Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2013, n. 24764
CASS
Sentenza 17 aprile 2013

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In tema di prevenzione degli infortuni, il "sorvegliante di cava", la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un "sorvegliante di cava" per aver consentito ad un dipendente inesperto di movimentare blocchi di marmo, la cui caduta provocava a quest'ultimo lo schiacciamento e la successiva amputazione di una gamba).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2013, n. 24764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24764
    Data del deposito : 17 aprile 2013

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