Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11782 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 7 82/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO E Oggetto Lavoro Composta dagl Ill.m Sig ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 15197/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 25664 Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud.14/02/03 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente - - S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ET NN, elettivamente domiciliato in ROMA, ---- VIA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo 2003 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
1941 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 12846/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/07/99 R.G.N. 39316/93; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE FEO per delega MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Roma in data 13 febbraio 1982 NN LE esponeva di essere stato assunto al lavoro quale pilota dalla Società aerea mediterranea (SAM) nel 1963, mentre nel 1974 era passato alle dipendenze della s.p.a. Alitalia;
n. 10829 del 1977 il che con sentenza Tribunale di Roma aveva confermato la decisione pretorile dichiarativa del suo diritto di conservare l'anzianità di servizio già maturata nella SAM e la sentenza era passata in giudicato;
che pertanto egli chiedeva la condanna al pagamento delle differenzedell'Alitalia retributive;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda nell'an debeatur con sentenza non definitiva del 14 febbraio 1985, ma poi, essendo stata riformata tale decisione dal Tribunale, sospendeva il giudizio sul quantum con ordinanza del 7 dicembre 1988; che, cassata la sentenza del Tribunale, in data 6 aprile 1992 il LE Chiedeva meva riassunzione e la causa sul quantum veniva decisa dal Pretore con sentenza del 14 febbraio 1985, di 3 parziale accoglimento delle pretese del lavoratore;
che, proposto appello principale dall'Alitalia e incidentale dal LE, con sentenza dell'8 luglio 1999 il Tribunale confermava la decisione di primo grado osservando, sull'appello incidentale e per quanto qui ancora interessa, che esattamente la pronuncia di primo grado era limitata alla pretesa per differenze retributive relative al periodo compreso fra il 1982 e il 1985, stante che nel suddetto atto di riassunzione del 6 aprile 1992 tale limite temporale risultava espressamente;
perche contro questa sentenza ricorre cassazione il LE mentre la s.p.a. Alitalia resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
Considerato che
con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 414 e segg. cod. proc. civ., osservando che, una volta formulato dall'attore il petitum nell'atto introduttivo del giudizio, le conclusioni "sono e rimangono sempre quelle", ossia non possono essere successivamente limitate dallo stesso attore, con il conseguente vizio di parziale omessa pronunzia che infirmerebbe la sentenza limitativa, qui impugnata;
che il motivo è manifestamente privo di fondamento giacchè il processo del lavoro, specie del genere processo civile, è dominato dal principio dispositivo, che permette alle parti di modificare domande, eccezioni e conclusioni solo se ricorrano gravi motivi (art. 420, primo comma, cod. proc. civ.) e di rinunciarvi in tutto o in parte in ogni caso;
che nella fattispecie in esame la limitazione delle differenze retributive "maturate dall'1/1/1982 al 31/10/1985", contenuta nell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado, risulta dal testo dello stesso ricorso per cassazione (pag. 9, ultima riga), onde esattamente il collegio d'appello ha contenuto in tale modo la sua pronuncia di condanna;
che perciò irrilevante la precedente ordinanza giudiziale di sospensione del processo, ricorrente nel suo atto riportata dal d'impugnazione; che col secondo motivo il ricorrente parla di 'omessa valutazione della domanda erroneità della "1 - delsvolgimento motivazione" riassumendo lo passata inprocesso ed evocando la sentenza, giudicato, sull'an debeatur, 5 ---- - www che col secondo motivo il ricorrente parla di 'omessa valutazione della domanda erroneità della motivazione" riassumendo 10 svolgimento del processo ed evocando la sentenza, passata in giudicato, sull'an debeatur che col terzo motivo egli deduce l'omessa motivazione sulla domanda di risarcimento del danno da attribuzione di mansioni inferiori alla qualifica;
che col quarto motivo egli formula la medesima censura con riguardo ad una pretesa di risarcimento del danno per un periodo di inattività; che i tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono ammissibili in quanto estranei della sentenza impugnata, limitataal contenuto alla pronuncia sulle differenze retributive effettivamente richieste dalla parte, in osservanza del divieto di ultrapetizione;
che col quinto motivo il ricorrente lamenta 1' "erronea valutazione della motivazione della sentenza del pretore"" formulando ancora una volta una censura inammissibile perché estranea al contenuto della decisione attualmente impugnata;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. 6
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in euro 19,00, oltre ad euro millecinquecento per onorario. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2003. Il Presidente: h II Cons. estensorer Tenis Poulti Seanelle IL CANCELLIERE Depositat Cancellerla Oggi, 12 AGU 2003 IL CANCEL A I S D S , 3 A 0 3 T O 1 , 5 L . L A . T S O E R N B P A S ' N 3 I I L 7 L N - A E G 8 T - D S O 1 I O 1 S A P D N E E E S , G A I O G R A E T L S O I T G T A I E L R R L I E D D O 7