Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai sensi dell'articolo 41, comma secondo, cod. pen., solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. (Da queste premesse, la Corte ha escluso che potesse considerarsi come "condotta abnorme" quella di essere rimasto il lavoratore infortunato "troppo vicino" al luogo dove era avvenuto l'incidente, sul rilievo che rientra nel normale svolgimento dell'attività lavorativa che il prestatore d'opera si trovi nei pressi del luogo dove viene svolta l'attività lavorativa, salvo l'esistenza di riconoscibili ragioni di pericolo o di diverse disposizioni da parte delle persone preposte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2006, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 26/10/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1326
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 030764/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER FR, N. IL 10/04/1959;
avverso SENTENZA del 05/10/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. LOMBARDO Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza 28 aprile 2004, ha ritenuto la penale responsabilità di ER FR per il delitto di lesioni colpose gravissime condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. L'imputato era stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo in danno di BR NT, dipendente dell'imputato che, mentre stava compiendo operazioni di scarico da un autocarro, era stato colpito da una sbarra metallica proiettata contro di lui a seguito dell'esplosione di una bombola con conseguenti lesioni gravissime dalle quali era derivata la necessità dell'amputazione della gamba sinistra. L'infortunio era avvenuto il 15 marzo 1999 e il successivo 1 maggio 1999 la persona offesa era deceduta.
Il primo giudice ha ritenuto accertato che il decesso fosse riconducibile al grave trauma subito e all'amputazione dell'arto in presenza di una grave patologia cardiaca che aveva avuto efficacia concausale sul verificarsi dell'evento e, pur ritenendo provata l'esistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento costituito dal successivo decesso, ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'imputato per l'omicidio colposo "per difetto di colpa, trattandosi di evento essenzialmente dipeso da un fattore concausale preesistente, non conosciuto ne' conoscibile dall'agente, che lo rendeva ex ante del tutto imprevedibile".
Contro questa sentenza non ha proposto impugnazione il pubblico ministero e la Corte d'Appello di Catanzaro, investita dell'appello dell'imputato, ha, con sentenza 5 ottobre 2005, confermato l'affermazione di responsabilità di ER per il reato ritenuto dal primo giudice, ha concesso le attenuanti generiche (negate dal primo giudice) ritenendole equivalenti alle contestate aggravanti e ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale determinandola in mesi due di reclusione. La Corte di merito ha condiviso la valutazione del primo giudice sull'esistenza della colpa (ovviamente ai soli fini del reato ritenuto) individuandola essenzialmente in due violazioni di regole cautelari: non aver provveduto ad una cernita del materiale da scaricare al fine di verificare se vi fosse materiale che poteva essere fonte di pericolo e aver consentito che BR lavorasse in posizione prossima al punto dove venivano scaricati i materiali. 2) Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso ER FR il quale ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
- l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione sulle condotte colpose ravvisate dai giudici di merito. Secondo il ricorrente l'addebito di aver consentito che la persona offesa lavorasse troppo vicino al camion è superato dalla circostanza che, nel momento in cui avvenne l'esplosione, BR si era già allontanato dal veicolo. Quanto alla secondo elemento di colpa il presupposto che la bombola si trovasse sul camion non sarebbe stato per nulla accertato in quanto la dinamica dell'incidente è rimasta sconosciuta così come è rimasto sconosciuto il meccanismo di esplosione della bombola;
la mancanza e manifesta illogicità della motivazione "in relazione alla richiesta di assoluzione per condotta abnorme della vittima" consistente, in sintesi, nell'essere BR rimasto troppo vicino al punto in cui avveniva il ribaltamento del materiale trasportato venendo meno ad una regola di normale prudenza per cui l'evento è da ricondurre "ad un comportamento imprevedibile ed aberrante del lavoratore";
l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti da parte dei giudici di appello che non hanno tenuto conto delle straordinarie circostanze del fatto, dell'incensuratezza dell'imputato e della sua condotta processuale.
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il primo motivo in realtà introduce un dubbio sulla ricostruzione dei fatti che non ha ragione d'essere e che comunque è privo di rilievo decisivo nella soluzione del problema relativo alla causalità e alla colpa del ricorrente. Entrambi i giudici di merito hanno infatti condiviso l'opinione che lo scoppio fosse avvenuto per lo schiacciamento di un estintore contenente anidride carbonica ad opera di una barra metallica di grosse dimensioni. Ma se anche così non fosse - nel senso che l'esplosione fosse stata provocata da altra causa (cioè da un diverso oggetto) - non per questo verrebbe meno la colpa del ricorrente perché comunque l'evento sarebbe riconducibile all'avere, l'imputato, omesso di controllare che nel materiale trasportato non fossero compresi oggetti fonte di pericolo. Come è agevole verificare le valutazioni sul punto della Corte di merito sono esenti da alcun vizio logico o giuridico e non possono quindi che essere ritenute insindacabili nel giudizio di legittimità così come parimenti insindacabile è la valutazione sulla natura colposa della condotta consistente nell'avere, il datore di lavoro, consentito che il suo dipendente operasse in posizione troppo prossima al punto dove avveniva lo scarico del materiale in cui erano inclusi anche oggetti potenzialmente pericolosi.
4) Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso che ripropone all'attenzione di questa Corte il problema dell'interpretazione dell'art. 41 c.p.p., comma 2 ("Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento").
Sono noti i termini del pluridecennale dibattito svoltosi sull'interpretazione da dare a questa norma il cui scopo, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41 c.p.p., comma 1 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"): il nesso di condizionamento esiste, e la condotta può essere considerata causa di un evento, se non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento venga meno. È stato affermato in dottrina che se il comma 2 in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe anche con l'applicazione del principio condizionalistico.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente ma caratterizzato - a seconda delle varie teorie della causalità (che in realtà su questo tema non divergono significativamente;
salvo forse la teoria della "causalità adeguata") - da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo del tutto anomala della condotta, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più occasioni, ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cons., tra le numerose altre, Cass., sez. 1^, 10 giugno 1998 n. 11024, Ceraudo;
12 novembre 1997 n. 11124, Insirello;
sez. 4^, 21 ottobre 1997 n. 10760, Lini;
19 dicembre 1996 n. 578, Fundarò; 6 dicembre 1990 n. 4793, Bonetti;
12 luglio 1990 n. 12048, Gotta). Nel campo della sicurezza del lavoro questi principi vengono applicati per escludere l'esistenza del rapporto di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; questa caratteristica della condotta del lavoratore infortunato è idonea ad interrompere il nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento in base al già ricordato art. 41 c.p.p., comma 2. Nella nostra materia deve dunque considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ed è stato più volte affermato, dalla giurisprudenza di questa medesima sezione, che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4^, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012). Nel caso in esame il ricorrente indica come condotta abnorme quella di essere rimasto troppo vicino al luogo dove avveniva lo scarico del materiale peraltro contraddicendo l'affermazione, contenuta nel precedente motivo, secondo cui la persona offesa si era già allontanata da questo luogo. Ma come può affermarsi che abbia queste caratteristiche di eccezionalità il comportamento del lavoratore in relazione a modalità lavorative ordinarie poste in essere sotto il diretto controllo del datore di lavoro che in alcun modo ha richiesto una diversa modalità di svolgimento?
Appare infatti ovvio osservare che rientra nel normale svolgimento dell'attività lavorativa che il prestatore d'opera si trovi nei pressi del luogo dove viene svolta l'attività lavorativa salvo l'esistenza di riconoscibili ragioni di pericolo o di diverse disposizione da parte delle persone preposte. D'altro canto neppure se il comportamento del lavoratore fosse da ritenere contrario ad una norma di prevenzione ciò sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.
5) Infondato è infine il terzo motivo di ricorso. Il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l'art. 132 c.p., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati e il ricorrente trascura di considerare che, proprio prendendo in considerazione le censure formulate con l'appello, i giudici di secondo grado hanno concesso le attenuanti generiche per l'incensuratezza dell'imputato e la sua condotta successiva al reato. I medesimi giudici hanno fatto riferimento, per motivare il giudizio di equivalenza (e la determinazione in concreto della pena peraltro congruamente ridotta rispetto a quella inflitta dal primo giudice) all'elevato grado della colpa e alla gravità delle lesioni cagionate e questa valutazione appare incensurabile nel giudizio di legittimità.
6) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007