Sentenza 31 gennaio 2002
Massime • 1
La mancata traduzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare, all'atto della notifica all'indagato che ignori la lingua italiana (art.143 cod. proc. pen.), implicando l'impossibilità per quest'ultimo di essere consapevole del relativo contenuto ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, si traduce in una violazione del diritto di difesa e comporta la nullità della predetta ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2002, n. 11598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11598 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 31/01/2002
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE PIZZUTI - Consigliere - N. 275
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 37327/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto, con mod. IP1 il 25.9.2001 da ZU AO Renè, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 13.8.2001, con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 30.7.2001 dal G.I.P. di quel Tribunale nei confronti dello stesso indagato.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, in persona del Dr. Giuseppe VENEZIANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso Udito il difensore Sibilio Angelo del foro di Roma
Osserva:
1. - Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 30.7.2001 dal Tribunale di Agrigento nei confronti di UB IL Renè, indagato per i reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 D.P.R. n.309/1990, 10 - 14 e 23 l. n. 110/75 e 648 c.p..
Ricorre l'indagato personalmente deducendo la nullità dell'impugnata ordinanza per la mancata traduzione in lingua a lui comprensibile e per l'asserita violazione dei termini di trasmissione degli atti e di deposito previsti dall'art. 309 del codice di rito, con conseguente inefficacia del provvedimento impugnato.
Il rilievo ipoteticamente pregiudiziale di quest'ultima censura ne richiede l'esame preliminare.
Orbene, l'incartamento processuale pervenuto alla cognizione di questa Suprema Corte non offre alcun riscontro all'assunto di parte, segnalando, di contro, utili elementi per smentirne la fondatezza, senza necessità di ulteriori indagini sul punto.
È, infatti, sufficiente considerare che dalla lettura della stessa epigrafe del provvedimento impugnato si coglie che la data di presentazione della richiesta di riesame non può essere quella indicata dalla parte (26.7.2001) per il solo fatto che l'ordinanza custodiale oggetto di riesame risulta emessa il 30 luglio successivo (la discrasia si spiega, verosimilmente, con il fatto che il 26 luglio è la data di presentazione di altra istanza avverso la misura custodiale emessa dal G.I.P. di Roma, dichiaratosi incompetente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.). L'istanza è stata, dunque, proposta l'1 agosto, mentre il provvedimento del giudice del riesame è intervenuto il 13 agosto successivo, dopo un lasso di tempo, dunque, che già di per sè porterebbe ad escludere che non sia stato osservato il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti di cui all'art. 309, comma quinto, c.p.p.. D'altronde. dal testo della stessa ordinanza non risulta che, in quella sede, sia stata sollevata la relativa eccezione.
La prima censura, concernente la violazione dell'art. 143 c.p.p. a seguito della mancata traduzione dell'ordinanza impugnata, è invece fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione. Il diritto all'assistenza gratuita dell'imputato che non conosca la lingua italiana, sancito dalla norma processuale citata, è pacificamente inteso come diritto alla traduzione degli atti a lui diretti la cui conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. Il panorama giurisprudenziale delineatosi in sede di lettura del dettato normativo non offre, tuttavia, una convergenza di linee interpretative in ordine all'ambito oggettivo di applicazione, essendosi fatto ora riferimento ai soli atti orali (Cass. sez. 5, 18.12.1992, Hrustic), ora anche agli atti scritti del procedimento (cfr. Cass. S.U. 31.5.2000, Jakani), in sintonia con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, che ha interpretato la disposizione di cui all'art. 143 c.p.p. come clausola di ordine generale destinata a tutti gli atti, orali e scritti, indirizzati all'imputato (Corte Cost. 19.1.1993, n. 10; cfr., pure, Corte Cost. 24.2.1994, n. 64). Reputa la Corte che la norma in questione non possa che essere letta alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 della Corte Costituzionale che ha elevato a rango costituzionale il diritto dell'imputato che non comprende, o non parla la lingua impiegata nel processo di farsi assistere da un interprete, mutuando, non a caso, le significative espressioni letterali (non comprende e non parla, di maggiore ampiezza semantica rispetto alla formula non conosce, usata nell'art. 143, primo comma) contenute nelle fonti internazionali, e precisamente l'art. 6 par. 2 della Conv. cur. e l'art. 14, par. 2 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, alle quali il nostro ordinamento ha inteso uniformarsi.
E la lettura costituzionale della norma, alla stregua cioè degli attuali parametri costituzionali, conferma, senz'altro, l'opzione ermeneutica più estesa, che, ai fini della traduzione, ricomprenda tendenzialmente tutti gli atti indirizzati all'imputato. Nondimeno, l'esigenza di coordinamento con altri valori costituzionali, connessi non solo ai diritti della persona e della difesa, ma anche al superiore interesse al buon andamento dell'amministrazione della giustizia, anche per l'esigenza di speditezza e di effettivo svolgimento del processo, induce ad enucleare un criterio funzionale cui attenersi, per evitare che debbano essere indiscriminatamente tradotti tutti gli atti dei procedimento penale. Il discrimine non può che rapportarsi alle reali esigenze difensive, nel senso di ritenere dovuta la traduzione di quegli atti la cui inintelligibilità da parte dello straniero si traduca in una concreta violazione del principio di partecipazione al processo e del diritto di porre in essere quegli atti di impulso processuale per il cui compimento sia realmente necessaria la piena conoscenza dell'atto presupposto.
In tale prospettiva, non può ragionevolmente dubitarsi che la mancata traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame, non consentendo allo straniero. elle ignori la lingua italiana, di rendersi conto del relativo contenuto, ai fini di un consapevole esercizio della facoltà di impugnativa, sia effettivamente pregiudizievole per i diritti di difesa.
La mancata traduzione dell'atto in questione comporta, dunque, l'annullamento dell'impugnata pronuncia, peraltro solo limitatamente alla mancata traduzione del relativo testo, nella copia destinata all'indagato. Resta, ovviamente, inteso che la notifica del documento tradotto farà nuovamente decorrere il termine per l'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla sua mancata traduzione all'atto della notifica all'indagato, con rinvio al Tribunale per provvedere alla traduzione ed alla notifica dell'ordinanza. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 d.a. del codice di rito.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002