Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
La configurabilità del delitto di millantato credito non richiede necessariamente una condotta ingannatoria o raggirante, rimanendo l'elemento materiale del reato integrato dalla mera vanteria, implicita o esplicita, della possibilità di influire sul pubblico ufficiale cui consegua la adozione o la promessa di un compenso per la mediazione.
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- 1. La Corte d'Appello di Milano sul reato di traffico d'influenzeCarlo Parodi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sui controversi rapporti tra il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., introdotto con L. 190/2012, e la preesistente fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. Di questo tema si è recentemente occupata la sesta sezione della Corte di Cassazione in due pronunce tra loro contrastanti[1], delle quali si era già dato conto in questa rivista[2]. L'arresto dei giudici milanesi ci offre lo spunto per analizzare brevemente il delitto di cui all'art. 346 e i suoi rapporti con la fattispecie introdotta con la …
Leggi di più… - 2. Traffico di influenze: la nozione di mediazione illecita e i rapporti con le figure contigueAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
A pochi anni di vita dalla sua introduzione, avvenuta con legge 6 novembre 2012, n. 190, e sebbene in parte riscritta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, la fattispecie incriminatrice del traffico di influenze ha evidenziato non pochi aspetti di complessità interpretativa. L'art. 346-bis cod. pen. delinea, allo stato, due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine al profilo giustificativo della promessa/dazione del compratore di influenze. Nella prima ipotesi (mediazione c.d. onerosa) l'erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita e vale a remunerare lo stesso trafficante. Nella seconda (mediazione c.d. gratuita) la corresponsione è effettuata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2010, n. 13479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13479 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 453
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 6151/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AL DI N. IL 04/07/1959;
avverso l'ordinanza n. 533/2009 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 14/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Silvestri Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di D'LE UD avverso le ordinanze in data 18 e 26-11-2009, con le quali il GIP del Tribunale di Pescara ha disposto nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 346 c.p., comma 1. L'accusa mossa al D'LE, in concorso con ET IT, è di essersi fatto promettere dall'imprenditore TU ID una somma di denaro superiore ad un milione di euro, nonché proprietà immobiliari, millantando credito presso l'Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, il Direttore dell'ASL di L'Aquila ed un funzionario della Regione Abruzzo, affinché i predetti pubblici ufficiali precostituissero in favore del TU l'aggiudicazione di una gara per l'acquisizione di un immobile nel quale trasferire gli uffici amministrativi dell'ASL.
Il D'LE ha proposto personalmente ricorso per cassazione, dolendosi con un primo motivo dell'erronea applicazione dell'art. 346 c.p. e della mancanza ed illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di millantato credito. Fa presente, in particolare, che il provvedimento impugnato non contiene alcuna indicazione della vanteria posta in essere dal D'LE, lasciando anzi intendere che il presunto beneficiario non ha ceduto ad alcuna suggestione, ma si è determinato al proprio agire nella perfetta consapevolezza delle possibilità effettive del D'LE. Sostiene che nella specie non vi sono dubbi sulla volontà del beneficiario (Ventura) di ottenere un'adeguata valorizzazione del proprio immobile, e della conforme direzione assunta dagli intermediari nella promozione di questo verso interlocutori istituzionali;
mentre non appare affatto fondata la congettura dell'abusività dell'intromissione del D'LE e del ET verso il TU e della mancata effettuazione di alcuna attività da parte degli intermediari.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 346 c.p. e difetto e illogicità della motivazione, con riferimento al requisito della correlazione tra le utilità promesse e l'azione spiegata dal D'LE in favore dell'imprenditore beneficiario. Con il terzo motivo, infine, il D'LE deduce violazione di legge e difetto e illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c).
DIRITTO
1) Nel ricorso in esame il D'LE, nel dare atto dell'intervenuta revoca (disposta in data 19-1-2010) della misura cautelare applicatagli, ha dichiarato di avere interesse ad ottenere una pronuncia di illegittimità dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, al fine di precostituirsi un titolo idoneo ad azionare la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, l'interesse all'impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare, al fine della precostituzione di un titolo idoneo ad azionare la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione, permane esclusivamente nelle ipotesi in cui il provvedimento coercitivo sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 12-10-1993 n. 20; Cass. Sez. Un. 13-
7-1998 n. 21), e non anche quando l'impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; e ciò in quanto tali ultime cause di illegittimità non sono idonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione della norma citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 15-11-2006 n. 9943; Cass. Sez. 6, 26-5-2004, n. 37894). Nel caso di specie, pertanto, questa Corte deve circoscrivere il proprio tema d'indagine ai primi due motivi di impugnazione, attinenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendosi escludere ogni interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul terzo motivo, concernente le esigenze cautelari. 2) Fatte queste premesse, si osserva che le censure mosse dal ricorrente sono infondate.
Giova rammentare che, ai fini della configurabilità del reato di millantato credito, non è necessaria una condotta ingannatoria o raggirante, dovendosi gli estremi del reato ritenere realizzati nel solo fatto di chi, vantando in modo esplicito o implicito, ovvero lasciando intendere di avere la possibilità di influire sul pubblico ufficiale, si faccia dare o promettere un compenso per la propria mediazione presso quest'ultimo, e ciò a prescindere dalle particolari modalità della condotta, in forza della quale egli riesce ad ottenere il compenso, sia prospettando eventuali ostacoli o incertezze, sia promettendo il sicuro esito del suo intervento (Sez. 6, 4-3-2003 n. 16255). Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto che dalle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate è emerso che l'indagato si è fatto promettere dall'imprenditore TU, con la prospettazione della possibile vendita di un terreno di sua proprietà alla ASL di L'Aquila, che a seguito degli eventi sismici aveva l'urgenza di munirsi di nuovi uffici amministrativi, una elevata somma di denaro ed altre utilità, a titolo di corrispettivo per l'interessamento all'affare da parte di vari Pubblici Amministratori, quali l'Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, il Direttore dell'ASL di L'Aquila ed un funzionario della Regione Abruzzo.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la condotta cosi descritta, presupponendo la rappresentazione, da parte dell'indagato, della possibilità di influire sulle determinazioni dei pubblici ufficiali, è stata correttamente ricondotta, almeno nei termini della gravità indiziaria richiesta ai fini dell'adozione di misure cautelari e salvi i possibili sviluppi delle indagini, nel modello legale previsto dalla norma incriminatrice in esame. 3) II ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010