Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2006, n. 2614
CASS
Sentenza 26 ottobre 2006

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Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai sensi dell'articolo 41, comma secondo, cod. pen., solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. (Da queste premesse, la Corte ha escluso che potesse considerarsi come "condotta abnorme" quella di essere rimasto il lavoratore infortunato "troppo vicino" al luogo dove era avvenuto l'incidente, sul rilievo che rientra nel normale svolgimento dell'attività lavorativa che il prestatore d'opera si trovi nei pressi del luogo dove viene svolta l'attività lavorativa, salvo l'esistenza di riconoscibili ragioni di pericolo o di diverse disposizioni da parte delle persone preposte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2006, n. 2614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2614
    Data del deposito : 26 ottobre 2006

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