Sentenza 20 aprile 1998
Massime • 1
Nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento,la stessa non può considerarsi parte processuale in senso tecnico e non è quindi destinataria della norma dell'art. 613 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione.Detta persona, pertanto, deve necessariamente munirsi, per la proposizione dell'impugnazione, di un professionista iscritto nell'apposito albo a pena di inammissibilità dell'atto. Peraltro, il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.. Egli, infatti, non è munito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, comma primo, e 100, comma quarto, c.p.p. riconoscono al difensore dell'imputato ed a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1998, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 20.4.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso Consigliere N. 1408
3. Dott. Giovanni De RO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ilario Martella Consigliere N. 44275/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De LA RO,
avverso il decreto di archiviazione 28 maggio 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. de RO.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Persiani, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. De LA RO . ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso il 28 maggio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con il quale era stata dichiarata l'infondatezza della notitia criminis nei confronti di GU MA Grazia, previa dichiarazione dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dal ricorrente.
Lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto l'inamnissibilità dell'opposizione per non avere questa indicato elementi utili ai fini delle indagini.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue requisitorie scritte, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché il decreto impugnato contiene un giudizio di sostanziale inammissibilità dell'opposizione, che il Giudice per le indagini preliminari aveva tenuto presente, pur disattendendola, tra gli elementi di giudizio.
3. Il ricorso è inammissibile, ma per ragioni assorbenti rispetto a quelle indicate dal Procuratore Generale. Per essere, cioè, stato proposto dalla persona offesa personalmente.
È noto, infatti, come la pressoché costante linea interpretativa seguita dalla corte suprema sia nel senso che la persona offesa, nonostante goda di facoltà e diritti processuali limitatamente a taluni istituti, in quanto portatore di interessi alla decisione del procedimento, non è parte processuale in senso tecnico;
con la conseguenza che non è ad essa riferibile la previsione dell'art. 613 c.p.p. che consente alla parte (e solo a quella che tale è in senso tecnico) di sottoscrivere personalmente il ricorso. In ogni altro caso il soggetto deve essere rappresentato, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, da un professionista iscritto all'apposito albo. Non può, dunque, essere preso in esame, perché inammissibile, il ricorso per cassazione, presentato personalmente dall'interessato (Sez. V, 13 febbraio 1997, Di Fede) ovvero dal solo difensore della persona offesa privo di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. (Sez. IV, 29 aprile 1997, Silvestrini). Un simile difensore no n è, infatti, legittimato ad esercitare in proprio la facolta d'impugnazione riconosciuta solo al difensore dell'imputato, non essendo egli investito dei poteri di rappresentanza che gli artt. 99, 1^ comma, e 100, 4^ comma, c.p.p. riconoscono al difensore dell'imputato ed a quello delle altre parti rituamente costituite (sez. VI, 27 giugno 1995, Fakhri;
Sez. IV, 22 maggio 1992, Lisonelli;
Sez. V, 25 giugno 1997, Ottonello;
nonché, da ultimo, sez. VI, 16 dicembre 1997, Sofri). Orbene, poiché dagli atti risulta che il De LA ha sottoscritto personalmente il ricorso, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998