Sentenza 12 settembre 2013
Massime • 1
È configurabile il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di accessi abusivi a sistemi informatici da parte di un sodalizio criminoso operante esclusivamente in rete, anche quando non risulti individuabile l'esistenza di una struttura di vertice del gruppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/09/2013, n. 50620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50620 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2013 |
Testo completo
50620 /13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE Composta da - Sent. n. sez. 87/2013 Maria Cristina Siotto - Presidente Margherita Cassano CC - 12/09/2013 R.G. N. 30976/2013 Emanuele Di Salvo Paolo Micheli Relatore Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TE GI, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa il 03/06/2013 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Carlo Taormina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. In data 03/06/2013, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di GI TE avverso l'ordinanza emessa_il 09/05/2013 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, in forza della quale il medesimo era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli addebiti riguardavano la presunta partecipazione del TE, con la veste di promotore / organizzatore, ad una associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di accessi abusivi a sistemi informatici, anche attraverso la detenzione e la diffusione abusiva dei relativi codici, al danneggiamento di detti sistemi ed alla interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
nella rubrica erano altresì formulate contestazioni concernenti specifici episodi di introduzione abusiva già intervenuti. Le attività in questione risultavano essere state realizzate quali manifestazioni delle iniziative sulla rete internet di un movimento internazionale denominato Anonymous, che già nell'ordinanza restrittiva adottata dal G.i.p. veniva descritto come connotato da modalità di contestazione meramente virtuali», sì da far ritenere che si trattasse di una organizzazione volta a promuovere «battaglie culturali e ideologiche di notevole impatto [...] sulle tematiche ambientalistiche e di difesa della libertà di espressione e di comunicazione del pensiero», senza palesare propensione ad assumere iniziative ben più destabilizzanti e lesive».
1.1 A tale riguardo, dato atto che secondo la difesa quella descrizione si poneva in antitesi rispetto alla stessa possibilità astratta di sussumere la menzionata "realtà virtuale" nella fattispecie disegnata dall'art. 416 cod. pen., trattandosi di «organismo non determinato da motivi di lucro e mosso da ispirazioni ideologiche positive», il Tribunale di Roma richiamava comunque gli argomenti dello stesso G.i.p. circa la configurabilità del reato associativo, escludendo al contempo che per ravvisare detto reato potessero ritenersi indispensabili uno scopo di lucro od una sottesa "ideologia negativa", quest'ultima richiesta solo per organismi considerati di particolare pericolosità (ad esempio, perché animati da finalità di eversione o terrorismo). Erano invece presenti: affectio societatis ed esistenza di un programma teso all'attuazione di una serie indeterminata di reati, ricavabile dal substrato volontaristico destinato ad alimentare la stabile operatività dell'entità collettiva dotata di autonoma identità e destinata a persistere oltre la commissione dei reati-fine; [...] attività propedeutiche e successive alle singole operazioni secondo schemi collaudati (individuazione degli obiettivi concordata a seguito di dibattiti svolti negli spazi web adibiti alle discussioni dei sodali sui temi di interesse comune;
diffusione dei dati abusivamente estrapolati dai siti target su social network, canali IRC pubblici e privati, blog intestati all'associazione; pubblicazione di messaggi di rivendicazione); struttura organizzativa, costituita dal complesso di elementi strutturali, materiali e immateriali;
attrezzature informatiche e patrimonio di 2 conoscenze e competenze tecniche condivise e utilizzate per il compimento dei reati». Secondo il Tribunale, la peculiarità della fattispecie concreta derivava in particolare dal rilievo che la associazione de qua risultava caratterizzata dall'incontro degli aderenti solo sul territorio virtuale del web, senza palesare legami con il territorio reale: non di meno, la significatività delle condotte di cyber crime quanto alla ravvisabilità dei singoli, presunti reati-fine, il collegio - segnalava che la difesa non aveva mosso censure di sorta doveva ritenersi indiscutibile, essendo state adottate in proposito anche convenzioni internazionali, e nella stessa giurisprudenza di legittimità potevano rinvenirsi indicazioni utili per la comprensione e l'inquadramento giuridico del fenomeno, anche se provenienti da sentenze intervenute in fattispecie affatto diverse. Il collegio richiamava fra l'altro alcuni principi espressi da questa Corte nell'interpretazione dell'art. 270-bis cod. pen., con riguardo ad associazioni terroristiche di matrice islamica: pur escludendo la sovrapponibilità di tali strutture, i giudici segnalavano che «da un punto di vista morfologico l'organismo Anonymous si avvicina ad un'organizzazione di tipo non statico, fondato sulla presenza di gruppi operanti in più Stati, aperti a sempre nuove adesioni, composti da individui non identificati che agiscono nella clandestinità, gruppi che creano comunità virtuali che vivono e si incontrano in rete attraverso la creazione di appositi forum, imageboard, blog. A questo primo livello di social network chiunque può partecipare per aderire e dialogare sugli obiettivi, le strategie e le finalità riguardanti obiettivi ritenuti di interesse comune. Vi è però anche un secondo livello, organizzato in maniera più riservata attraverso l'utilizzo di canali IRC (privati) non accessibili ai normali utenti, in cui operano gli attivisti che deliberano, studiano, programmano ed eseguono gli attacchi di tipo informatico sui c.d. target, e successivamente rivendicano l'attacco con la sigla Anonymous». Nell'ordinanza si ricordavano alcune delle azioni così rivendicate, assurte a notorietà come fatti di cronaca, come pure gli arresti già intervenuti nei confronti di attivisti in altri Stati e che non avevano interrotto analogamente a quanto accaduto in Italia dopo l'esecuzione dell'ordinanza impugnata le azioni criminose;
veniva altresì data contezza di una intervista - rilasciata dallo stesso TE al programma TV "Le Iene" in data 01/03/2012. Venendo alle risultanze delle indagini compiute dalla Polizia Postale, il Tribunale di Roma ne ricavava la conferma dell'impianto accusatorio, essendo stato accertato per tale via - anche sulla base delle modalità realizzative delle - introduzioni abusive in sistemi informatici che era stato possibile monitorare l'esistenza di un sodalizio stabile, con attività di propaganda e gestione delle strutture messe a disposizione di tutti gli aderenti (blog, canali IRC, ecc.), 3 nonché di scanning per la verifica della vulnerabilità di alcuni siti, potenziali target delle iniziative del gruppo, fino alla predisposizione di programmi informatici denominati "tools di attacco". Nell'ambito dei soggetti coinvolti in tali attività, il TE doveva intendersi - a fronte di una struttura verosimilmente acefala, ma connotata da ruoli diversificati a seconda delle capacità informatiche individuali» impegnato nella ideazione e realizzazione degli -- attacchi, proprio in virtù delle sue competenze assai avanzate: altri risultavano avere ruolo pari al suo, altri ancora si occupavano della elaborazione e diffusione dei materiali (anche di rivendicazione) agli organi di stampa.
1.2 Sull'ulteriore aspetto evidenziato dalla difesa nella richiesta di riesame, vale a dire sulla ritenuta decisività di una attività di collaborazione che il TE sosteneva di avere prestato in favore della stessa Polizia Postale, il Tribunale riassumeva il contenuto di un memoriale prodotto dall'indagato, anche in ordine alle circostanze dell'incontro su un canale IRC con un agente sotto copertura e sul successivo, riferito distacco dagli ideali degli hackers: al contrario, però, gli investigatori avevano dato atto della sua partecipazione diretta ad alcuni attacchi a siti determinati, ed avevano altresì rappresentato che a partire dal 29/07/2011, data che segna la presenza nelle IRC degli agenti sotto copertura (con trasferimento del canale privato chat frequentato dai leader di Anonymous su un server configurato appositamente e gestito dagli ufficiali di p.g.) [...], TE quando forniva informazioni su azioni effettuate dagli altri membri del gruppo appariva attendibile, quando invece si trovava a dover riferire di azioni che lo vedevano partecipe in prima persona, esponeva parziali ricostruzioni dei fatti o vere e proprie invenzioni, riguardanti eventi mai accaduti». I giudici del riesame precisavano che nell'elenco delle informazioni ricevute dal TE non risultava inserito alcunché sulle azioni che egli stesso aveva ideato e portato a compimento, come gli attacchi ai siti della Vitrociset e del S.A.P.P.E.: ne derivava pertanto, allo stato, la mancanza di un completo riscontro alla versione fornita dal prevenuto.
2.3 In punto di esigenze cautelari, il Tribunale mostrava di condividere le argomentazioni adottate dal G.i.p. circa la ricorrenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di recidiva specifica. Il primo doveva ricavarsi «dalla natura stessa dell'attività illecita, in grado di compiere illecite intrusioni in sistemi informatici al fine di pregiudicare la genuinità degli elementi acquisiti e ancora da acquisire in relazione alla compiuta identificazione dell'organico del gruppo, alle modalità operative, alla responsabilità dei singoli associati ed alle nuove strategie di incombente attuazione», tenendo conto altresì della esistenza di recenti attacchi e del 4 comportamento "ambiguo" del TE con la Polizia Postale, da considerare frutto di un tentativo di depistaggio delle proprie responsabilità». L'esigenza ex art. 274, lett. c), del codice di rito derivava dai caratteri stessi dell'associazionismo attivista sopra descritti, «fondati su incessanti motivazioni ideologiche che spingono i soggetti ad aggregarsi in maniera sistematica allo scopo di programmare sempre nuovi attacchi contro siti considerati ostili». Era quindi sottolineata la rilevanza di una richiesta di rinvio a giudizio già intervenuta a carico del TE per reati di cui agli artt. 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617- quater, 367, 495 e 368 cod. pen., commessi tra il 2004 e il 2006. Le esigenze anzidette dovevano intendersi tali da poter essere adeguatamente fronteggiate dalla restrizione in atto.
2. Avverso l'ordinanza richiamata in epigrafe propone ricorso il difensore del TE, sviluppando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., anche in relazione all'art. 25 Cost., dovendosi ritenere carenti nel caso concreto i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per la configurabilità di un reato associativo. Il difensore riproduce nuovamente alcuni passi della primigenia ordinanza del G.i.p. laddove vengono sottolineati non solo i presunti comportamenti delittuosi da ascrivere agli aderenti all'organizzazione Anonymous, ma anche le iniziative dello stesso gruppo che rivelerebbero intenti «in molti casi animati da valori e finalità ampiamente condivisi dalla coscienza collettiva», tanto da rendere assai problematico un inquadramento normativo della struttura in parola. In ogni caso, la tesi del ricorrente è che dietro l'organizzazione Anonymous non possa dirsi sussistente un sodalizio offensivo del bene giuridico tutelato dalla norma ex art. 416 cod. pen., vale a dire l'ordine pubblico, da intendere in termini empirici e materiali quale condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza: ciò perché il gruppo intraprende azioni in nome di «una ideologia che non contrasta con i valori posti alla base dell'ordine legale costituito, ma che anzi si lega con essi», come può desumersi dal contenuto della stessa intervista del TE a "Le Iene" richiamata nell'ordinanza impugnata. Viene quindi censurata la considerazione del Tribunale secondo cui non si richiederebbe una "ideologia negativa" quale presupposto del reato associativo, dal momento che ci si trova comunque dinanzi alla presunta «creazione di una associazione finalizzata alla commissione di reati. Pertanto, se le motivazioni ideologiche non possono neutralizzare il disvalore giuridico quando una condotta abbia superato il limite del penalmente illecito, la situazione è certamente diversa quando la finalità non è quella che anima la perpetrazione di un reato, 5 டி ma la configurabilità di un'associazione: nella vicenda che ne occupa, gli indagati non sono associati allo scopo di commettere più delitti, ma sono associati in quanto condividono delle idee e dei valori la libertà d'informazione, la - conoscenza, il progresso che non sono in antitesi con l'ordine costituzionale o con il sistema democratico, essendo, al contrario, di essi la maggiore espressione». Reputa pertanto la difesa che ritenere la rilevanza penale di un'organizzazione così costituita comporterebbe criminalizzare il dissenso politico-ideologico; né le osservazioni del Tribunale, circa la possibilità per un reato informatico di produrre effetti devastanti, appaiono idonee a superare quanto aveva segnalato il giudice di prime cure, secondo cui gli atti illeciti ascrivibili agli indagati avevano esaurito la propria carica offensiva nell'ambito virtuale della rete, senza perseguire scopi di lucro e senza costituire occasione per ulteriori azioni, idonee a provocare maggiore danno od allarme. Tutto ciò deporrebbe ulteriormente per la necessità, dinanzi alla presa d'atto della commissione di alcuni reati specificamente delineati, di ricostruirne la concreta realizzazione in forma plurisoggettiva secondo il disegno del concorso di persone, eventualmente aggravato, ma non già in termini di reato-fine di una presupposta associazione per delinquere: schema maggiormente aderente alla realtà storica dei riferiti "attacchi" a siti istituzionali o privati, da intendere non il risultato di un pactum sceleris, bensì «il prodotto o la conseguenza di iniziative di protesta estemporanee», tanto più nella evidente assenza di una struttura di tipo gerarchico e considerando che sul piano materiale gli indagati si sarebbero limitati a fornire le proprie competenze informatiche, ponendole a disposizione degli altri non già secondo uno schema predefinito ma secondo le esigenze presentatesi di volta in volta. La difesa censura quindi i passi dell'ordinanza che, nel riprodurre il contenuto di una pronuncia di legittimità in tema associazioni terroristiche islamiche, intendono offrire un inammissibile parallelo fra due realtà completamente eterogenee.
2.2 Il secondo motivo di ricorso riguarda la asserita violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza confermato la restrizione della libertà del TE pure in assenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico sul piano dell'elemento soggettivo: ciò perché egli avrebbe comunque agito in collaborazione con gli investigatori, come evidenziato nel memoriale che l'indagato aveva depositato al Tribunale e che risulta essere stato erroneamente compendiato nella motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene la difesa che lo stesso ingresso del TE nel gruppo di Anonymous era circostanza nota agli inquirenti, visto che il suo accesso nel canale IRC (con lo status di operatore) fu autorizzato da un hacker denominato "R, cui altri aderenti lo avevano indirizzato e che era in realtà un agente sotto copertura. In 6 Оля seguito, dopo l'arresto di alcuni componenti del gruppo, l'indagato si era rivolto a funzionari della Polizia di Stato offrendo la propria collaborazione, realizzata in concreto anche attraverso la ricerca e la comunicazione alla p.g. di dati utili per l'accertamento delle reali identità degli aderenti ad Anonymous, come pure fornendo notizie su attacchi informatici in corso di elaborazione (ne erano derivati addirittura messaggi minatori indirizzati allo stesso TE, proprio perché sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine). In definitiva, l'indagato aveva comunque agito con il precipuo scopo di passare delle informazioni utili sugli appartenenti di Anonymous e sul loro modus operandi, non accettando neppure il rischio della effettiva consumazione del reato ipotizzato»: mancherebbe così il dolo necessario alla configurabilità degli illeciti penali ascritti al TE, ferma restando la prospettiva di valutare se gli agenti sotto copertura operarono per fini di controllo e contenimento della condotta altrui, ovvero se favorirono e determinarono la condotta medesima (il che comporterebbe la necessità di ravvisare una causa di esclusione della punibilità del provocato, secondo i dettami della giurisprudenza sovranazionale).
2.3 Con il terzo motivo, il difensore del ricorrente contesta la ipotizzata sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) del codice di rito, deducendo la violazione della norma. In particolare, si ribadisce nel ricorso tema sviluppato dinanzi al Tribunale del riesame, ma del tutto trascurato nel - corpo dell'ordinanza - che il TE versa attualmente in precarie condizioni di salute, essendosi sottoposto a plurimi interventi chirurgici ed a ripetuti trattamenti terapeutici a causa di una grave patologia: condizioni ex se da ritenere incidenti sulla concretezza ed attualità del presunto pericolo di reiterazione criminosa. Inconferenti sarebbero poi le considerazioni dei giudici romani sulle caratteristiche dell'organizzazione, descritte come indicative di un immanente pericolo di recidiva, quando sarebbe stato piuttosto necessario individuare elementi specificamente riferibili all'indagato, da cui desumere una effettiva e perdurante potenzialità di commissione di nuove condotte di rilievo penale;
né tali elementi avrebbero potuto trarsi dalla ulteriore vicenda giudiziaria segnalata nell'ordinanza, affatto peculiare e comunque relativa a fatti risalenti al 2005. Rappresenta quindi la difesa che nel caso di specie la prova degli addebiti ha natura documentale, con il già intervenuto sequestro degli strumenti e dei mezzi informatici utilizzati per la commissione dei presunti reati, con la conseguenza di dover valutare insussistente qualunque problema di genuinità delle acquisizioni istruttorie.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta infine difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui omette di valutare il problema della 7 sproporzione della misura custodiale applicata, stante la incompatibilità della stessa con lo stato di salute del ricorrente», documentato attraverso la produzione di più certificazioni mediche cui il Tribunale non ha ritenuto di dedicare spazio alcuno, sia pure al fine di confutarne la significatività in punto di adeguatezza della misura in corso di esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Con riguardo al primo motivo, va innanzi tutto considerato che la possibilità di un sodalizio criminoso che operi soltanto in rete, in ogni caso realizzando condotte materiali incidenti nel mondo reale, deve intendersi pacificamente ammessa: questa Corte, sia pure in relazione a fenomeni del tutto eterogenei rispetto a quelli di cui al caso oggi in esame, ha già affermato che «in tema di associazione per delinquere finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico, sussiste l'elemento oggettivo della fattispecie nel caso in cui sussista una "comunità virtuale in internet", stabile ed organizzata, regolata dalle disposizioni dettate dal promotore e gestore, volta allo scambio ed alla divulgazione, tra gli attuali membri ed i futuri aderenti, di foto pedopornografiche [...] e sussiste l'elemento soggettivo, nel fatto che tutti gli aderenti al consortium sceleris siano stati resi edotti dello scopo e delle finalità del gruppo, consistenti nello scambio virtuale di immagini pedopornografiche, condizione per l'ammissione alla comunità virtuale, unitamente all'impegno di inviare periodicamente altre foto» (Cass., Sez. III, n. 8296 del 02/12/2004, Ongari, Rv 231243). Nel caso di un sodalizio interessato alla diffusione di materiale del tipo appena esemplificato, l'incidenza nel mondo reale è evidente, ove si consideri ad esempio la rilevanza penale della sola detenzione di immagini pedopornografiche nella memoria di un computer, a prescindere dalla stampa delle stesse su supporto cartaceo: ma altrettanto innegabilmente concrete debbono intendersi le conseguenze di "attacchi informatici" del tipo segnalato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, pur esaurendosene la portata offensiva nell'ambito di internet. Basti pensare, in proposito, alla pur momentanea impossibilità di operare di un sistema informatico oggetto di intromissioni non autorizzate. Né, sul piano organizzativo, è necessario che una consorteria operante in rete abbia una struttura peculiare, essendo sufficiente il riferimento a "cellule" la cui dimensione viene opportunamente ricavata dai giudici del Tribunale di Roma dalla giurisprudenza in tema di terrorismo islamico: ciò non comporta alcun 8 parallelismo tra i due fenomeni aggregativi, ovviamente del tutto eterogenei, ma vale soltanto a dimostrare che un gruppo delimitato di soggetti, per quanto operante in un ambito più vasto nel quale assume di riconoscersi, ben può assurgere ad elemento strutturale di un'associazione rilevante ex art. 416 cod. pen., indipendentemente dall'esistenza di una gerarchia che porti a individuare con certezza chi sia il "capo" del gruppo in questione o se addirittura un vertice esista tout court. La sentenza di questa stessa sezione richiamata nel corpo dell'ordinanza impugnata segnala in vero che «ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il minimum organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'affectio societatis e costituisce lo scopo sociale del sodalizio» (Cass., Sez. V, n. 31389 dell'11/06/2008, Bouyahia, Rv 241175). E' sotto tale esclusivo riguardo, icasticamente definito "morfologico" dai giudici del riesame, che l'organismo Anonymous può assimilarsi ad una organizzazione non statica, operante in una dimensione ex se aperta e non individuabile su una base meramente territoriale: nella vicenda in esame, del resto, non è in discussione la liceità del gruppo Anonymous inteso nella sua dimensione complessiva su scala mondiale, ovvero delle finalità di carattere generale che il gruppo medesimo persegue, ma si discute appunto di cellule che possono avere pianificato iniziative illecite. Fatta tale doverosa precisazione, non risulta condivisibile il rigido schema interpretativo offerto dal ricorrente, secondo il quale la finalità ideale dei valori perseguiti, in ipotesi coincidente con principi largamente condivisi nel tessuto sociale, escluderebbe ipso facto la possibilità di discutere di reati associativi: se tre soggetti, animati da una comune sensibilità ai temi ecologici, si accordassero una notte per tagliare gli pneumatici dei mezzi in dotazione ad un'azienda che assumono inquinare l'ambiente, sarebbe certamente ragionevole contestare loro solamente un reato ex artt. 110 e 635 cod. pen., ma qualora i tre personaggi in questione elaborassero un piano indeterminato, di portata generale, per arrecare danneggiamenti su più vasta scala in danno di presunti inquinatori, la soglia della tutela penale dell'ordine pubblico verrebbe ben più facilmente valicata. Al di là dei valori ideali, quel che conta è infatti il programma condiviso anche in ordine alle modalità di perseguimento dei fini (per quanto lusinghieri e meritori) che il gruppo si propone: perciò un accordo per introdursi abusivamente su siti altrui - e quello è di norma un reato, a prescindere dalle finalità che animano chi lo faccia può certamente costituire il presupposto di un'associazione per delinquere. In tema di rapporti tra l'ipotesi di concorso eventuale ex art. 110 cod. pen. e quella di reato associativo, su cui si sofferma parimenti la difesa, osserva questa Corte che è proprio l'estemporaneità del contributo evidenziata dal ricorrente a confermare semmai la struttura associativa sottostante;
ciò perché viene appunto presupposta l'esistenza di un programma condiviso, volto alla realizzazione di obiettivi comuni da intendere quali reati (nel senso di accessi abusivi a siti web, non già di istanze di tutela di diritti costituzionalmente garantiti), reati che - non appena se ne crei l'occasione - chi vi partecipa si dispone a commettere. Vista la sistematicità degli attacchi informatici evidenziata dagli inquirenti, una volta ipotizzato un semplice concorso di persone, lo si dovrebbe considerare come concorso in una serie di delitti connotati da identico disegno criminoso: a quel punto, però, vi sarebbe allora necessità di un piano niente affatto generico, ma anzi dettagliato e predeterminato, con buona pace della estemporaneità che la stessa difesa desume.
1.2 Il secondo motivo involge questioni di mero fatto, non rivalutabili in sede di legittimità. Sulla diversa ricostruzione che il ricorrente offre rispetto a quella fatta propria dal Tribunale si può solo osservare che dal corpo dell'ordinanza, anche se letta in relazione agli specifici atti del procedimento richiamati nel ricorso, non emerge alcun evidente travisamento delle acquisizioni istruttorie. E' innegabile che, da un certo momento in poi, il TE ebbe accesso al "secondo livello" costituito da canali IRC riservati ad una cerchia particolare di soggetti aderenti ad Anonymous, e che ciò accadde anche grazie all'intervento di un agente sotto copertura: tuttavia, in punto di dolo, si può solo registrare che l'informativa di p.g. versata agli atti come compendiata nell'ordinanza 10 impugnata, che ne offre una lettura priva di elementi di contraddittorietà od illogicità al fine di sconfessare il contenuto del memoriale del TE - attesta comunque una serie di comportamenti specificamente ascrivibili all'indagato, che prescindono dal rapporto di "collaborazione" da lui intrapreso con le forze dell'ordine. Allo stato, peraltro, si deve prendere atto che secondo gli investigatori il ricorrente entrò nel gruppo, al più tardi, ad aprile 2011, mentre il contatto con "R sarebbe da collocare qualche mese dopo;
la tesi difensiva è invece che egli cominciò già da aprile a collaborare. La polizia giudiziaria riferisce altresì che dopo un iniziale periodo in cui il TE forni informazioni concrete, a prescindere da quando detto periodo ebbe inizio, il prevenuto mutò atteggiamento, assumendo un contegno "ambiguo" che il Tribunale risulta avere valutato anche sotto il diverso profilo della ravvisabilità dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. Circostanze, tutte, ictu oculi afferenti profili di fatto, non sindacabili da questa Corte.
1.3 A proposito delle doglianze mosse con gli ultimi due motivi di ricorso, è indiscutibile che l'ordinanza impugnata non risulta aver preso in considerazione le questioni sollevate circa lo stato di salute del ricorrente;
tuttavia, «in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. VI, n. 1613 del 30/09/2002, Capogna, Rv 223231; più di recente, v. anche Cass., Sez. V, n. 48093 dell'08/10/2009, Castorina, Rv 245530, secondo cui in tema di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ma devono essere fatte valere in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura stessa»). Quanto in genere al tema delle esigenze cautelari, non può condividersi la censura difensiva in base alla quale la motivazione adottata dal Tribunale di Roma avrebbe preso in esame un generico rischio di reiterazione di condotte illecite da riferire alle caratteristiche del sodalizio, piuttosto che individualizzato sulla posizione del ricorrente;
al contrario, viene specificata la evidente ed espressa manifestazione da parte del TE di una volontà di aderire alle iniziative del gruppo ed alla sistematicità dei «nuovi attacchi contro siti considerati ostili» che il gruppo medesimo pianifica. In tale contesto, 11 l'indicazione di condotte analoghe tenute dal TE in passato, per quanto da collocare in epoca non immediatamente recente, assume un significato obiettivo. Analogamente è a dirsi in punto di pericolo di inquinamento probatorio, atteso che se è vero che gli elementi dimostrativi della responsabilità penale degli associati non possono che derivare, in prima battuta, dagli esiti di attività di indagine già compiuta e consacrata in verbali di perquisizione o sequestro, è parimenti da sottolineare che l'ordinanza impugnata fa riferimento alla necessità di ricostruire compiutamente l'intera struttura dell'ipotizzato sodalizio (alla luce delle iniziative più recenti od in corso di attuazione ad opera degli aderenti, alcuni dei quali ancora da identificare).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del TE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Micheli Maria Cristina Siotto Penal choto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 6 DIC. 2013 IL CANCELLIERE Stefania Farella 12