Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10141 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANST.NE GIUDICE DI PACE) ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1921, N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 0141/03 SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Comporta da Dott PNTOR ERI sidente R.G.N. 15316/00 Dott. Olindo Cron..22687ConsigliereSCHETT INO Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 19/02/03 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI EP, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 15, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ANTONELLI 35, presso lo studio dell'avvocato EP DE MARTINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè contro 2003 FONTANI BRUNO, MASELLA ANTONIA, VACCARI IOLE, DI PAOLA 290 -1- MARIO, IO CESARE nella qualità di erede di TA IDA, SS EL , LI SILVANO, OL CESARE, SS EL II. AN RODOLFO, IO CESARE II, COND VIA CATANZARO 15 in persona del legale rapp.te pro tempore Sig.ra BRUNA FRANGIPANE;
intimati avversO la sentenza n. 5016/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 04/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 19/02/03 dal Michele TRIOLA;
1'Avvocato Micera Giuseppe, difensore di se udito stesso che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato DE MARTINI Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del ricorso per il solo MI Giuseppe, inammissibile per gli altri condomini. -2- Svolgimento del processo Con separati atti di citazione RU FO, ON MA, LE CA, RI Di AO, SA AC, in proprio e quale erede di DA NI, LA AS, AN IT, SA AP, FO GI, condomini n. 15, dell'edificio in Roma, via Catanzaro convenivano davanti al Giudice di pace di Roma l'ex amministratore TO CH, chiedendo la condanna dello stesso al rimborso delle somme che avevano dovuto pagare per la fornitura di carbone per il servizio di riscaldamento per l'anno 1991/1992, non avendo l'amministratore utilizzato per tali finalità il corrispondente importo da essi versato in precedenza. TO CH, costituitosi, resisteva alle domande e chiamava in garanzia il condominio. Riunite le cause, il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 4 giugno 1999, rigettava sia la domanda principale che la domanda di garanzia, condannando gli attori, nonché l'avv. Giuseppe Micera, difensore degli stessi, al pagamento delle spese di giudizio. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Giuseppe Micera, con tre motivi. 3 Resiste con controricorso TO CH. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso l'avv. Giuseppe Micera deduce che aveva svolto solo la funzione di difensore degli attori, per cui non vi poteva essere condanna alle spese nei suoi confronti. Il motivo è fondato. Lo stesso resistente riconosce che l'avv. Giuseppe Micera, pur essendo anch'egli condomino dello stabile di via Catanzaro 15, in Roma, aveva iniziato nei confronti del condominio in questione un autonomo giudizio e non è stato mai parte in quello attuale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio nella parte in cui è stata emessa anche nei confronti dell'avv. Giuseppe Micera. Gli altri motivi del ricorso vengono ad essere assorbiti. کے In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni relative all'avv. Giuseppe Micera;
compensa le 4 spese del giudizio di cassazione. Roma, 19 febbraio 2003 fran IL CANCELLIERE C1 Francesco TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 GIU, 2003 IL CANCELLIERE C1 UL Shardl co, ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)