Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
Il principio della correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando, a fronte della originaria contestazione della contravvenzione prevista dal comma primo dell'art. 181, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il giudice pronuncia sentenza di condanna per la diversa ipotesi delittuosa di cui al successivo comma 1-bis, dopo una mera "precisazione" dell'addebito da parte del Pubblico Ministero in udienza, senza che si sia proceduto alla applicazione dei meccanismi processuali di garanzia previsti, contemplati dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il delitto di cui all'art. 181, comma 1-bis, è reato autonomo, in quanto caratterizzato, rispetto alla fattispecie di cui al comma precedente, oltre che da un diverso elemento soggettivo, dal requisito della insistenza dei lavori non autorizzati in "area dichiarata di notevole interesse pubblico").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 30909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30909 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1618
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 9650/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA UC, n. a Flusso il 10/07/1959;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari in data 02/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI F., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del Difensore Avv. MISCALI R., che ha chiesto l'annullamento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 02/12/2013 la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano, sez. dist. di Macomer, quanto alla condanna di FA UC per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, in relazione a lavori di ampliamento e di modifica di una preesistente strada vicinale.
2. Ha presentato ricorso l'imputato.
2.1. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 429 e 520 c.p.p., in relazione alla mancata notifica all'imputato assente all'udienza in primo grado del verbale d'udienza contenente la intervenuta modifica del capo d'imputazione effettuata dal P.M.. In particolare rileva che la motivazione data dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della relativa eccezione, già proposta in primo grado e riproposta in sede di appello, secondo cui nessuna necessità di notifica vi sarebbe stata, atteso che in realtà il P.M. si sarebbe limitato a precisare una imputazione già sufficientemente chiara e del tutto idonea a consentire un'adeguata difesa con riferimento all'ipotesi delittuosa sin dall'origine desumibile dalle indicazioni contenute nella contestazione ed in particolare dall'indicazione del D.M. 23 novembre 1982, si pone in contrasto con il principio secondo cui la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 181, comma 1 bis, rappresenta reato autonomo e non mera circostanza aggravante del reato di cui all'art. 181, comma 1, cit. Contesta inoltre che la conoscenza del vincolo speciale fosse desumibile dalla attivata procedura per il rilascio della compatibilità paesaggistica posto che, anzi, l'imputato, richiedendo la stessa, era convinto che, sulla base dell'originaria contestazione, il nullaosta avrebbe comportato l'estinzione del reato contestato.
Del resto non si vede per quale ragione il P.M. abbia sentito l'esigenza di specificare il capo d'imputazione se non per la evidente necessità di segnalare al primo giudicante che si stava procedendo non per la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 181, comma 1, ma per quella, più grave, di cui all'arti. 181, comma 1 bis.
2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 181, comma 1 bis, cit. in relazione alla omessa valutazione di circostanze favorevoli tali da escludere la sussistenza del reato. Nella specie non vi sarebbe alcuna prova del contestato allargamento della strada essendovi anzi prova contraria desumibile dalla deposizione del teste SA RI, secondo cui, già prima della manutenzione eseguita dagli imputati, si passava con l'autovettura, e secondo cui l'accumulo di blocchi di trachite rosa non era presente in loco. Contesta inoltre l'assunto della Corte secondo cui nella fattispecie sussisterebbero gli elementi per ritenere che sia stato anche solo astrattamente messo in pericolo il bene tutelato dalla norma, essendo consistito l'intervento nel ripristino del passaggio a piedi e con mezzi meccanici e garantendo lo stesso anzi la tutela del paesaggio sia perché avrebbe in tal modo consentito ai proprietari di terreni limitrofi la cura dei propri terreni sia perché avrebbe consentito l'accesso ai mezzi antincendio, in precedenza precluso a seguito dei lavori eseguiti dal Comune di Bosa.
Sul punto la Corte non avrebbe valutato il contenuto di quanto accertato con nota del 30/11/2009 dalla Regione Sardegna - servizio tutela paesaggistica della provincia di Oristano ove si è espressamente rilevato che l'intervento è sostenibile dal contesto interessato e tale da non richiedere la rimessione in pristino in quanto di modesta entità con impatto quasi irrilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso, assorbente del secondo, va accolto essendo fondata la eccezione di nullità della sentenza di primo grado, tempestivamente formulata, conseguente alla violazione della disciplina dettata dal codice di rito con riferimento al principio di necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto. È dato processuale incontroverso, pacificamente desumibile anche dalla lettura degli atti accessibili a questa Corte in ragione della natura processuale della violazione di legge lamentata, che nel decreto di citazione a giudizio, al capo b) dell'imputazione, fosse stata contestata a FA la commissione del reato previsto e punito " del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 110 c.p. e 181" per avere lo stesso realizzato lavori di ampliamento e modifica nonché abbassamento di una preesistente strada vicinale in località "sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. 23 novembre 1982 e in ragione di Piano Paesaggistico Regionale di cui al D.P.G.R. n. 82 del 2006".."in assenza di Nulla Osta Regionale - Ufficio Tutela del Paesaggio". È altrettanto pacifico che, successivamente, all'udienza del 24/02/2011, il P.M. di udienza abbia chiesto ed ottenuto di potere precisare l'imputazione in oggetto mediante l'indicazione, subito dopo l'art. 181 cit., del "comma 1 bis".
4. Ciò posto, va osservato che una tale "precisazione" ha in realtà comportato una modifica del capo d'imputazione che avrebbe reso necessaria, nella assenza dell'imputato, la notificazione per estratto al medesimo del verbale di udienza riportante la stessa così come previsto dal combinato disposto degli artt. 516 e 520 c.p.p.. Infatti, elemento discriminante tra la fattispecie D.Lgs. n. 42 del 2004 art. 181, del comma 1 e quella del comma 1 bis, tanto da determinare la "commutazione" in delitto della contravvenzione di cui al medesimo comma 1, è quello della inclusione della zona interessata dai lavori non autorizzati in "area dichiarata di notevole interesse pubblico" .
Questa Corte ha infatti specificato che i caratteri distintivi, in senso di maggiore gravita, della previsione penale di cui all'art. 181, comma 1 bis, cit., introdotta dalla I. 15 dicembre 2004, n. 308, hanno inciso così pesantemente sulla struttura originaria dell'art. 181, comma 1, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Questo dato assume, dunque, natura dirimente tenuto anche conto del correlativo mutamento dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato;
come tale, è pertanto idoneo a recidere ogni collegamento con un reato-base di diversa natura sì che deve appunto escludersi la possibilità di qualificare come reato circostanziato la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis (cfr. Sez. 3^, n. 7215 del 17/11/2010, Buono e altro, Rv. 249522; Sez. 3^, n. del 22/04/2010, Vascellari ed altro, inedita). Nella specie, l'originaria contestazione non riportava, come visto, alcun indice che consentisse di ritenere formulato l'addebito del delitto in oggetto atteso che, da un canto, il riferimento normativo veniva effettuato al generale art. 181 e, dall'altro, nessun espresso riferimento all'elemento caratterizzante la figura di reato in questione, ovvero appunto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, era contenuta nel capo d'imputazione, con la conseguenza che la successiva inserzione del "comma 1 bis", lungi dal rappresentare riduttivamente, come inteso dai giudici di merito, una mera "precisazione" dell'addebito, era tale da dovere rivelare invece il passaggio dalla contravvenzione al delitto con conseguente applicazione dei meccanismi processuali di garanzia contemplati dagli artt. 516 e ss. c.p.p., nella specie, invece, non posti in essere.
Anche il riferimento al D.M. 23 novembre 1982, valorizzato dalla Corte cagliaritana a fondamento del proprio assunto, non appare in realtà dirimente nel senso della contestazione, sin dall'origine, del delitto di cui all'art. 181, comma 1 bis, essendo un tale riferimento stato operato, nella struttura dell'imputazione, come chiaramente risultante dalla sua lettura, al vincolo paesaggistico, elemento, quest'ultimo, a ben vedere, intrinseco anche alla contravvenzione di cui al comma 1.
Nè, proprio per la significanza dell'elemento differenziale tra contravvenzione e delitto, comunque mancante, pare sostenibile l'assunto della Corte territoriale in ordine alla sostanziale irrilevanza, ai fini del diritto di difesa, della "precisazione" effettuata dal P.M..
Infine, l'argomentazione residua volta a valorizzare, nel senso della conoscibilità, sin dall'inizio, dei presupposti fondanti l'addebito del comma 1 bis cit., la richiesta di compatibilità paesaggistica dell'intervento sul presupposto dell'esistenza del vincolo, oltre ad attenere, ancora una volta, a ad un elemento comune ad entrambe le ipotesi di reato, pare confondere il piano del legittimo affidamento dell'interessato a quanto e solo a quanto risultante dalla contestazione con quello della rappresentazione, in astratto, di eventuali e non prefigurabili ipotesi di reato di fatto non contestate.
Vale la pena, anzi, di aggiungere, con riferimento a tale ultimo profilo, che una rigorosa interpretazione della disciplina della necessaria corrispondenza tra fatto addebitato e fatto per cui è condanna tanto più pare imporsi in quanto la Corte edu ha, come noto, richiesto, con plurime decisioni, che l'imputato debba essere posto a conoscenza anche solo della possibile diversa qualificazione del fatto originariamente contestatogli, pur rientrando una simile evenienza nel novero dei possibili accadimenti legati allo sviluppo del processo, pena, diversamente, la violazione dell'art. 6 della Convenzione edu, che prevede che ogni accusato ha diritto tra l'altro ad essere informato in un modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (cfr., tra tutte, Corte edu, n. 25575/04 del 11/12/2007, Drassich); in altri termini, è diritto dell'imputato quello di essere informato, in tempo utile, non soltanto dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche, e in modo dettagliato, della qualificazione giuridica data a questi fatti. Tale indirizzo comporta, di fatto, la necessità di interpretare l'art. 521 c.p.p., pur rimasto formalmente invariato, nel senso di assicurare appunto all'imputato la garanzia del contraddittorio a fronte della eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6^, n. 36323 del 2009, Rv. 244974), pena, diversamente, la nullità a regime intermedio della sentenza (cfr. Sez. 1^, n. 18590 del 2011, Rv. 250275; Sez.5, n. 6487/12 del 2011, Rv. 251730). Infatti, esclusa la rinvenibilità, nell'attuale disciplina, di profili di possibile incostituzionalità rispetto all'art. 117 Cost., questa Corte ha già affermato la necessità di dare all'art. 521 c.p.p., comma 1, una interpretazione adeguata, in particolare,
all'art. 111 Cost., (Sez. 6^, n. 45807 del 2008, Rv. 241754). Ed allora, in definitiva, se, come sostenuto dalla Corte edu, anche una mera riqualificazione giuridica è tale da incidere sul diritto di difesa dell'imputato attenendo, nella sostanza, alla "accusa" come intesa dall'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione, a maggior ragione la "informazione" dell'imputato assente deve pretendersi allorquando, come nella specie, la contestazione originaria rappresenti un fatto i cui connotati non consentono, in termini di ragionevole prevedibilità, una dilatazione interpretativa tale da comportare un passaggio da una fattispecie di reato contravvenzionale ad altra delittuosa.
5. In definitiva, sia la sentenza di primo grado che quella impugnata, affette da nullità, ritualmente eccepita, propagatasi per effetto della violazione processuale posta in essere, devono essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014