presentato una querela ed un esposto, relativo proprio a vicende riguardanti la funzione processuale affidatagli. Provava tale situazione di conflitto l'inserzione, nei verbali tradotti, di osservazioni e commenti personali del traduttore, ostili alle persone indagate.
Quanto, poi, alle ritenute esigenze cautelari, l'ipotesi di fuga era inverosimile, rispetto ad un soggetto residente in Italia da sedici anni e qui familiarmente radicato;
ne' si prospettava il pericolo della reiterazione, visto che era previsto un flusso migratorio lecito di tremila cittadini bengalesi. Senza poi trascurare la circostanza che il Bari si era attivato solo per far giungere in Italia alcuni parenti, tramite regolari contratti di lavoro. Nell'interesse del Bari, il difensore ha presentato tempestiva memoria, ad ulteriore illustrazione dei motivi principali di ricorso. Il ricorso è infondato.
L'impugnazione del Bari non contiene alcuna censura al ritenuto quadro di gravità indiziaria, basando fondamentalmente le esposte critiche sulla violazione delle norme che regolano l'attribuzione di compiti ai cosiddetti ausiliari del giudice. Premesso che con tale denominazione dovrebbero intendersi, correttamente, solo il cancelliere e il segretario, dovrà comunque rilevarsi come, nella specie, sia fuori luogo il richiamo alla normativa dell'art. 222 c.p.p., che concerne l'affidamento della funzione di perito. Nella
specie, infatti, il soggetto al quale il ricorrente ricollega le proprie doglianze, aveva incarico di interprete-traduttore, chiamando così in causa il disposto dell'art. 144 c.p.p.. Ciò premesso, deve rilevarsi che la dedotta nullità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha carattere relativo (cfr. Sez. 4^, 16.10.2002, El Kred) e quindi avrebbe dovuto esser dedotta nel momento del compimento del primo atto processuale, che poneva in grado il Bari di difendersi ed eccepirla;
ovvero, all'atto dell'interrogatorio di garanzia, nel quale avviene la cosiddetta discovery degli indizi. La prospettazione della eccepita nullità solo in sede di istanza di riesame e poi di ricorso per Cassazione, ne comporta la tardività e la irrilevanza in questa sede.
Per quanto, poi, attiene alle esigenze cautelari, il ricorso non evidenzia aspetti di manifesta illogicità delle argomentazioni spese al riguardo dall'ordinanza impugnata, denunciandone solo la inverosimiglianza, il che si traduce in una impresentabile censura di merito. Ciò concerne anche l'ipotesi di un flusso migratorio lecito che impedirebbe la reiterazione delle condotte illecite (ma non garantisce il venir meno del sodalizio criminoso); nonché la qualità di parenti delle persone concretamente fatte giungere in Italia, difficilmente credibile (oltre che meramente assertiva) proprio per la stabilità e l'organicità delle condotte tenute dal ricorrente.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008