Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
Non costituisce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna a titolo monosoggettivo per delitto colposo, a fronte dell'imputazione a titolo di cooperazione colposa, purché venga comunque riconosciuta la rilevanza causale della condotta colposa dell'imputato, come delineata nell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2010, n. 14505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14505 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
14505 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - NET-2/2010 ALDO SEBASTIANO RIZZO Dott. N.
- Consigliere - CLAUDIO D'ISA Dott. N. 1999/2009- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI
- Rel. Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO
- Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) NE UR N. IL 21/09/1953
avverso la sentenza n. 329/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 03/06/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti, FAUSTO IZZO che ha concluso per ilil rifetto del scorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv Roberta Resenterra, che le couchers full vjesto del Udit i difensor Avv. Sander De Vecchi ed Ezminio Mazzucco, che all ricorso in fausse all'eptats;meus coucles jar l'acocaputo
1. Con sentenza del 14\5\2007 il Tribunale di Belluno condannava EN Maurizio
per il delitto di omicidio colposo in danno di IN NT, in quanto, in qualità di medico in servizio presso l'ospedale di Belluno, ritardava l'intervento operatorio della paziente IN la quale, ad opera di altro medico, in data
28\10\02 aveva patito una perforazione del colon durante un esame endoscopico
(finalizzato all'asportazione di alcuni polipi) e si trovava in una chiara situazione di peritonite (fatto del 30-31\10\2002; decesso del 26\11\2002).
All'imputato, concesse le attenuanti generiche, veniva irrogata la pena di mesi 6 di reclusione con i doppi benefici;
veniva inoltre condannato al risarcimento del danno in favore delle due parti civili da liquidare in separato giudizio, attribuendo a ciascuna di esse una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000=.
Con sentenza del 3\6\2008, la Corte di Appello di Venezia, a seguito di impugnazione dell'imputato, confermava la pronuncia di condanna di primo grado.
Osservava la Corte che il EN aveva violato le regole della diligenza professionale, in tal modo determinando l'evento mortale, in quanto consapevole della situazione clinica della paziente, non aveva disposto o eseguito l'urgente intervento chirurgico ed aveva lasciato l'ospedale senza informarsi degli esiti degli esami radiologici ed affidando la IN alle cure di un tirocinante, a cui non aveva dato alcuna specifica indicazione terapeutica.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando :
2.1. La violazione di legge per essere nullo il capo di imputazione, non essendo stata formulata l'accusa in modo chiaro e preciso, in particolare omettendo di precisare la specifica condotta omissiva causa dell'evento, quando la stessa si era consumata ed in quale ambito dell'ospedale. La genericità dell'accusa aveva vulnerato la possibilità di difesa. Peraltro, a fronte della specifica censura formulata nei motivi di appello, la corte di merito non aveva offerto alcuna motivazione. }
2.2. La violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e condanna, in quanto il EN era stato chiamato a rispondere del fatto in cooperazione colposa, trovandosi poi come unico condannato;
inoltre gli era stata attribuito un ritardo nell'intervento operatorio di 18-24 ore, quando invece il ritardo doveva identificarsi nel periodo di tempo intercorrente tra l'esito degli esami diagnostici (ore 19.52 del 31 ottobre e l'inizio dell'operazione, le ore 12.00 del 1 novembre); se a ciò si aggiungeva che detto intervanto era stato ulteriormente ritardato da una TAC superflua richiesta dai sanitari di turno, ne conseguiva che il ritardo addebitabile all'imputato era stato di gran lunga inferiore alle 18 ore.
2.3. La mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla deposizione della teste LO RA, infermiera, che avrebbe dovuto deporre sulla condotta professionale dell'imputato il giorno 30 ottobre. Il Tribunale si era riservato l'ammissione, senza poi nulla più decidere.
2.4. Il difetto di motivazione ed il travisamento della prova in relazione alla affermata sussistenza del nesso causale. Invero sia i periti d'ufficio che i C.T. del P.M. avevano concluso che le aspettative di sopravvivenza della paziente, in ragione delle sue pregresse condizioni di salute, erano di circa il 10% e non il 90% come invece indicato in sentenza;
sicché la sussistenza del legame causale era stata affermata in contrasto con i principi espressi dalla prevalente giurisprudenza.
2.5. La illogicità della motivazione ed il travisamento del fatto in relazione alla affermata sussistenza del ritardo nell'intervento effettuato il 1\11\2002. Invero il dies a quo da cui computare la tempestività dell'intervento chirurgico andava retrodatato al 28\10\2002 e cioè al momento in cui era avvenuta la perforazione del colon.
Pertanto alla sera del 31\10\02, al momento dei risultati della radiografia la situazione era già compromessa e la tempestività oramai inesistente, per cui l'intervento effettuato il giorno successivo nulla aveva cambiato su decorso della patologia.
2.6. La illogicità della motivazione ed il travisamento del fatto in relazione alla affermata negligenza nella condotta tenuta dal dott. EN. Invero a) la paziente era stata affidata ad un medico specializzando dott. Ruffolo (e per le urgenze al dott. 3
LO), il quale non era uno studente, ma un medico a tutti gli effetti e secondo la giurisprudenza della cassazione idoneo ad assumere la posizione di garanzia;
b)
l'imputato aveva lasciato il posto di lavoro alla fine dell'orario, lasciando il reparto alle cure di altri sanitari (il Ruffolo e, per le urgenze il dott. LO) sulla cui professionalità poteva fare affidamento;
c) l'imputato non aveva alcuna contezza della gravità della situazione patologica della paziente, tanto vero che costei era stata dimessa dall'ospedale di Agordo, senza alcuna particolare annotazione di urgenza.
2.7. Il difetto di motivazione in relazione alla pena irrogata, senza tenere conto della complessità del caso e della incensuratezza dell'imputato.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Con il primo motivo la difesa dell'imputato ha lamentato la genericità del capo di imputazione, per non essere stata l'accusa formulata in modo chiaro e preciso.
La doglianza è infondata. Si legge nell'imputazione che è addebitato al EN, in qualità di medico in servizio presso l'Ospedale civile di Belluno, di aver ritardato "il necessario intervento di almeno 18-24 ore", così cagionando con detta condotta omissiva, la morte della paziente IN NT.
Orbene perché sia rispettato il diritto dell'imputato a conoscere l'imputazione e consentirgli di esercitare il diritto di difesa ed il diritto alla prova, non è sufficiente la mera ripetizione della formulazione legislativa di un reato, senza alcun riferimento alla condotta concretamente ascrivibile all'imputato, ma è onere del P.M. formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo.
Nel caso di specie tale onere è stato assolto al momento dell'esercizio dell'azione penale, in quanto è stato reso palese al EN la posizione di garanzia che lo coinvolgeva nel fatto (medico in servizio presso l'Ospedale di Belluno); il profilo della sua colpa (ritardo nell'intervento chirurgico su una paziente con perforazione al colon); il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento (il ritardo aveva cagionato la morte).
G Ne consegue che nessuna incertezza può avere subito il EN in relazione ai fatti addebitatigli, in quanto la contestazione sostanziale ricevuta gli ha consentito di individuare agevolmente i profili dell'accusa formulata a suo carico, come peraltro si evince dalle articolate e pertinenti difese svolte nei vari gradi di giudizio.
3.2. La difesa dell'imputato ha inoltre lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e condanna, in quanto il EN era stato chiamato a rispondere del fatto in cooperazione colposa, trovandosi poi come unico condannato;
inoltre gli era stata attribuito un ritardo nell'intervento operatorio di 18-
24 ore, quando invece il ritardo doveva identificarsi in un periodo di tempo inferiore.
Anche tale motivo di censura è infondato.
Invero non vulnera il principio di correlazione la circostanza che, all'esito del giudizio, taluni degli imputati in cooperazione colposa siano assolti (nel caso di specie i dott. Tedeschi e Barutta, altri medici in servizio presso l'Ospedale di Belluno), infatti ciò che conta è che venga riconosciuta la causalità della condotta colposa dell'imputato, come delineata nel capo di imputazione.
Inoltre l'eventuale limitazione del tempo della condotta omissiva (rispetto a quanto contestato) non lede il principio di correlazione, in quanto non muta l'essenza dell'accusa, ma determina la precisazione dell'addebito che solo l'istruttoria dibattimentale può consentire di definire e sulla quale l'imputato è in grado di contraddire, se è verso che quasi sempre la precisa e finale definizione dell'addebito è frutto dell'attività difensiva delle parti.
3.3. L'imputato ha anche lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla deposizione della teste LO RA, infermiera, che avrebbe dovuto deporre sulla condotta professionale dell'imputato nella serata del 30 ottobre. Il
Tribunale si era riservato l'ammissione, senza poi nulla più decidere.
Va osservato che in caso di prova ammessa e non espletata, una volta che le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza 3
dell'istruttoria, poiché tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, si intende che il giudice abbia concluso per la superfluità della prova da assumere (cfr.
Cass. V, 35986/08, Ricci).
Inoltre, in relazione alla doglianza relativa alla violazione prevista dall'art. 606, lett.
d), c.p.p., va evidenziato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha stabilito che "per prova decisiva sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia" (ex plurimis, Cass. II, 16354\06,Maio); questa Corte ha anche precisato che "non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l'efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative" (Cass. II, 2827\05, Russo).
Nel caso di specie il ricorrente, nel lamentare l'omessa assunzione della testimonianza, non ha indicato le specifiche circostanze onde ritenere la prova
"decisiva" (peraltro relativa a condotte tenute dal EN il giorno 30 ottobre, prima ancora del ricovero della IN, avvenuto il 31), non consentendo a questo giudice di legittimità la valutazione della reale sussistenza del vizio lamentato.
La censura, per quanto detto, è infondata.
3.4. Un ulteriore motivo di censura formulato è relativo al travisamento della prova ed al difetto di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva del EN e l'evento.
Sul punto osserva questa Corte che dalla lettura degli atti, indotta dal lamentato travisamento della prova, tale violazione non risulta essersi maturata. Invero all'udienza del 31\10\2006, in sede di esame, il perito di ufficio Prof. Avato, a
G }
domanda del giudice, ha dichiarato che se si fosse proceduto all'intervento chirurgico entro i termini indicati nella relazione (nella giornata del 31\10\2002), le probabilità di sopravvivenza della Moscardin sarebbero state ampiamente significative, quasi al limite della certezza.
Il perito ha giustificato la sua conclusione evidenziando come il ritardo dell'intervento al giorno successivo, aveva determinato una progressione della mortificazione tessutale e della peritonite che, successivamente, non si era riusciti a contenere;
pertanto spostando l'intervento all'indomani, le probabilità di salvezza erano crollate drammaticamente.
Ha precisato, inoltre, il perito che già nella giornata del 31 ottobre, quantomeno in serata (alle ore 19.52 quando era disponibile l'esito del radiogramma), l'esigenza dell'intervento era urgente. Peraltro, proprio per far fronte a tale eventualità, la paziente era stata trasferita da Agordo a Belluno in un ospedale più attrezzato.
Nella stessa udienza la difesa dell'imputato ed il consulente di parte Prof. Giron hanno contestato ai periti che, tenuto conto delle condizioni di salute della
Moscardin, paziente ipertesa ed affetta da insufficienza renale cronica, in trattamento emodialitico, anche se fosse stata operata nella giornata del 31 ottobre avrebbe avuto scarse possibilità di sopravvivenza. Il perito d'ufficio, Prof. Avato ha risposto che la valutazione di un esito diverso e positivo dell'intervento, anticipato rispetto al primo novembre, si desumeva dal fatto che esso sarebbe stato meno invasivo per maggiore consistenza del tessuto e l'estensione della resezione. L'altro perito, Prof. Azzena ha aggiunto che capacità di sopravvivenza all'intervento della paziente era testimoniata dal fatto che essa era deceduta il 29 novembre, non a ridosso della data dell'intervento.
Sulla base di tale ricostruzione delle dichiarazioni dei C.T. e dei periti, ben può affermarsi che nessun travisamento della prova si sia verificato, in quanto il giudice di merito, con coerente e logica motivazione, incensurabile in questa sede di legittimità, valutata la attendibilità scientifica delle considerazioni dei periti, ha ritenuto che il comportamento alternativo lecito omesso (intervento chirurgico nella
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giornata del 31 ottobre) avrebbe evitato l'evento con alto grado di probabilità statistica e logica. Ciò in quanto il ritardo nell'intervento aveva determinato una motrtificazione tessutale che aveva aumentato la progressione della peritonite e la sua irreversibile ingravescenza.
Il motivo di censura è pertanto infondato.
3.5. Nei motivi illustrati ai punti 2.5 e 2.6 la difesa dell'imputato ha censurato la sentenza, laddove è stato riconosciuto un ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico ed erano stati riconosciuti profili di colpa nella condotta dell'imputato.
Per rispondere alla doglianze, va premesso che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass. I, 8868\2000, Sangiorgi;
Cass. II, 5606\07, Conversa).
Pertanto, appare opportuno riportare sul punto le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e fatte proprie anche dalla Corte di Appello di Venezia.
Ha osservava il Tribunale, nel ricostruire la vicenda, che:
· in data 28\10\2002 la IN (di anni 67 e dializzata) era stata sottoposta a colon scopia, finalizzata all'asportazione di polipi, presso l'ospedale di Agordo;
nel pomeriggio aveva palesato malessere, con dolori e feci liquide, tanto da
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consigliare il suo ricovero presso il pronto soccorso dello stesso nosocomio;
sottoposta a terapia conservativa antibiotica, in data 31\10\2002, dopo avere effettuato la dialisi ad Agordo, alle ore 13.30 era stata trasferita presso l'ospedale di
Belluno ritenuto meglio attrezzato;
- qui veniva accolta nel reparto dei dottori Tedeschi Umberto (primario) e EN
Maurizio (aiuto) ove veniva visitata e venivano disposti con urgenza l'espletamento di esami radiografici ed altro;
il giorno successivo, 1\11\2002, alle ore 12.30, veniva sottoposta ad intervento chirurgico che, sebbene eseguito secondo corrette regole dell'arte medica, non invertiva la progressione della patologia della paziente che decedeva in data
26\11\2002;
nel corso del processo i periti di ufficio riferivano, come già illustrato, che se
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l'intervento fosse stato più sollecito ed anticipato, la paziente sarebbe sopravvissuta con quasi certezza, chiamando quindi in causa la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Belluno che avevano avuto in cura la IN.
Il Tribunale di Belluno riteneva di individuare nel dott. EN il responsabile del decesso, per le seguenti considerazioni: ww sia il primario dott. Tedeschi, che l'aiuto dott. EN, avevano avuto consapevolezza della criticità della situazione della paziente (con "perforazione del intestinale”), tanto da disporre urgenti esami diagnostici ed il suo monitoraggio;
il primario, prima di ricevere l'esito degli accertamenti, alle ore 17.00 del 31\10\02
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aveva abbandonato l'ospedale per fruire di ferie già programmate;
il EN aveva lasciato l'ospedale alle ore 20.00 dello stesso giorno, rientrando a
- casa tornando in servizio dopo alcuni giorni, fruendo di premesso;
- il reparto era rimasto affidato al dott. Ruffolo, medico in tirocinio;
- prima che il EN lasciasse l'ospedale, erano già disponibili gli esiti degli accertamenti diagnostici richiesti (alle ore 19.52 del 31 ottobre, erano pronti le radiografie toracica ed addominale che lasciavano trasparire senza alcun dubbio la necessità ed indifferibilità dell'intervento).
Sulla base di tali elementi il Tribunale, esclusa la responsabilità del primario, riteneva sussistente quella dell'imputato il quale, prima di lasciare il servizio, pur essendo presente in reparto una paziente a rischio, non si informava degli esiti degli esami diagnostici urgenti e che erano già disponibili e mostravano la urgenza dell'intervento
(cfr. dich. dei periti); inoltre lasciava la paziente alle cure di un tirocinante a cui non dava specifiche indicazioni terapeutiche (v. dich. Ruffolo Cesare), così consentendo un ritardo dell'intervento chirurgico che avveniva solo, tardivamente, il giorno seguente a cura di altri sanitari. La Corte di appello ha fatto proprie tali argomentazioni rimarcando i profili della condotta omissiva colposa del EN.
3.6. Va osservato che l'addebito di colpa, di avere lasciato il reparto alle ore 20.00 sotto il controllo di un medico tirocinante, non integra alcuna violazione del principio di correlazione. Infatti tale circostanza è stata introdotta dalla difesa per contestare che la IN alle ore 20.00 del 31 ottobre fosse stata lasciata dal EN priva di controllo ed assistenza e, pertanto, ha legittimato il giudice a svolgere valutazioni circa la idoneità della condotta dell'imputato al rispetto delle regole di diligenza professionale.
Orbene il giudice di merito, alla luce della ricostruzione dei fatti come sopra operata, ha ritenuto sussistere una condotta omissiva colposa dell'imputato causa dell'evento.
Questi, infatti, pur avendo ricevuto in reparto una donna anziana e con chiare patologie in atto (tra cui la perforazione intestinale), trasferita da Agordo a Belluno proprio per il ricovero in una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata;
pur avendo disposto accertamenti diagnostici urgenti, uno dei quali disponibile alle ore
19.52, aveva lasciato l'Ospedale lasciato senza curarsi di informarsi degli esiti degli accertamenti radiologici e senza fornire al tirocinante rimasto di guardia specifiche indicazioni.
In tal modo non aveva valutato l'indifferibilità dell'intervento operatorio, il cui ritardo (peraltro eseguito il giorno dopo su iniziativa di altri medici) aveva determinato, come sopra illustrato, il decesso.
A fronte di tale coerente motivazione della condanna, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. f
.
3.7. Quanto alla censura di difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, va osservato che al EN è stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti generiche ed i doppi benefici.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'articolo
133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una misura assolutamente prossima al minimo edittale (cfr. ex plurimis, Cass. IV, 20 settembre 2004,
Nuciforo, RV 230278).
Per quanto detto, il motivi di censura è infondato.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nonché al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi € 2.500=, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in complessivi € 2.500= oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2010
Il Consigliere estensore dott. Fausto IZZ
Il Presidente
Dott. Aldo Sebastiano RIZZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 APR. 2010
IL CANCER JERE CAT 10 IU AR BERIO