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Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32669 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET EG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato CILIBERTI ELEONORA, del foro di BOLOGNA in difesa delle PARTI CIVILI costituite AN RI, FA RI e IA RI che come da conclusioni e nota spese depositate in udienza chiede che venga rigettato il ricorso presentato dall'imputato. Per la PARTE CIVILE AN HI è presente l'avvocato CESARI GIANMARCO del foro di ROMA il quale, dopo aver illustrato ampiamente le proprie richieste, conclude chiedendo la conferma integrale della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32669 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 28/06/2023 Per il ricorrente ET EG è presente il difensore di fiducia, avvocato BO TI del foro di MODENA il quale, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi del gravame, insiste nell'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 28/1/2022 dal Tribunale di Modena, in esito a giudizio abbreviato, con la quale IN TT era stato condannato alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione, con l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato previsto dall'art.589-bis cod.pen. e con applicazione dell'aggravante prevista dall'art.589-ter cod.pen.. Era stato contestato all'imputato, nell'atto di esercizio dell'azione penale, di avere tenuto una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia, nonché da violazione delle disposizioni contenute nell'art.186, comma 2, lett.b), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dagli artt. 141, comma 3, 142, 143, comma 1, 146, comma 1, e 172 Cod.strada, per effetto della quale - nel percorrere la via per Castelnuovo Rangone in direzione Spilamberto/Castelnuovo - aveva perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e collidendo con l'autocarro condotto da BI RI, cagionandone il decesso e dandosi altresì alla fuga subito dopo il sinistro. La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di primo grado;
dalla quale era emerso che, sulla base degli accertamenti effettuati dal personale della Polizia locale, il TT aveva perso il controllo dell'autoarticolato da lui condotto, lanciato a velocità eccedente il limite previsto sulla strada, andando a invadere la corsia opposta e collidendo con la parte frontale dell'autocarro condotto da BI RI, cagionandone il decesso;
che il TT, dopo il sinistro, era sceso dal mezzo e si era allontanato a piedi dal luogo dell'incidente senza fornire le proprie generalità o chiedere soccorso, tentando di nascondersi dietro la vegetazione;
che lo stesso imputato aveva presentato evidenti sintomi di ebbrezza e che, sottoposto ad accertamenti presso l'Ospedale di Baggiovara, era risultato avere un tasso alcolemico di 0,96 g/I. La Corte ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello inerente al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.589-ter cod.pen., essendosi l'imputato allontanato dal luogo del sinistro senza fornire immediatamente le proprie generalità; ha ritenuto altresì infondato il motivo di appello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quello inerente alla concreta misura della pena inflitta. 3 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione IN TT, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.589-ter cod.pen. e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della relativa circostanza aggravante. Ha dedotto che, essendo il mezzo condotto dall'imputato rimasto presente sul luogo del fatto, non sussisteva il necessario elemento rappresentato dall'idoneità dell'allontanamento ad ostacolare effettivamente l'identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro;
ha dedotto che la Corte non avrebbe motivato in ordine alle censure mosse alla sentenza di primo grado relative alla mancata configurazione del necessario elemento soggettivo sotteso alla predetta aggravante e consistente nella volontà di darsi alla fuga. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.62-bis cod.pen. e per contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ha dedotto che, dagli atti, risultava una certificazione rilasciata dal SERT di Sassuolo attestante l'inizio di un percorso terapeutico, non adeguatamente valutata da parte della Corte d'appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Le parti civili AN RI, FA RI e IA RI hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale hanno concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. In sede di udienza tutte le parti civili costituite hanno poi rassegnato le relative conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 4 2. Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 3. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata contestata l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.589-ter cod.pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, il motivo di ricorso ripropone in modo pedissequo argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate risposte e con le quali il ricorrente ha, di fatto, omesso di confrontarsi criticamente limitandosi a dedurre una presunta carenza o illogicità della motivazione. In particolare, le deduzioni contenute nel motivo di ricorso mirano a sollecitare una rivalutazione nello stretto merito della sentenza da parte di questa Corte, peraltro non consentita in sede legittimità essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, P.v. 234559; sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601). Specificamente, la Corte territoriale ha rilevato - in punto di fatto - che, dopo il sinistro, l'imputato si era allontanato dal luogo del sinistro senza rilasciare le proprie generalità e senza allertare le forze dell'ordine, alla cui vista aveva cercato di nascondersi nella vegetazione circostante. Va quindi rilevato che, come congruamente ritenuto dalla Corte territoriale, ai fini della concretizzazione della predetta aggravante a effetto speciale ben può farsi utile riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione alla fattispecie prevista dall'art.189, comma 6, Cod.strada, in quanto - a seguito dell'introduzione dell'art.589-ter cod.pen. per effetto 5 dell'art.1, comma 2, della I. 23 marzo 2016, n.41 - deve ritenersi che la condotta di fuga dopo un incidente stradale sia assorbita nella nuova fattispecie complessa risultante dal combinato degli artt. 589-bis e 589-ter cod.pen. (Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Mingrino, Rv. 276369). Ciò posto, deve ritenersi idonea a perfezionare la predetta aggravante ad effetto speciale anche la sola condotta del soggetto coinvolto nell'incidente e che, anche dopo un'eventuale sosta momentanea, ometta di fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Masucco, Rv. 276369), così come sussiste l'aggravante medesima nel caso in cui il conducente si allontani, lasciando l'autovettura sul posto, poiché in tal modo egli ritarda comunque l'accertamento della propria identità personale (Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242112); risultandone che, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (Sez. 4, n. 9212 del 11/02/2020, Milani, Rv. 278606). Nel caso di specie, quindi, la condotta del ricorrente - che ha omesso di stazionare sul luogo sino all'arrivo degli operanti e che non ha fornito agli stessi le proprie generalità allontanandosi verso lo spazio circostanze - è stata ritenuta correttamente idonea a concretizzare la contestata aggravante, a nulla rilevando - sulla base dei principi predetti - che il mezzo fosse rimasto sul posto, atteso che tale circostanza non era comunque tale (come rilevato dalla Corte territoriale) da rappresentare in modo univoco l'identità del conducente del veicolo. Mentre manifestamente infondate appaiono altresì le deduzioni contenute nel motivo di ricorso e in base alle quali il breve spazio intercorrente tra il luogo dell'incidente e quello in cui l'imputato era stato ritrovato dagli operanti sarebbero tali da escludere la volontà di darsi alla fuga e il conseguente elemento soggettivo necessario ai fini della concretizzazione dell'aggravante; difatti - in presenza della percezione del sinistro - la volontà di allontanarsi dal luogo senza fornire nell'immediatezza le proprie generalità è idonea a perfezionare l'elemento psicologico necessario ai fini della concretizzazione dell'aggravante. 4. Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto aspecifico. 6 Sul punto, come rilevato dalla Corte territoriale, il riconoscimento delle predette circostanze richiede la specifica dimostrazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimamente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha analiticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli elementi ostativi rappresentati dalla scarsa rilevanza della dedotta intenzione - peraltro non documentata - di avviare un percorso terapeutico, dalla notevole gravità del fatto e dai precedenti penali dell'imputato, già gravato da due precedenti condanne per fatti di analoga oggettività giuridica. Con tali specifiche argomentazioni, il motivo di ricorso ha omesso del tutto di confrontarsi richiamando genericamente il solo elemento rappresentato dalla certificazione attestante l'inizio di un percorso terapeutico, la cui rilevanza è stata analiticamente disattesa dalla Corte territoriale. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile AN HI liquidate in euro tremila, oltre accessori come per 7 iglíere estensore legge;
e alle parti civili AN RI, FA RI e IA RI, liquidate in euro quattronnilaottocento, oltre accessori come per legge. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Pres te
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato CILIBERTI ELEONORA, del foro di BOLOGNA in difesa delle PARTI CIVILI costituite AN RI, FA RI e IA RI che come da conclusioni e nota spese depositate in udienza chiede che venga rigettato il ricorso presentato dall'imputato. Per la PARTE CIVILE AN HI è presente l'avvocato CESARI GIANMARCO del foro di ROMA il quale, dopo aver illustrato ampiamente le proprie richieste, conclude chiedendo la conferma integrale della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32669 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 28/06/2023 Per il ricorrente ET EG è presente il difensore di fiducia, avvocato BO TI del foro di MODENA il quale, dopo aver illustrato nei dettagli i motivi del gravame, insiste nell'accoglimento. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 28/1/2022 dal Tribunale di Modena, in esito a giudizio abbreviato, con la quale IN TT era stato condannato alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione, con l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato previsto dall'art.589-bis cod.pen. e con applicazione dell'aggravante prevista dall'art.589-ter cod.pen.. Era stato contestato all'imputato, nell'atto di esercizio dell'azione penale, di avere tenuto una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia, nonché da violazione delle disposizioni contenute nell'art.186, comma 2, lett.b), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dagli artt. 141, comma 3, 142, 143, comma 1, 146, comma 1, e 172 Cod.strada, per effetto della quale - nel percorrere la via per Castelnuovo Rangone in direzione Spilamberto/Castelnuovo - aveva perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e collidendo con l'autocarro condotto da BI RI, cagionandone il decesso e dandosi altresì alla fuga subito dopo il sinistro. La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di primo grado;
dalla quale era emerso che, sulla base degli accertamenti effettuati dal personale della Polizia locale, il TT aveva perso il controllo dell'autoarticolato da lui condotto, lanciato a velocità eccedente il limite previsto sulla strada, andando a invadere la corsia opposta e collidendo con la parte frontale dell'autocarro condotto da BI RI, cagionandone il decesso;
che il TT, dopo il sinistro, era sceso dal mezzo e si era allontanato a piedi dal luogo dell'incidente senza fornire le proprie generalità o chiedere soccorso, tentando di nascondersi dietro la vegetazione;
che lo stesso imputato aveva presentato evidenti sintomi di ebbrezza e che, sottoposto ad accertamenti presso l'Ospedale di Baggiovara, era risultato avere un tasso alcolemico di 0,96 g/I. La Corte ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello inerente al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.589-ter cod.pen., essendosi l'imputato allontanato dal luogo del sinistro senza fornire immediatamente le proprie generalità; ha ritenuto altresì infondato il motivo di appello inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quello inerente alla concreta misura della pena inflitta. 3 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione IN TT, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.589-ter cod.pen. e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della relativa circostanza aggravante. Ha dedotto che, essendo il mezzo condotto dall'imputato rimasto presente sul luogo del fatto, non sussisteva il necessario elemento rappresentato dall'idoneità dell'allontanamento ad ostacolare effettivamente l'identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro;
ha dedotto che la Corte non avrebbe motivato in ordine alle censure mosse alla sentenza di primo grado relative alla mancata configurazione del necessario elemento soggettivo sotteso alla predetta aggravante e consistente nella volontà di darsi alla fuga. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.62-bis cod.pen. e per contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ha dedotto che, dagli atti, risultava una certificazione rilasciata dal SERT di Sassuolo attestante l'inizio di un percorso terapeutico, non adeguatamente valutata da parte della Corte d'appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Le parti civili AN RI, FA RI e IA RI hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale hanno concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. In sede di udienza tutte le parti civili costituite hanno poi rassegnato le relative conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 4 2. Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). 3. Ciò posto, il primo motivo di impugnazione, con il quale è stata contestata l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.589-ter cod.pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, il motivo di ricorso ripropone in modo pedissequo argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate risposte e con le quali il ricorrente ha, di fatto, omesso di confrontarsi criticamente limitandosi a dedurre una presunta carenza o illogicità della motivazione. In particolare, le deduzioni contenute nel motivo di ricorso mirano a sollecitare una rivalutazione nello stretto merito della sentenza da parte di questa Corte, peraltro non consentita in sede legittimità essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, P.v. 234559; sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601). Specificamente, la Corte territoriale ha rilevato - in punto di fatto - che, dopo il sinistro, l'imputato si era allontanato dal luogo del sinistro senza rilasciare le proprie generalità e senza allertare le forze dell'ordine, alla cui vista aveva cercato di nascondersi nella vegetazione circostante. Va quindi rilevato che, come congruamente ritenuto dalla Corte territoriale, ai fini della concretizzazione della predetta aggravante a effetto speciale ben può farsi utile riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione alla fattispecie prevista dall'art.189, comma 6, Cod.strada, in quanto - a seguito dell'introduzione dell'art.589-ter cod.pen. per effetto 5 dell'art.1, comma 2, della I. 23 marzo 2016, n.41 - deve ritenersi che la condotta di fuga dopo un incidente stradale sia assorbita nella nuova fattispecie complessa risultante dal combinato degli artt. 589-bis e 589-ter cod.pen. (Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Mingrino, Rv. 276369). Ciò posto, deve ritenersi idonea a perfezionare la predetta aggravante ad effetto speciale anche la sola condotta del soggetto coinvolto nell'incidente e che, anche dopo un'eventuale sosta momentanea, ometta di fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Masucco, Rv. 276369), così come sussiste l'aggravante medesima nel caso in cui il conducente si allontani, lasciando l'autovettura sul posto, poiché in tal modo egli ritarda comunque l'accertamento della propria identità personale (Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242112); risultandone che, affinché il precetto dell'obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l'agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell'accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell'accaduto e di eventuali azioni risarcitorie (Sez. 4, n. 9212 del 11/02/2020, Milani, Rv. 278606). Nel caso di specie, quindi, la condotta del ricorrente - che ha omesso di stazionare sul luogo sino all'arrivo degli operanti e che non ha fornito agli stessi le proprie generalità allontanandosi verso lo spazio circostanze - è stata ritenuta correttamente idonea a concretizzare la contestata aggravante, a nulla rilevando - sulla base dei principi predetti - che il mezzo fosse rimasto sul posto, atteso che tale circostanza non era comunque tale (come rilevato dalla Corte territoriale) da rappresentare in modo univoco l'identità del conducente del veicolo. Mentre manifestamente infondate appaiono altresì le deduzioni contenute nel motivo di ricorso e in base alle quali il breve spazio intercorrente tra il luogo dell'incidente e quello in cui l'imputato era stato ritrovato dagli operanti sarebbero tali da escludere la volontà di darsi alla fuga e il conseguente elemento soggettivo necessario ai fini della concretizzazione dell'aggravante; difatti - in presenza della percezione del sinistro - la volontà di allontanarsi dal luogo senza fornire nell'immediatezza le proprie generalità è idonea a perfezionare l'elemento psicologico necessario ai fini della concretizzazione dell'aggravante. 4. Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto aspecifico. 6 Sul punto, come rilevato dalla Corte territoriale, il riconoscimento delle predette circostanze richiede la specifica dimostrazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimamente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha analiticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli elementi ostativi rappresentati dalla scarsa rilevanza della dedotta intenzione - peraltro non documentata - di avviare un percorso terapeutico, dalla notevole gravità del fatto e dai precedenti penali dell'imputato, già gravato da due precedenti condanne per fatti di analoga oggettività giuridica. Con tali specifiche argomentazioni, il motivo di ricorso ha omesso del tutto di confrontarsi richiamando genericamente il solo elemento rappresentato dalla certificazione attestante l'inizio di un percorso terapeutico, la cui rilevanza è stata analiticamente disattesa dalla Corte territoriale. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile AN HI liquidate in euro tremila, oltre accessori come per 7 iglíere estensore legge;
e alle parti civili AN RI, FA RI e IA RI, liquidate in euro quattronnilaottocento, oltre accessori come per legge. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Pres te