Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU3498 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 38 CASSAZ OLE Oggetto Cispousallite SEZIONE TERZA CIVILE eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2943/99 Dott. Gaetano NICASTRO - Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere - Cron. 8354 - Rep. Pe Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 03/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 320, presso lo studio dell'avvocato DI PIETRALATA anche CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIGLIOLA MAZZA RICCI, che la difende UFFICIO COPIE RE disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI Richiesta copia CORELLI IL SOLE dal Sig.. GRAPPADELLI, giusta delega in atti;
per diritti €1.55 MAR. 2002 ricorrente - il IL CANCELLIERE contro 1.55 1.3000 LA MAISON DE JEAN SAS in persona del legale CANCELLERIA rappresentante e socio accomandatario Geom. Elio Stacchetti, elettivamente domiciliata in ROMA 2001 LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio DG710467 2070 dell'avvoc ato FERRUCCIO LA PORTA, che la difende, 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 206/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 16/01/98 e depositata il 19/02/98 (R.G. 263/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Ferruccio LA PORTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 14/8/1989 NI MI, mentre, nel corso di un'escursione organizzata da un maneggio, percorreva a cavallo una strada boschiva insieme ad altre persone parimenti montate, tra le quali due "accompagnatori", rimase disarcionata e, cadendo per terra, subì lesioni personali con postumi permanenti. Convenne dinanzi al Tribunale di Aosta la s.a.s. IS de AN (esercente il maneggio) per esserne risarcita. La società convenu- ta contestò il fondamento della domanda. Con sentenza del 23.6.1995 il Tribunale, in accoglimento della do- manda, condannò la IS de AN, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., al risarcimento del danno subito 2 dall'attrice. Su appello della IS de AN la Corte di Torino, con sentenza del 19.2.1998, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda, osser- vando: 1) che nella specie non ricorrevano gli estremi dell'art. 2043 Cod. Civ. perché non v'era prova che la NI fosse inesperta di equitazione, onde non po- teva addebitarsi agli esercenti il maneggio di averle dato in uso il cavallo;
2) che la specie dedotta in contestazione non era neppure inquadrabile nell'ambito di previsione degli artt. 2050 e 2052 Cod. Civ. Ricor- re la NI con due motivi. Resiste la IS de AN con controricorso. Entrambe le parti hanno prodot- to memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2050 e 2052 e vizi mo- tivazionali. Lamenta che la Corte di merito abbia erro- neamente escluso la responsabilità della IS de AN, che, invece, a suo avviso avrebbe dovuto essere affermata sia perché, ai sensi dell'art. 2050 Cod. Civ., l'attività del maneggio avrebbe dovuto conside- rarsi pericolosa "per sua natura e per la natura dei mezzi adoperati", sia perché, avendo il maneggio con- servato, attraverso le persona dei "capi colonna" ) 0 3 accompagnatori) la piena disponibilità del cavallo mon- tato dalla NI, il maneggio avrebbe, quanto meno, dovuto rispondere, ai sensi dell'art. 2052 Cod. Civ., dei danni cagionati dall'animale. Le doglianze sono inammissibili perché, come risulta dalla sentenza impu- gnata, il Tribunale ha escluso la ricorrenza nel caso astratta prevista dagliin esame della fattispecie artt. 2050 e 2052 Cod. Civ. e questa pronuncia, non es- sendo stata investita da alcuna specifica censura, è trascorsa in giudicato, onde non è più suscettibile di contestazione, ancorché la Corte territoriale abbia ri- considerato, ma solo "ad abundantiam", l'applicabilità delle predette norme alla specie dedotta in giudizio, confermando peraltro le argomentazione svolta in propo- sito dal Tribunale e comunque esprimendo una motivazio- ne che, per il fatto di porsi come del tutto ultronea rispetto a quella che sorregge la decisione qui impu- gnata, non ha consistenza diversa da quella di un mero "oliter dictum". La ricorrente denunzia, in subordine, violazione dell'art. 2043 Cod. Civ., lamentando che la Corte di merito abbia escluso ogni estremo di colpa dalla con- dotta del maneggio, che - a suo avviso - avrebbe, al contrario, dovuto ritenersi responsabile dell'accaduto, avendo secondo l'assunto della ricorrente, affidato il cavallo a persona inesperta di equitazione, della quale avrebbe, altresì, omesso di controllare il comportamen- to, durante la escursione, attraverso le persone degli accompagnatori. La doglianza non ha fondamento. La Cor- te territoriale, sul rilievo che la NI non sol- 003 tanto non aveva provato d'essere stata, al momento del fatto, inesperta di equitazione, ma aveva inoltre, pri- ma di iniziare l'escursione a cavallo, assicurato il personale del maneggio di saper cavalcare, ha concluso osservando che nessun addebito di responsabilità poteva esser mosso al maneggio, giacché quest'ultimo aveva da- to in uso il cavallo a persona che si proponeva come D pratica di equitazione. Questa motivazione è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- 1097 129.11 pensare le spese del giudizio di cassazione. 20,66
P.Q.M.
458T TOT 14977 La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 3.12.2001 Il Consigliere est. Il Presidente ملاما Depositata in Cancelleria 143-02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Gasoli 5